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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 136 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo a un progetto di ricerca scientifica svolto in una scuola primaria, nel quale agli alunni erano stati somministrati test e raccolte informazioni personali, anche potenzialmente sensibili. L’Autorità ha ritenuto che l’Università, titolare del trattamento, avesse trattato dati personali senza un’idonea informativa, senza un valido presupposto di liceità e senza designare la scuola quale responsabile del trattamento. Pur qualificando la vicenda come violazione minore e considerando che i test erano stati sequestrati dal Ministero e che il trattamento non era stato materialmente completato dall’Ateneo, il Garante ha dichiarato l’illiceità della condotta e ha ammonito l’Università ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza": ammonimento per trattamento illecito di dati di minori in un progetto di ricerca scientifica scolastica

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - progetto di ricerca scolastica su minori

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo a un progetto di ricerca scientifica svolto presso una scuola primaria, nell’ambito del quale erano stati somministrati test e raccolte informazioni personali di alunni di età compresa tra 7 e 8 anni. Il procedimento ha riguardato la liceità del trattamento, l’adeguatezza dell’informativa, il consenso dei genitori e la corretta individuazione dei ruoli tra Università e Istituto scolastico.

Origine del reclamo e fatti contestati

Il reclamo era stato presentato dai genitori di diciotto alunni della classe 3ª sez. A della scuola primaria Villa Sciarra, Istituto comprensivo di Frascati. Veniva lamentata la somministrazione di tre questionari e di colloqui personali nell’ambito del progetto di ricerca denominato "le competenze sociali in età scolare: correlati cognitivi, emotivi e comportamentali", condotto dalla Cattedra di psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università La Sapienza.

I reclamanti segnalavano che:

  • i test sarebbero stati percepiti come invasivi e idonei a raccogliere informazioni anche sulla vita sessuale dei minori;
  • alle schede di raccolta dati e ai test erano associati codici identificativi alfanumerici;
  • la pretesa anonimizzazione non consentiva in concreto di escludere la riconducibilità dei test ai singoli alunni;
  • la scuola aveva rifiutato la restituzione dei questionari sostenendo che fossero anonimi;
  • successivamente il plico contenente i test era stato acquisito dal Ministero dell’Istruzione e custodito in busta chiusa.

Attività istruttoria e riscontri delle parti

L’Ufficio del Garante ha chiesto informazioni sia all’Università sia all’Istituto scolastico ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.

L’Università ha sostenuto, in sintesi, che:

  • la ricerca era stata autorizzata dalla scuola e dal Collegio dei docenti;
  • era stato richiesto il consenso ai genitori per un trattamento "assolutamente anonimo" e per soli fini di ricerca;
  • le schede erano anonime e i test erano siglati solo per consentire l’abbinamento delle diverse batterie di questionari;
  • il personale universitario non aveva potuto identificare gli alunni;
  • i plichi erano rimasti sigillati presso la presidenza dell’Istituto;
  • i risultati non erano mai stati consegnati alla laureanda o all’Ateneo;
  • le regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica richiamate dall’Università erano state pubblicate successivamente ai fatti.

La scuola ha invece dichiarato che:

  • il Collegio dei docenti aveva approvato la partecipazione al progetto senza un’analisi approfondita;
  • una docente interna aveva apposto su ogni test una sigla e un numero progressivo, identici a quelli riportati sulle schede di osservazione;
  • i test erano stati compilati con la supervisione di più insegnanti;
  • dopo la rilevazione erano stati imbustati e sigillati;
  • la ricerca era stata interrotta a seguito della richiesta dei genitori;
  • il plico era stato poi consegnato al collegio ispettivo del Ministero.

Qualificazione del trattamento e ruoli privacy

Il Garante ha ritenuto che l’Università fosse il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 GDPR, poiché aveva determinato finalità e mezzi della ricerca scientifica, anche se non aveva svolto materialmente tutte le operazioni sui dati.

L’Istituto scolastico, che aveva partecipato alla somministrazione dei test e alla raccolta dei moduli, avrebbe dovuto essere preventivamente designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Garante ha rilevato che mancavano:

  • un contratto o altro atto giuridico idoneo;
  • istruzioni specifiche sulle modalità di trattamento;
  • la definizione puntuale di durata, natura, finalità, tipologia di dati, categorie di interessati e obblighi del responsabile.

La mancata designazione della scuola ha determinato un assetto organizzativo non conforme al GDPR e ha contribuito a ingenerare l’erronea rappresentazione di un trattamento svolto in modo autonomo dalla scuola.

Valutazione sulla natura dei dati e sull’anonimizzazione

L’Autorità ha richiamato i principi generali degli artt. 5, 12, 13, 24, 25, 28 e 29 GDPR, oltre all’art. 89 GDPR e alle disposizioni del Codice privacy sui trattamenti per fini di ricerca scientifica.

Ha chiarito che i dati in questione non potevano considerarsi anonimi, poiché:

  • erano accompagnati da sigle alfanumeriche e numeri progressivi;
  • il numero progressivo sembrava corrispondere alla posizione dell’alunno nell’elenco di classe;
  • i nominativi erano comunque disponibili nei moduli di consenso firmati dai genitori;
  • la codifica consentiva almeno una pseudonimizzazione, non un’anonimizzazione effettiva.

Il Garante ha inoltre ribadito che l’anonimizzazione richiede l’impossibilità di identificare direttamente o indirettamente l’interessato, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente disponibili, e non la mera non intellegibilità del codice utilizzato.

Informativa, consenso e base giuridica

Il provvedimento afferma che il trattamento è avvenuto senza un’idonea informativa e senza un valido presupposto di liceità.

In particolare, il modulo di consenso predisposto dall’Università è stato ritenuto inidoneo perché non forniva tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR, con riferimento soprattutto a:

  • corretta individuazione del titolare del trattamento;
  • tipi di dati trattati;
  • tempi di conservazione;
  • esercizio dei diritti;
  • chiara rappresentazione dello scopo del trattamento.

Secondo il Garante, il consenso espresso dai genitori non era quindi sufficientemente libero, informato e specifico, anche alla luce della successiva revoca dell’adesione da parte delle famiglie non appena venute a conoscenza di ulteriori aspetti del progetto.

Violazioni accertate e norme violate

Il Garante ha dichiarato l’illiceità della condotta dell’Università per violazione degli artt. 6, 9, 13 e 28 GDPR. In sintesi, le criticità riscontrate riguardano:

  • assenza di una valida base giuridica per il trattamento;
  • trattamento di dati personali di minori nell’ambito di una ricerca scientifica senza un’informativa adeguata;
  • raccolta di dati potenzialmente rientranti nelle categorie particolari, con riferimento anche a profili relativi alla salute e alla vita sessuale;
  • mancata designazione della scuola quale responsabile del trattamento;
  • carenze organizzative e di compliance sin dalla progettazione dell’iniziativa.

Valutazioni sull’istruttoria e sulla gravità della violazione

L’Autorità ha ritenuto che le difese dell’Ateneo non fossero sufficienti a superare i rilievi formulati in avvio del procedimento.

Tuttavia, nel valutare la misura da adottare, il Garante ha considerato che:

  • l’Università non aveva mai materialmente elaborato i dati;
  • il plico con i test era stato sequestrato dagli ispettori del Ministero dell’Istruzione;
  • il numero degli alunni coinvolti era esiguo;
  • si trattava di un caso isolato;
  • l’Ateneo aveva collaborato con l’Autorità;
  • non risultavano precedenti specifici analoghi;
  • i fatti risalivano a pochi mesi dopo l’entrata in vigore del GDPR.

Per tali ragioni il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida europee sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

Provvedimento finale e conseguenze

Il Garante ha:

  • dichiarato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, l’illiceità della condotta dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
  • ammonito l’Università, quale titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per la violazione degli artt. 6, 9, 13 e 28 GDPR;
  • ritenuto ricorrenti i presupposti dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Non sono state disposte ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti e i test erano stati sottratti alla disponibilità dell’Ateneo e della scuola.

Rimedi esperibili

Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e reclamo

Il procedimento origina da un reclamo presentato dai genitori di alcuni alunni di una scuola primaria di Frascati. Il reclamo contestava la somministrazione, nell’ambito di un progetto di ricerca scientifica dell’Università La Sapienza, di questionari e colloqui ai bambini, con raccolta di dati ritenuti invasivi e concernenti anche profili della vita sessuale. Veniva inoltre contestata la pretesa anonimizzazione dei test e la mancata restituzione degli stessi ai genitori.

Accertamenti istruttori e posizioni delle parti

Nel corso dell’istruttoria l’Università ha sostenuto che la ricerca fosse stata svolta in modo anonimo, con consenso dei genitori, senza possibilità di ricondurre i test ai singoli alunni e senza che i risultati fossero mai stati elaborati o consegnati all’Ateneo. La scuola ha confermato di aver partecipato alla somministrazione, di aver apposto sigle e numeri progressivi ai test e di aver conservato i plichi, poi consegnati al collegio ispettivo del Ministero. Il Garante ha ricostruito che i dati non erano davvero anonimi, ma al più pseudonimizzati/codificati.

Qualificazione giuridica del trattamento

Il Garante ha ritenuto che l’Università fosse titolare del trattamento, perché aveva determinato finalità e mezzi del progetto di ricerca, anche se non aveva materialmente elaborato i dati. L’Istituto scolastico avrebbe dovuto essere designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, con istruzioni e contratto o altro atto giuridico appropriato. La mancata designazione ha costituito una violazione autonoma dell’assetto richiesto dal Regolamento.

Violazioni riscontrate

L’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 6, 9, 13 e 28 GDPR. In particolare, ha ritenuto carente l’informativa, inidoneo il consenso prestato dai genitori perché non sufficientemente informato e specifico, e assente un valido presupposto di liceità per il trattamento di dati relativi a minori nell’ambito della ricerca. Ha inoltre escluso che i dati potessero considerarsi anonimi, evidenziando che la sola sigla alfanumerica e il numero progressivo non impedivano la riconducibilità ai bambini anche alla luce delle informazioni disponibili presso la scuola.

Esito e misura adottata

Pur rilevando l’illiceità della condotta, il Garante ha tenuto conto del numero esiguo di interessati, del carattere isolato della vicenda, della collaborazione dell’Ateneo, dell’assenza di precedenti specifici e della fase iniziale di applicazione del GDPR. Ha quindi qualificato il caso come violazione minore e ha ritenuto sufficiente l’ammonimento, senza disporre ulteriori misure correttive, anche perché i test erano stati sequestrati dal Ministero dell’Istruzione e la condotta aveva esaurito i propri effetti.

Come è indicizzato

Materiericerca scientificaminoriistruzioneconsenso e informativasanzioni gdpr

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