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Sentenza

Sentenza n. 4195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 475/2026, che aveva dichiarato irricevibile l'impugnazione del bando di concorso e inammissibile quella contro la nomina della commissione esaminatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente, inquadrata come specialista nei rapporti con i media e responsabile dell'ufficio stampa, aveva impugnato il bando per un concorso volto alla copertura di un posto di specialista della comunicazione istituzionale, la nomina della commissione esaminatrice e, in parte qua, il piano triennale del fabbisogno di personale. Deduceva che il posto messo a concorso fosse duplicativo della propria posizione professionale e che la sostanziale sovrapponibilità dei compiti determinasse il suo demansionamento e lo svuotamento della posizione funzionale, già aggravato dal trasferimento a una struttura amministrativa non appartenente alla Direzione strategica. In appello ha contestato la declaratoria di irricevibilità del ricorso contro il bando, sostenendo che la gravità e la macroscopica natura dei vizi imponessero una deroga alle regole ordinarie sull'impugnazione degli atti concorsuali e che l'interesse a impugnare fosse sorto soltanto con la nomina della commissione, asseritamente affetta da macroscopica incompetenza tecnica. Ha inoltre censurato l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dell'Ordine dei Giornalisti e ha riproposto i motivi dedotti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni processuali del TAR. Quanto all'impugnazione del bando, ha ritenuto che l'eventuale lesione della posizione funzionale della dipendente si fosse già prodotta con l'indizione della procedura, poiché il bando cristallizzava la posizione professionale da coprire e la sua possibile sovrapposizione a quella già ricoperta dall'appellante. La domanda di partecipazione al concorso è stata inoltre considerata oggettivamente incompatibile con la volontà di contestare la decisione stessa di avviare la procedura, per acquiescenza. Quanto alla nomina della commissione, il Collegio ha rilevato che l'interesse del concorrente a essere valutato da una commissione imparziale e legittimamente costituita è un interesse intermedio, privo dei requisiti di concretezza e attualità necessari per impugnare immediatamente l'atto endoprocedimentale: la lesione può configurarsi solo in caso di esito negativo della competizione. La gravità dei vizi dedotti non consente deroghe alle ordinarie condizioni di impugnabilità, poiché anche un vizio grave incide, sul piano processuale, nell'ambito dell'annullabilità e richiede comunque un atto immediatamente e concretamente lesivo. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa all'intervento dell'Ordine dei Giornalisti, perché l'appellante non può sostituirsi al soggetto direttamente interessato dalla declaratoria di inammissibilità dell'intervento. L'appello è stato quindi respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte, con condanna alle spese di appello pari a euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa trattazione in camera di consiglio e sentiti gli avvisi alle parti.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione nel merito dell'appello in sede camerale, dopo la trattazione dell'istanza cautelare.

Massime di principio

  • L'impugnazione del bando di concorso è tempestiva e ammissibile quando il bando incide immediatamente e concretamente sulla posizione giuridica del ricorrente; se la lesione lamentata consiste nella sovrapposizione della posizione messa a concorso con quella già ricoperta, essa si realizza già con l'indizione della procedura.
  • La partecipazione a una procedura concorsuale può costituire comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di contestare l'an della sua indizione, quando le censure riguardino proprio la decisione di avviare il concorso e non soltanto lo svolgimento o l'esito della selezione.
  • Il concorrente non può impugnare immediatamente la nomina della commissione esaminatrice soltanto per l'interesse intermedio a essere valutato da un organo imparziale e legittimamente costituito; tale interesse acquista concretezza e attualità, di regola, solo in relazione all'esito negativo della procedura.
  • La gravità o la natura macroscopica del vizio dedotto non determina, di per sé, una deroga alle ordinarie condizioni di impugnabilità: anche il vizio grave riconducibile all'annullabilità richiede che l'atto sia immediatamente e concretamente lesivo.
  • È inammissibile, per difetto di legittimazione a impugnare quella specifica statuizione, la censura proposta da una parte contro la declaratoria di inammissibilità dell'intervento processuale di un soggetto diverso, poiché l'iniziativa deve provenire dal soggetto direttamente inciso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereAppelloDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

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