Sentenza n. 2203/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento I) quanto al ricorso introduttivo a) di tutti gli atti relativi al progetto PFTE LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA, nuova linea Av Salerno Reggio Calabria Lotto 1 Battipaglia- Praia- Lotto 1° Battipaglia-Romagnano, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché del decreto di occupazione di urgenza della Italferr Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Comune di Eboli n. p. 68 e n. P 83F decreto n. 314 del 27.9.2023, dell’avviso di immissione in possesso del 27.9.2023, nonché avverso di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; b) delle note prot. 3941/2023 e relativi allegati, del 29.5.2023 n. 86780, del relativo progetto, nota prot. 2385 del 31.5.2023, etc.; c) di tutti i seguenti atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, non conosciuti: d) del decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 0000165 dell’1.8.2022, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza” e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della valutazione di livello II (valutazione appropriata) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, nonché parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto; e) del parere favorevole condizionato della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 13 del 20.6.2022, in uno a tutte le condizioni ambientali ivi apposte, richiamato e posto a fondamento del decreto di cui al precedente punto a); f) del parere favorevole condizionato della Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 1187 del 28.6.2022, in uno a tutte le condizioni ambientali ivi apposte, richiamato e posto a fondamento del decreto di cui al precedente punto a); g) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 6471 del 23.3.2022, con la quale si è rappresentata la necessità di integrazioni documentali del progetto, integralmente riportata nel parere di cui al precedente punto c); h) della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 523 del 29.3.2022, con la quale è stato chiesto al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) di trasmettere le integrazioni richieste con la nota soprintendizia di cui al punto che precede; i) della nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 2177 del 4.4.2022, con la quale è stata richiesta al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) la trasmissione di ulteriori integrazioni documentali; j) del verbale del sopralluogo effettuato dal Gruppo Istruttore e svoltosi in data 10 e 11.5.2022 presso i luoghi interessati dal progetto; k) del parere endoprocedimentale della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 12670 del 3.6.2022, integralmente riportato nel parere di cui al precedente punto c); l) della nota del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale A.B.A.P. del Ministero della Cultura prot. n. 1050 del 9.6.2022, integralmente riportata nel parere di cui al precedente punto c); m) della nota del Servizio III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico” della Direzione Generale A.B.A.P. del Ministero della Cultura prot. n. 1075 del 13.6.2022, integralmente riportata nel parere di cui al precedente punto c); n) della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 1096 del 15.6.2022, con la quale è stata inviata al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) la comunicazione sulle procedure attivate per il rilascio delle autorizzazioni necessarie al progetto, “evidenziando ancora una volta la non esaustività delle integrazioni documentali fornite rispetto alle richieste avanzate dalla scrivente e dalla Soprintendenza territoriale”; o) del parere favorevole dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 3030 del 28.2.2022, richiamato nel decreto di cui al punto a); p) ove e per quanto occorra, e se attinente con l’oggetto del presente giudizio, del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1/2022, espresso dal Comitato Speciale nella seduta del 24.2.2022, richiamato nel decreto di cui al punto a), atto non conosciuto; q) ove e per quanto occorra, di tutti gli elaborati tecnico-progettuali allegati alla nota del soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) prot. n. 23 del 7.2.2022, acquisita dal Mi.T.E. in data 14.2.2022, con la quale è stata presentata l’istanza ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 per la pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza”; r) ove e per quanto occorra, di tutti gli elaborati tecnico-progettuali allegati alla nota del soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) prot. n. 18 del 28.4.2022, acquisita dal Mi.T.E. in data 9.5.2022, con la quale si sono riscontrate le precedenti richieste di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR; s) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali; a) della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell’Adunanza del 20.12.2022, comunicata al Comune di Eboli in data 22.12.2022, avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza”, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001, effetti discendenti ex lege dall’art. 44, comma 4 e comma 6 bis, D.L. n. 77/2021; b) dell’ordinanza n. 8 del 22.12.2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16.4.2021), con la quale si è preso atto dell’intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’approvazione del progetto delle opere; c) del provvedimento della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 6203-P del 28.11.2022, con il quale è stata accertata l’ottemperanza alle prescrizioni indicate all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 165 dell’1.8.2022 (in materia di V.I.A.), “fermo restando la necessità di disporre i necessari approfondimenti progettuali, nelle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva (…), indispensabili per garantire il corretto inserimento dell’opera nel contesto territoriale di riferimento in termini sia di compatibilità paesaggistica che di qualità architettonica”; d) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 6149 del 28.11.2022, integralmente riportata nel provvedimento di cui al punto che precede, con la quale si è espresso l’avviso che le integrazioni prodotte - dal soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) - “siano sufficienti a concludere favorevolmente la procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA di cui al decreto ministeriale n. 165 del 01/08/2022”; e) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 26191-P del 28.11.2022, con la quale è stato espresso “parere favorevole all’autorizzazione paesaggistica” subordinato al rispetto di molteplici “condizioni vincolanti per la successiva fase di progettazione definitiva/esecutiva”; f) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 22430-P del 14.10.2022, con la quale, esclusivamente per quanto attiene la competenza archeologica, è stato espresso il parere che “le opere in progetto siano compatibili con la tutela archeologica del territorio, fermo restando la necessità di procedere a una campagna di saggi archeologici preventivi sull’intero tracciato dell’opera (…), i cui esiti potranno anche determinare la necessità di apportare varianti progettuali”; g) della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 6804-P del 12.12.2022 e della successiva nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 27444-P del 13.12.2022, richiamate e ritrascritte alle pagine 50 e 51 della determinazione motivata n. 7/2022; h) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 508 del 5.10.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.L. n. 77/2021, “con la raccomandazione che si tenga conto delle osservazioni proposte dai Comuni interessati nel prosieguo delle attività di realizzazione dell’intervento”; i) della nota del Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali - Ufficio Movimenti e Trasporti prot. n. 52914 del 22.3.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, nel rispetto di determinati “vincoli e prescrizioni”, nonché della successiva nota dello stesso Ufficio prot. n. 76556 del 3.5.2022, con la quale è stato confermato il parere precedentemente reso; j) della nota del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M. - 3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio prot. n. 9853 del 24.2.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento; k) della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie prot. n. 2455 del 4.4.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, con prescrizioni e raccomandazioni; l) della nota della società A.N.A.S. s.p.a. - Direzione Generale (Ente interferito) prot. n. 433110 del 24.6.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, subordinato alla risoluzione, nelle successive fasi progettuali, delle problematiche ivi evidenziate; m) della nota della società A.N.A.S. s.p.a. - Struttura Territoriale Campania (Ente interferito) prot. n. 476328 dell’8.7.2022, con la quale è stato espresso un avviso preliminare di compatibilità della soluzione proposta, ferma restando la necessità della futura emissione di appositi provvedimenti autorizzativi per ciascuna delle interferenze già evidenziate nella nota di cui al punto che precede; n) della nota della società SNAM Rete Gas s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 856/ROS del 5.9.2022, con la quale si è rappresentato che le opere di progetto interferiscono con quattro metanodotti di competenza della stessa società e che, per risolvere tali interferenze, è necessario procedere alla “realizzazione di n. 4 varianti e opere di protezione ai gasdotti emarginati, come rappresentato dalla progettazione preliminare che si allega alla presente”, con tempo occorrente per eseguire i lavori necessari “stimabile in 48 mesi”; o) della nota P.E.C. della società TIM s.p.a. (Ente interferito) del 12.4.2022, con la quale si è rappresentato che vi sono interferenze con la rete di competenza della stessa società; p) della nota della società Infratel Italia s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 9827 del 18.2.2022, con la quale si è rappresentato che, nell’area di progetto, non sono presenti cavidotti di competenza della stessa società; q) della nota della società ASIS Salernitana Reti e Impianti s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 1452 del 4.3.2022, con la quale si è rappresentato che vi sono interferenze con le reti idriche e fognarie in gestione alla stessa società; r) della nota della società Sistemi Salerno - Reti Gas s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 822 del 9.3.2022, con la quale è stato espresso parere positivo sull’intervento, con prescrizioni; s) della nota della società Sistemi Salerno - Servizi Idrici s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 3990 del 16.2.2022, con la quale si è rappresentato che, nell’area di progetto, non sono presenti infrastrutture gestite dalla stessa società; t) della nota del Consorzio A.S.I. di Salerno (Ente interferito) prot. n. 2991 del 21.6.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, con raccomandazioni da recepire nell’ambito dell’elaborazione della progettazione definitiva e della successiva esecuzione dell’opera; u) della nota del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (Ente interferito) prot. n. 1459 del 3.5.2022, con la quale è stato espresso parere positivo, con prescrizioni; v) della nota del Consorzio Irrigazione M.F. “Tenza” (Ente interferito) prot. n. 70 dell’11.4.2022, con la quale si è rappresentata l’esistenza di “punti critici” della rete di irrigazione a pressione interrata che interferiscono con le opere da realizzare; w) della nota della società Terna Rete Italia s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 80533 del 20.9.2022, con la quale si è rappresentato che vi sono interferenze con le linee elettriche della stessa società; x) del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1/2022, espresso dal Comitato Speciale nella seduta del 24.2.2022, richiamato nella determinazione motivata n. 7/2022 del 20.12.2022 di cui al precedente punto a), atto non conosciuto, nonché delle “prescrizioni del Comitato Speciale contenute nel parere n. 1/2022” (di cui all’allegato 1 alla determinazione motivata n. 7/2022); y) ove e per quanto occorra: - della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 5.12.2022, poi integrata e sostituita dalla determinazione motivata n. 7/2022 del 20.12.2022 di cui al precedente punto a), nonché della “relazione accompagnatoria alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi” e alla “dichiarazione motivata del responsabile del procedimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 del parere n. 1/2022 del Comitato Speciale del CSLLPP” che vi erano allegate; - del verbale dell’incontro svoltosi innanzi al Comitato Speciale del Consiglio dei Lavori Pubblici in data 14.12.2022, atto non conosciuto; - dell’ordinanza n. 7 del 28.9.2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16.4.2021), con la quale è stata avviata la procedura per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004; - della nota del soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) prot. n. 51 del 10.2.2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi ex art. 14 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. z) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. II) quanto al ricorso per motivi aggiunti, a) di tutti gli atti relativi al progetto PFTE LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA, nuova linea Av Salerno-Reggio Calabria Lotto 1 Lotto 1A Battipaglia- Romagnano, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché del decreto di occupazione di urgenza della Italferr - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Comune di Eboli n. p. 68 e n. P 83F decreto n. 314 del 27.9.2023, dell’avviso di immissione in possesso del 27.9.2023, nonché avverso di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; b) delle note prot. 3941/2023 e relativi allegati, del 29.5.2023 n. 86780, del relativo progetto, nota prot. 2385 del 31.5.2023, etc. c) di tutti i seguenti atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione del PFTE e dichiarazione di pubblica utilità della linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria, decreto e atti di occupazione d’urgenza, nonché atti VIA, paesaggistici e di verifica preventiva dell’interesse archeologico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti attuatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti relativi all’approvazione del PFTE del Lotto 1.A Battipaglia-Romagnano, alla dichiarazione di pubblica utilità e all’occupazione d’urgenza dei fondi di sua proprietà, nonché gli atti ambientali, paesaggistici e archeologici connessi. Ha dedotto, tra l’altro, violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 7 ss. l. 241/1990, violazione della disciplina espropriativa, illegittimità dell’occupazione d’urgenza, erronea individuazione dei fondi, tutela del fabbricato asseritamente vincolato ai sensi della l. 1089/1939, sottovalutazione dei siti contaminati e del rischio di incidente rilevante, omissione della VAS, violazione del principio DNSH, tardivo o insufficiente svolgimento del dibattito pubblico e delle integrazioni documentali, frazionamento del progetto ai fini VIA, sottovalutazione del rischio sismico, mancata valutazione delle alternative progettuali, illegittimità delle verifiche di ottemperanza e dei pareri paesaggistici e archeologici. Con i motivi aggiunti ha dedotto, inoltre, la mancata esecuzione della verifica preventiva dell’interesse archeologico, violazione delle garanzie partecipative, mancata adozione di misure cautelari e preventive, omessa comunicazione dei reperti rinvenuti, violazione degli artt. 10 e 12 e 95-98 d.lgs. 42/2004 e mancata attivazione della speciale procedura di espropriazione dei beni culturali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività le censure rivolte contro il complessivo iter di approvazione del PFTE, compresi la determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pareri delle Soprintendenze e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il decreto VIA n. 165/2022. La determinazione del Comitato speciale, conosciuta dal ricorrente mediante le comunicazioni ex art. 17 d.P.R. 327/2001 del 12-14 giugno 2023, produceva gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, d.l. 77/2021; il ricorso notificato l’11 dicembre 2023 era quindi oltre il termine di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. La mancata tempestiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità precludeva anche la deduzione successiva dei relativi vizi in occasione dell’impugnazione degli atti di occupazione. Sono state invece esaminate e respinte le censure non tardive. Il primo motivo è stato respinto perché le comunicazioni del giugno 2023 avevano informato il ricorrente dell’approvazione del PFTE, della dichiarazione di pubblica utilità e dell’avvio dell’iter ablatorio; inoltre, l’occupazione d’urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001 è atto attuativo della dichiarazione di pubblica utilità e non richiede una nuova comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo è stato respinto perché i provvedimenti di occupazione riguardavano le particelle agricole 68 e 83F, mentre il fabbricato asseritamente vincolato insisteva su altra particella. Il terzo motivo è stato respinto perché la proprietà del ricorrente sui fondi occupati risultava dai verbali di immissione in possesso. I motivi aggiunti sono stati respinti: la verifica preventiva dell’interesse archeologico era stata svolta mediante trincee archeologiche preventive ex art. 25 d.lgs. 50/2016, con accesso consentito dal ricorrente e corresponsione di un’indennità; le indagini erano state eseguite prima dei lavori e avevano condotto a prescrizioni cautelari, tra cui scavo cauto, controllo archeologico costante e sospensione immediata dei lavori in caso di ulteriori rinvenimenti. La censura sulla mancata comunicazione dei reperti è stata ritenuta logicamente infondata, poiché la Soprintendenza era stata informata e aveva adottato le relative prescrizioni. La censura ex art. 12 d.lgs. 42/2004 è stata anche ritenuta generica e priva di prova circa il bene non sottoposto a verifica. Infine, la procedura di espropriazione dei beni culturali ex artt. 95-98 d.lgs. 42/2004 non era attivabile prima dell’eventuale rinvenimento dei reperti e non risultava intervenuta alcuna espropriazione illegittima di beni culturali. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono stati quindi in parte dichiarati irricevibili e, per il resto, respinti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle amministrazioni statali, di RFI e Italferr e del Consorzio Xenia, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori per ciascun gruppo di parti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
L’azione di annullamento deve essere proposta entro sessanta giorni; il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
art. 44, comma 6-bis, d.l. 77/2021
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi [...] ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici [...] determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
La determinazione motivata del Comitato speciale, quando il livello progettuale consente l’avvio della procedura espropriativa, produce direttamente gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 17 d.P.R. 327/2001
Le comunicazioni al proprietario interessato dall’espropriazione possono rendere conoscibile la determinazione di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità, facendo decorrere il termine per impugnarla.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Il decreto di occupazione d’urgenza costituisce atto attuativo della dichiarazione di pubblica utilità e, per la sua adozione, non è necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento.
art. 12 d.P.R. 327/2001
I vizi della dichiarazione di pubblica utilità devono essere dedotti tempestivamente contro l’atto che la contiene e non possono essere recuperati mediante l’impugnazione successiva dell’occupazione o dell’espropriazione.
art. 25 d.lgs. 50/2016
La verifica preventiva dell’interesse archeologico può essere attuata mediante indagini e trincee archeologiche preventive prima dell’avvio dei lavori, con prescrizioni per la gestione dei rinvenimenti.
art. 41, comma 4, d.lgs. 36/2023
L’avvio delle lavorazioni nelle aree sottoposte a indagini archeologiche può essere autorizzato con prescrizioni della Soprintendenza, incluse modalità di scavo, controllo archeologico e sospensione dei lavori in caso di nuovi rinvenimenti.
artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004
La verifica dell’interesse culturale riguarda i beni potenzialmente soggetti a tutela; la censura relativa alla sua omissione deve individuare specificamente il bene e il concreto vizio procedimentale.
artt. 95, 96, 97 e 98 d.lgs. 42/2004
La speciale procedura di espropriazione dei beni culturali presuppone l’effettivo rinvenimento o l’individuazione di beni culturali e non è esigibile, in via anticipata, durante una mera indagine archeologica preventiva.
art. 43, comma 1, c.p.a.
null
Massime di principio
- La determinazione conclusiva della conferenza di servizi o la determinazione motivata del Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quando il progetto presenta un livello sufficiente per avviare le procedure espropriative, produce gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, d.l. 77/2021.
- La dichiarazione di pubblica utilità è un atto autonomamente lesivo e deve essere impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla sua piena conoscenza; la successiva impugnazione del decreto di occupazione d’urgenza non consente di dedurre per la prima volta i vizi propri della dichiarazione o del procedimento di approvazione del progetto.
- L’occupazione d’urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001 è un atto di attuazione della dichiarazione di pubblica utilità e non richiede, di regola, una nuova comunicazione di avvio del procedimento, essendo le garanzie partecipative riferibili al procedimento che conduce alla dichiarazione di pubblica utilità.
- La verifica preventiva dell’interesse archeologico può essere validamente svolta mediante trincee e indagini preventive prima dell’avvio dei lavori; l’adempimento è compatibile con l’imposizione di prescrizioni operative quali lo scavo cauto, il controllo costante di un archeologo e la sospensione dei lavori in caso di ulteriori rinvenimenti.
- La speciale procedura di espropriazione dei beni culturali non deve essere attivata prima dell’effettivo rinvenimento di reperti o dell’individuazione di beni culturali suscettibili di espropriazione; la mera potenzialità del rinvenimento durante le indagini archeologiche non è sufficiente.
- Una censura relativa alla violazione dell’art. 12 d.lgs. 42/2004 è inammissibile o infondata se non individua specificamente il bene rispetto al quale sarebbe stata omessa la verifica dell’interesse culturale e non indica il concreto contrasto tra l’azione amministrativa e la disposizione invocata.
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