Cassazione Penale, Sentenza n. 10521/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in giudizio abbreviato, dei reati di estorsione in concorso (c.d. cavallo di ritorno) e di furto dell'autovettura restituita dietro compenso; inoltre La Placa era stato condannato per ricettazione di un flex. La Placa deduce: 1) mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, per il modesto valore del bene e la restituzione al proprietario; 2) errata qualificazione dell'estorsione come consumata anziché tentata, poiché non sarebbe provata la consegna di denaro dalla vittima; 3) vizio nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena. Valpa deduce motivo sovrapponibile (contestazione della consumazione dell'estorsione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) sull'attenuante speciale per la ricettazione la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui il valore del bene non era tale da giustificare la tenuità; inoltre sono emersi elementi negativi (precedenti specifici e contesto delinquenziale) che escludono l'attenuante; (ii) sulla qualificazione dell'estorsione come consumata la Cassazione ha condiviso la valutazione secondo cui le intercettazioni e il complesso probatorio dimostravano che l'accordo si era concluso con la consegna del denaro (anche se la vittima aveva negato, la sua inattendibilità era stata motivata); (iii) sul diniego delle attenuanti generiche la sentenza di merito ha fatto riferimento a precedenti e modalità gravi del fatto, sufficiente a motivare il diniego. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione), secondo comma
Laddove richiamata, la norma è stata considerata ai fini della verifica dell'attenuante speciale (tenuità del fatto): il valore del bene è elemento sussidiario; se il bene non ha valore particolarmente lieve, l'attenuante va esclusa senza ulteriori indagini
art. 133 c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha richiamato l'art. 133 per spiegare che il giudice di merito può basare il diniego o la concessione delle attenuanti su uno solo degli elementi indicati dalla norma (es. personalità del reo, gravità del fatto)
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il valore economico del bene assume rilievo sussidiario: solo se il valore è particolarmente lieve si procede a valutare gli ulteriori elementi per l'attenuante; in caso contrario l'attenuante va esclusa
- La qualificazione dell'estorsione come consumata richiede prova che l'accordo illecito si sia effettivamente concluso con la consegna del denaro o del bene; elementi indiziari quali intercettazioni e dichiarazioni contraddittorie della vittima possono legittimare la valutazione della consumazione
- Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può fare riferimento anche ad un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p. (es. precedenti, modalità esecutive, personalità dell'imputato)
- La Corte di Cassazione non rivede valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito se la ricostruzione è coerente e supportata dagli elementi probatori; i ricorsi che si limitano a contestare valutazioni di merito sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
- Nelle impugnazioni penali è cruciale documentare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito; mera dissociazione dalle valutazioni probatorie non è sufficiente per ottenere accoglimento in Cassazione
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