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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

A seguito della dichiarazione di fallimento di una s.r.l. in liquidazione, il liquidatore ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo, in sintesi, che i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati solo dopo la dichiarazione di fallimento fossero inattendibili; ha quindi valorizzato l'ultimo bilancio regolarmente depositato, dal quale risultava il superamento delle soglie dimensionali di fallibilità, e ha osservato che la società non aveva fornito prova contraria. Con il ricorso per cassazione il liquidatore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1 l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la nota integrativa al bilancio 2015, dalla quale si sarebbero spiegati gli scostamenti rispetto al bilancio 2014, sia per la dismissione di un impianto sia per la rinuncia dei soci alla restituzione di un finanziamento; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e erronea condanna alle spese, sostenendo da un lato che il giudice avrebbe omesso di liquidare i compensi del difensore nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e dall'altro che la condanna alle spese in favore di un soggetto estraneo al giudizio (indicato in sentenza come Parmalat s.p.a.) era illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inattendibilità dei bilanci depositati tardivamente e sulla conseguente mancata prova dei requisiti di non fallibilità; ha inoltre osservato che la nota integrativa invocata non costituiva fatto decisivo ai fini dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile in entrambi i profili: sul patrocinio a spese dello Stato perché la liquidazione dei compensi del difensore avviene con decreto di pagamento a carico dello Stato e non mediante pronuncia sulle spese nella sentenza; sulla condanna alle spese in favore di Parmalat s.p.a., perché si trattava di un evidente errore materiale della sentenza di merito, rilevabile ma non deducibile come vizio di giudizio in cassazione, correggibile nelle forme di legge davanti al giudice che ha pronunciato la decisione. La ricorrente è stata condannata, in solido con la società, a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    I requisiti di non fallibilità possono essere provati anche tramite i bilanci, ma questi non hanno valore di prova legale e restano soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice; se ritenuti inattendibili, l'imprenditore resta onerato della prova contraria.

  • art. 15 l.fall.

    I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono uno strumento probatorio privilegiato per dimostrare la non fallibilità, purché tempestivamente e attendibilmente prodotti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice valuta i dati contabili secondo il proprio prudente apprezzamento, potendo motivatamente ritenerli inattendibili.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deducibile in cassazione deve riguardare un fatto decisivo; un elemento non decisivo, come la nota integrativa invocata nel caso di specie, non integra il vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia non è fondata quando la questione dedotta riguarda un meccanismo di liquidazione delle spese che segue un diverso rito o quando l'errore della sentenza è meramente materiale.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    Gli errori materiali della sentenza di merito si correggono con il procedimento di correzione davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, non attraverso il ricorso per cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio, per la soluzione di questioni già chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, al precedente pertinente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 143

    Nei giudizi previsti dalla disciplina richiamata, i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non attinga la specifica ragione della decisione è inammissibile.
  • Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi esercizi hanno valore probatorio privilegiato ma non vincolante: il giudice può valutarne l'attendibilità, specie se depositati tardivamente, e se li reputa inattendibili il debitore deve fornire prova contraria.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede che sia trascurato un fatto storico decisivo; non è sufficiente richiamare documenti o argomentazioni che non abbiano autonoma decisività rispetto alla ratio della decisione.
  • La mancata liquidazione in sentenza dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra omessa pronuncia, perché la liquidazione segue il decreto di pagamento previsto dalla normativa speciale.
  • L'erronea indicazione del soggetto beneficiario delle spese processuali, quando sia ictu oculi frutto di svista, configura errore materiale e va rimediata con la correzione della sentenza, non con i mezzi di impugnazione ordinari.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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