Sentenza del 21/05/2018 n. 2106 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento Tarsu/Tia/Tares - Comunicazione di variazione al Comune - Necessità - Non sussiste - Conseguente illegittimità dell'atto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di accertamento è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui imputava il tributo a un soggetto diverso dall'effettivo occupante degli immobili. La mancata comunicazione della variazione non è sufficiente a fondare la pretesa tributaria nei confronti del soggetto non occupante, potendo eventualmente giustificare soltanto l'applicazione di una sanzione per l'omissione dichiarativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento del tributo sui rifiuti in relazione alla variazione nell'occupazione di immobili. Il Comune aveva ritenuto rilevante la mancata comunicazione della variazione e aveva imputato l'obbligazione tributaria al soggetto formalmente interessato, nonostante questi non occupasse effettivamente gli immobili. La sentenza chiarisce che l'omessa comunicazione può comportare sanzioni a carico del contribuente, ma non può creare un'obbligazione tributaria in capo a chi non occupa o detiene concretamente i locali.
Norme richiamate
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La soggettività passiva del tributo sui rifiuti dipende dall'occupazione o detenzione effettiva dei locali. L'omessa o tardiva comunicazione di variazione può essere sanzionata, ma non consente di imputare il tributo a un soggetto che non occupa materialmente l'immobile.
Massime di principio
- Nei tributi sui rifiuti, l'obbligazione tributaria deve essere collegata all'effettiva occupazione o detenzione dei locali e non può fondarsi esclusivamente su dati formali o sulla mancata comunicazione di una variazione.
- L'omessa comunicazione al Comune può comportare una sanzione amministrativa o tributaria, ma non trasferisce né mantiene automaticamente l'obbligo di pagamento in capo a chi non è più l'effettivo occupante.
- In caso di accertamento, il contribuente può contestare la pretesa dimostrando la cessazione dell'occupazione o il subentro di un altro soggetto, mediante documenti come contratto di locazione, riconsegna dell'immobile, residenza, utenze o verbali di rilascio.
- L'ente impositore deve verificare il presupposto sostanziale del tributo, cioè chi occupava o deteneva effettivamente i locali nel periodo d'imposta, senza limitarsi alla mancata denuncia della variazione.
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