Sentenza n. 2192/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 245/2024 pubbl. il 09/02/2024 RG n. 2760/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse eseguito una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione. Il ricorso di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 14 maggio 2024; il ricorso era stato notificato e depositato il 12 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando il giudicato non sia stato eseguito e l'inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione e fissando il termine entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell'organo inadempiente.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal direttore generale competente può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza liquidazione di un compenso ulteriore, quando tale criterio sia applicato dal giudice in relazione alle circostanze del caso.
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