Cassazione Civile, Ordinanza n. 31570/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il contribuente, esercente attività di scrittore, conferenziere e pubblicista, ha sostenuto che la sua attività fosse svolta prevalentemente con il solo apporto personale, senza autonoma organizzazione: i beni strumentali sarebbero stati esigui, non vi sarebbero stati dipendenti o collaboratori stabili e i compensi corrisposti a terzi sarebbero stati modesti. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2195 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme di diritto in relazione al travisamento della prova, perché il giudice regionale non avrebbe adeguatamente considerato l'esiguità dei compensi a terzi. La CTR aveva invece valorizzato il rapporto tra redditi e spese e l'esistenza di compensi ad un collega scrittore e ad un agente letterario come indici di organizzazione autonoma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui l'IRAP colpisce non il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva derivante da un'organizzazione autonoma, che ricorre solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale. Ha osservato che, in caso di richiesta di rimborso, incombe sul contribuente la prova dell'assenza di tali condizioni. Nel caso concreto, però, la CTR aveva attribuito rilievo a un dato ritenuto eccentrico rispetto al presupposto normativo, cioè il rapporto proporzionale tra redditi dichiarati e spese sostenute, e aveva considerato i compensi a terzi senza verificare l'occasionalità della collaborazione del collega scrittore né la natura del rapporto con l'agente letterario, ossia senza accertare se vi fosse un apporto organizzativo esterno effettivo e non una mera agevolazione dell'attività professionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
presupposto per l'applicazione dell'IRAP l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata
l'imposta colpisce la capacità produttiva derivante da autonoma organizzazione, non il lavoro autonomo in sé
art. 3 d.lgs. n. 446/1997
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma interpretazione nel testo
art. 51 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma interpretazione nel testo
art. 2195 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma interpretazione nel testo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
d.lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
disciplinano il presupposto impositivo dell'IRAP nei termini dell'autonoma organizzazione
Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009
ha fissato il principio secondo cui il contribuente che chiede il rimborso deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione
Cass. n. 7652 del 2020
i compensi elevati e i costi consistenti non sono di per sé indicatori decisivi dell'autonoma organizzazione
Cass. n. 23557 del 2016
i valori assoluti dei compensi e dei costi non bastano, da soli, a dimostrare il presupposto impositivo
Cass. n. 15453 del 2017
l'attività artistica o sportiva e l'eventuale ausilio di agenti o organizzatori non consentono automaticamente di desumere l'autonoma organizzazione
Cass. n. 12027 del 2018
in senso conforme al principio per cui l'ausilio di terzi non implica automaticamente autonoma organizzazione
Cass. n. 2614 del 2022
in senso conforme al principio per cui occorre verificare la natura del rapporto con i terzi
Cass. n. 3679 del 2007
con riferimento allo scrittore, l'attività può essere indice di assenza di organizzazione anche minima
sentenza Corte costituzionale n. 156 del 2001
l'IRAP è legittima perché colpisce la capacità produttiva dell'autonoma organizzazione e non il lavoro personale in sé
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre solo quando l'attività del professionista sia assistita da un apparato esterno, impersonale e aggiuntivo rispetto al mero apporto personale, e non quando il reddito derivi prevalentemente dalla capacità individuale del contribuente.
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP spetta al contribuente dimostrare l'assenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione, cioè l'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'assenza di lavoro altrui non occasionale.
- Il mero dato quantitativo dei compensi percepiti o dei costi sostenuti non è, di per sé, indice sufficiente dell'autonoma organizzazione, dovendo il giudice verificare la natura funzionale di tali elementi rispetto all'attività professionale.
- L'utilizzo di collaborazioni o intermediari non consente automaticamente di ravvisare il presupposto impositivo: occorre accertare se si tratti di un effettivo apporto organizzativo esterno oppure di una semplice agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività.
- Per le attività prevalentemente intellettuali o creative, la valutazione dell'autonoma organizzazione richiede un accertamento concreto sulla struttura del rapporto con eventuali terzi e sulla effettiva incidenza di beni e mezzi sull'attività svolta.
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