Cassazione Penale, Ordinanza n. 29579/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una contravvenzione prevista dall'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011. In cassazione deduce violazione di legge, sostenendo che il reato non avrebbe potuto essere ritenuto sussistente perché, al momento della scarcerazione, non sarebbe stata effettuata la necessaria rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale, indicata come condizione di efficacia della misura di prevenzione. La Corte di cassazione rileva però che tale questione non era stata dedotta in appello e che il motivo introduce per la prima volta un tema non devoluto al giudice di secondo grado e non rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Evidenzia che il vizio dedotto, relativo alla mancata rivalutazione della pericolosità sociale dopo la scarcerazione, attiene a una condizione di efficacia della misura di prevenzione ma non era stato oggetto di impugnazione in appello; pertanto, non può essere proposto per la prima volta in cassazione, in applicazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice della contravvenzione per la quale l'imputato era stato condannato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto nel merito, ma richiama il fatto che la contestazione riguardava tale fattispecie.
principio del tantum devolutum quantum appellatum
non è consentito proporre in cassazione, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio, perché i punti non devoluti al giudice di secondo grado diventano stabili e sottratti al sindacato giurisdizionale.
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio, poiché il controllo di legittimità è limitato ai punti devoluti con l'impugnazione precedente.
- Le questioni attinenti a condizioni di efficacia di una misura di prevenzione, se non investite con l'appello, non possono essere recuperate in sede di legittimità mediante un motivo nuovo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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