Cassazione Penale, Sentenza n. 29732/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, avanzata da un imputato sottoposto a misura cautelare per reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico. Il difensore deduceva che il tribunale del riesame avesse omesso di motivare adeguatamente sulla persistenza delle esigenze cautelari, nonostante elementi sopravvenuti o comunque valutabili in sede di revoca/sostituzione: il decorso di tempo dalla applicazione della misura, la condotta processuale collaborativa con ammissioni parziali di responsabilità, il reinserimento familiare e lavorativo, i contenuti dell’esame dell’imputato e del teste escusso in dibattimento, nonché il parere favorevole alla sostituzione espresso dal pubblico ministero procedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l’approccio del tribunale del riesame, che non doveva riesaminare ex novo i presupposti della misura, ma verificare la legittimità e la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento a eventuali fatti nuovi idonei a incidere sulle esigenze cautelari. È stato valorizzato che il tribunale aveva già escluso la rilevanza degli elementi addotti dalla difesa, richiamando i forti legami familiari e associativi tra gli indagati, il ruolo centrale dell’imputato nella base operativa dell’organizzazione e nella gestione di operazioni di rilievo, la professionalità criminale e il concreto pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre osservato che le deduzioni difensive erano generiche e non introducevano elementi nuovi, che il semplice decorso del tempo non basta di per sé a giustificare revoca o sostituzione della misura e che la diversa misura applicata a un coindagato non era comparabile per la differenza di ruoli e contestazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come uno dei reati per cui l'imputato era sottoposto a custodia cautelare; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato quale titolo di reato associativo in materia di stupefacenti a fondamento della misura cautelare; nessuna specifica interpretazione sostanziale viene esposta.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il decorso del tempo dalla commissione del reato alla esecuzione della misura cautelare rileva in sede di emissione dell'ordinanza cautelare, ma non ai fini della revoca o sostituzione della misura già disposta.
art. 94-ter cod. proc. pen.
Richiamato solo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello contro l'ordinanza che respinge la revoca o la sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non deve rivalutare integralmente la sussistenza dei presupposti della misura, ma verificare se il provvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato in relazione a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a incidere sulle esigenze cautelari o sul quadro indiziario.
- La richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare non può essere accolta sulla base di deduzioni generiche o già considerate, se non vengono prospettati elementi nuovi e concreti capaci di modificare la valutazione del pericolo cautelare.
- Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato o dall'applicazione della misura, da solo, non è sufficiente a escludere o attenuare le esigenze cautelari nella fase di revoca o sostituzione della misura; tale dato è invece rilevante soprattutto in sede di emissione dell'ordinanza cautelare.
- La diversa misura cautelare applicata a un coindagato non è di per sé parametro decisivo, quando il giudice abbia motivatamente valorizzato la diversità di ruolo, di gravità della partecipazione e di posizione criminale tra i soggetti confrontati.
- La presenza di legami familiari e associativi stretti con altri partecipi del sodalizio può fondare una valutazione di perdurante pericolo di reiterazione, anche in relazione all'inefficacia di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico, se tali vincoli rendono agevole eludere i divieti di comunicazione.
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