Cassazione Civile, Ordinanza n. 20613/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2013-2018 con cui l’Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni, sulla base di un pvc, per tre gruppi di rilievi: a) costi e IVA detratta per prestazioni di facchinaggio rese da cooperative, riqualificate come illecita somministrazione/interposizione di manodopera; b) costi e IVA riferiti a contratti di consulenza stipulati con gli amministratori della società, ritenuti in realtà compensi agli amministratori non previamente deliberati dall’assemblea; c) costi e rimborsi di piccolo importo non documentati o non inerenti. La società impugnava l’atto e, dopo il rigetto in appello, proponeva ricorso per cassazione con nove motivi: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per il vizio di notifica dell’avviso, per mancato invio della CAN al destinatario; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 890/1982 per ritenuta validità della notifica senza CAN; 3) violazione dell’art. 145 c.p.c. perché la notifica sarebbe avvenuta in luogo diverso dalla sede e a soggetto non incaricato; 4) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 156 c.p.c. per asserita sanatoria tardiva del vizio di notifica, con decadenza del potere impositivo; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente; 6) violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per cattivo governo delle presunzioni nella riqualificazione dell’appalto come somministrazione illecita; 7) violazione della disciplina IVA e IRAP, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sostenendo che l’IVA non fosse detraibile e l’IRAP deducibile; 8) violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986, 2729 e 1415 c.c. per il disconoscimento dei costi relativi ai contratti di consulenza con gli amministratori, contestando la simulazione e l’assenza di prova dell’accordo simulatorio; 9) violazione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 sulle sanzioni e sul favor rei.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso sia l’omessa pronuncia sulla questione della notificazione, sia l’illegittimità della notifica, ritenendo che l’atto fosse stato consegnato presso la sede sociale a persona qualificatasi come impiegata/addetta alla ricezione, così da non richiedere l’invio della raccomandata informativa. Ha inoltre rilevato che non era maturata la decadenza del potere accertativo perché operava il raddoppio dei termini in presenza della trasmissione della denuncia di reato. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla motivazione e sulle presunzioni in tema di interposizione di manodopera, poiché la CTR aveva dato conto del fatto storico e degli indici valorizzati, e le censure miravano in sostanza a una diversa lettura del merito. Sul piano IVA e IRAP, ha confermato che, in caso di somministrazione illecita schermata da appalto, non spetta la detrazione dell’IVA né la deduzione ai fini IRAP; ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale. Quanto ai compensi degli amministratori, ha affermato il principio per cui i compensi devono essere stabiliti dall’assemblea o dallo statuto e non possono essere surrettiziamente corrisposti tramite contratti di consulenza, essendo tali pattuizioni nulle per contrasto con norme imperative; quindi i relativi costi non sono deducibili. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulle sanzioni, rilevando che la questione era stata già esaminata dal giudice di merito e che, comunque, non si trattava di applicare per la prima volta un jus superveniens favorevole, ma di contestare il calcolo della sanzione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è stata esclusa l’omessa pronuncia perché la CTR si era espressa espressamente sulla questione della notifica
art. 7, L. n. 890/1982
la raccomandata informativa è richiesta solo quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario; se la consegna avviene a soggetto addetto o incaricato presso la sede, la notifica è valida senza CAN
art. 145 c.p.c.
nelle notifiche alle persone giuridiche il destinatario si individua anche nella persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, nell’addetto alla sede
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
è stato richiamato il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia penale per reati tributari
art. 156 c.p.c.
non opera una sanatoria del vizio di notifica che consenta di superare la questione della decadenza, perché la decadenza non si era verificata
art. 331 c.p.p.
è sufficiente, nel regime ratione temporis applicabile, l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari per far operare il raddoppio dei termini
art. 2729 c.c.
gli indizi vanno valutati complessivamente, in modo non atomistico, per verificare la gravità, precisione e concordanza
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
richiamato nel contesto della riqualificazione del rapporto come interposizione/somministrazione illecita di manodopera
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non apparente
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la motivazione del giudice tributario deve essere presente; nel caso concreto è stata ritenuta esistente e adeguata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza non era affetta da motivazione apparente perché esponeva il percorso logico-giuridico decisivo
art. 19, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per escludere il diritto alla detrazione IVA in presenza di operazione illecita riqualificata come intermediazione di manodopera
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 ss.
il principio di neutralità IVA non consente la detrazione quando l’operazione è riconducibile a un’evasione o a un abuso e, nel caso concreto, l’illiceità dell’intermediazione giustifica il diniego
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi relativi a operazioni illecite
art. 5 d.lgs. n. 446/1997
ai fini IRAP rileva la certezza e correttezza delle componenti di bilancio; in presenza di titolo nullo manca la deducibilità del costo
art. 2389, comma 1, c.c.
i compensi degli amministratori devono essere stabiliti alla nomina o dall’assemblea; la disciplina è imperativa
art. 2364, comma 1, n. 3, c.c.
l’assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori quando non sia stabilito dallo statuto
art. 1418, comma 1, c.c.
la violazione delle norme sul compenso degli amministratori determina nullità del negozio contrario a norme imperative
art. 1423 c.c.
la nullità per violazione di norme imperative non è suscettibile di convalida se la legge non dispone diversamente
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato per negare la deducibilità di costi che celano compensi nulli agli amministratori
art. 1415 c.c.
richiamato nel contesto della simulazione dedotta dalla contribuente, ma il rigetto si fonda soprattutto sulla nullità per violazione di norme imperative
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione sulle sanzioni non introduceva correttamente un jus superveniens favorevole e, comunque, era stata già vagliata
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche, la consegna del piego presso la sede sociale a persona che si qualifica come addetta o impiegata alla ricezione è sufficiente a perfezionare la notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c.; in tal caso non è necessario l’invio della raccomandata informativa previsto per la consegna a soggetto diverso dal destinatario.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito affronta espressamente, anche se in modo sintetico, la questione dedotta in appello; la censura di nullità non può essere costruita su una lettura meramente implicita del decisum.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è inammissibile se la sentenza di merito contiene un percorso argomentativo intelligibile e fondato su elementi istruttori significativi; non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza motivazionale.
- La valutazione presuntiva richiede un esame complessivo degli indizi, che devono essere apprezzati in modo non atomistico per verificarne gravità, precisione e concordanza; la ricostruzione del fatto storico e la selezione degli indici rilevanti rientrano nel potere del giudice di merito.
- L’illecita interposizione o somministrazione di manodopera non consente, di regola, la detrazione dell’IVA né la deduzione dei costi ai fini IRAP quando l’operazione è espressione di un’attività illecita e non di un rapporto economico fiscalmente rilevante in termini ordinari.
- Il principio di neutralità dell’IVA non tutela operazioni che, pur esteriormente fatturate, siano riconducibili a evasione, abuso o a un assetto negoziale illecito; il diritto alla detrazione viene meno quando il vantaggio fiscale contrasterebbe con la neutralità sostanziale del tributo e con la parità concorrenziale.
- I compensi degli amministratori di società di capitali sono disciplinati da norme imperative: devono essere predeterminati dallo statuto o deliberati dall’assemblea; non possono essere surrettiziamente corrisposti mediante contratti di consulenza di facciata, pena la nullità della pattuizione e l’indeducibilità del costo.
- L’invocazione del favor rei in materia sanzionatoria non è ammissibile in cassazione se la questione non è stata correttamente dedotta nei gradi di merito come applicazione di una disciplina sopravvenuta e, in concreto, si traduce in una mera contestazione del calcolo della sanzione già esaminata dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20478/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20482/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20484/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →