Cassazione Penale, Ordinanza n. 21769/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è stata quindi lasciata ferma, senza revisione del giudizio di comparazione tra circostanze e del relativo trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. L'unico motivo dedotto contestava il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p., cioè il bilanciamento operato dal giudice di merito tra circostanze opposte. La censura è stata ritenuta priva di concreta specificità e, comunque, inammissibile perché diretta a contestare un profilo attinente al trattamento punitivo, sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. La Corte ha osservato che il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non è frutto di arbitrio o manifesta illogicità; nel caso concreto i giudici di merito avevano motivato adeguatamente, richiamando anche la negativa capacità a delinquere e il mancato risarcimento del danno.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti integra una valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se sorretto da motivazione mancante, apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01
Richiamata a sostegno del principio secondo cui le statuizioni sul bilanciamento delle circostanze sfuggono al sindacato di legittimità se adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rinnovato in sede di legittimità come se si trattasse di un nuovo apprezzamento del trattamento sanzionatorio.
- La censura in cassazione contro il bilanciamento delle circostanze è ammissibile solo se denuncia un vizio effettivo di motivazione, un arbitrio decisionale o una manifesta illogicità del ragionamento seguito dal giudice di merito.
- Quando la motivazione sul bilanciamento richiama elementi concretamente rilevanti, come la capacità a delinquere e il mancato risarcimento del danno, la decisione è normalmente insindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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