Cassazione Penale, Sentenza n. 49263/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e accolto la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce inosservanza di norme procedurali e vizio di motivazione per omesso esame sull'effettività di presunte pendenze giudiziarie e per il rifiuto del Tribunale di rinviare per verificare i dati dell'informativa del commissariato di Ostia Lido. Inoltre sostiene che il Tribunale ha attribuito eccessivo rilievo a denunce datate (2015, 2017), ha trascurato l'attività lavorativa e l'assenza di condanne successive, non ha adeguatamente motivato la prognosi di inaffidabilità e ha tenuto una posizione contraddittoria circa la compatibilità della detenzione domiciliare con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il procuratore speciale del condannato ha rinunciato all'impugnazione (dichiarazione pervenuta il 2/10/2023) in quanto nel frattempo (10/07/2023) è terminata l'espiazione della pena; si applicano gli artt. 589 comma 2 e 591 comma 1 lett. d) c.p.p. Conseguentemente la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p.; tuttavia, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, la Corte non dispone la sanzione a favore della cassa delle ammende (la somma da euro 258 a euro 2.065 e relative maggiorazioni), ritenendo che il ricorrente non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale
La Corte applica la norma per affermare che la rinuncia all'impugnazione effettuata anche tramite procuratore speciale rende il ricorso inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Interpretata nella parte che stabilisce i casi di inammissibilità dell'impugnazione quando è intervenuta rinuncia; utilizzata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per l'effetto legale che all'inammissibilità consegue la condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare l'esclusione della sanzione a favore della cassa delle ammende quando manca colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se compiuta tramite procuratore speciale, produce l'inammissibilità del ricorso: prima di promuovere atti processuali occorre valutare la possibilità di rinuncia o di estinzione del titolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta di regola la condanna alle spese processuali per la parte privata che ha proposto l'impugnazione (art. 616 c.p.p.).
- La Corte può escludere la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende se emerge l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 186/2000.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, i profili meramente motivazionali o processuali relativi alla decisione di merito non vengono esaminati: le censure sul rigetto dell'affidamento in prova restano prive di esame quando manca un'impugnazione ammissibile.
- In decisioni su affidamento in prova e detenzione domiciliare, la presenza di plurime segnalazioni e denunce per guida in stato di ebbrezza e la reiterazione del comportamento (recidiva) possono giustificare una prognosi di inaffidabilità anche se sussiste attività lavorativa: il lavoro è elemento rilevante ma non necessariamente determinante se sussiste pericolo per terzi.
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