Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13672/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore assicurativo)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di provvigioni maturate per attività di produttore assicurativo svolta in un arco temporale pluriennale. L'intimata ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la prescrizione del credito, sostenendo che una raccomandata inviata dal creditore non avesse efficacia interruttiva perché troppo generica, priva dell'indicazione del titolo, degli anni di riferimento e della costituzione in mora. In appello ha inoltre contestato l'utilizzabilità di documenti tratti dal fascicolo monitorio, la tardività e l'inutilizzabilità di un documento sull'iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione, nonché la valutazione della prova e il disconoscimento della copia documentale. In cassazione ha articolato quattro motivi: violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prescrizione (artt. 2697, 2943, 2948 c.c. e 115 c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi circa l'esistenza dei crediti; violazione delle norme del rito del lavoro sulla produzione documentale e sulla loro ammissione (artt. 416, 421, 437 c.p.c. e art. 111 Cost.); violazione dell'art. 116 c.p.c. per il disconoscimento del documento prodotto in copia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare del controricorrente sulla tardività dell'impugnazione, chiarendo che, nel rito del lavoro in appello, quando viene letto in udienza solo il dispositivo e la motivazione è depositata successivamente, il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla lettura del solo dispositivo. Nel merito, ha ritenuto il primo motivo infondato perché la lettera del 29.1.2004 è stata correttamente valutata come atto stragiudiziale idoneo a interrompere la prescrizione: ai fini dell'art. 2943 c.c. non sono richieste formule solenni, ma è sufficiente una chiara manifestazione della volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa e, comunque, concerneva soprattutto deduzioni difensive e non fatti storici decisivi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché non sussisteva una motivazione apparente: la Corte d'appello aveva spiegato la rilevanza probatoria del documento tardivamente prodotto e aveva richiamato l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale nel rito del lavoro. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza sull'art. 116 c.p.c. in realtà investiva il giudizio di fatto sulla sufficienza del disconoscimento, non una violazione della regola legale di valutazione della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente non scalfissero il giudizio di merito sulla prova del credito e sulla valenza interruttiva della raccomandata.

  • art. 2943 c.c.

    l'atto stragiudiziale di costituzione in mora è idoneo a interrompere la prescrizione senza rigore di forme, purché scritto, diretto al debitore e contenente chiara manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del diritto.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel primo motivo quale norma sulla prescrizione di alcuni crediti periodici, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante, trattandosi in sostanza di contestazione del giudizio di fatto del giudice di merito.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, quando in appello nel rito del lavoro sia stato letto solo il dispositivo e la motivazione sia stata depositata successivamente.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per confermare il modello decisorio dell'appello nel rito del lavoro, con lettura del dispositivo in udienza e successivo deposito della motivazione.

  • art. 438 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 430 e 437 c.p.c. per descrivere la scansione decisoria del rito del lavoro in appello.

  • art. 430 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del deposito della sentenza completa di motivazione dopo la lettura del dispositivo.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato quanto alla tardività delle produzioni documentali nel rito del lavoro, ma la Corte ha ritenuto utilizzabile il documento valorizzato dal giudice di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato a sostegno dei poteri officiosi del giudice del lavoro, in coordinamento con il principio di ricerca della verità materiale.

  • art. 111 Cost.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per spiegare che la motivazione apparente avrebbe dovuto essere denunciata come nullità della sentenza, ma nel caso concreto il vizio non ricorreva.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge; la Corte ha tuttavia qualificato le doglianze come attacchi al giudizio di fatto o come censure non consentite.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il vizio di nullità della sentenza e per la motivazione apparente, ma non ritenuto fondato nei casi dedotti.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura per omesso esame di fatti decisivi è risultata inammissibile per doppia conforme e, comunque, perché riguardava deduzioni difensive o prove e non fatti storici decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione di tale norma è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento; non può essere usata per contestare il mero apprezzamento di fatto della prova.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto stragiudiziale del creditore non richiede formule solenni né una specifica tipizzazione, ma deve essere scritto e contenere una chiara manifestazione della volontà di far valere il credito nei confronti del debitore, tale da costituirlo in mora.
  • La valutazione della idoneità di una missiva o di un atto a interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'errore di diritto.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; inoltre il vizio riguarda fatti storici decisivi, non deduzioni difensive, argomentazioni o mere risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disapplichi la regola del prudente apprezzamento; non quando si contesti il modo in cui la prova è stata apprezzata nel merito.
  • Nel rito del lavoro in appello, la lettura in udienza del solo dispositivo e il successivo deposito della motivazione comportano che il termine lungo di impugnazione decorra dalla pubblicazione della sentenza completa, non dalla semplice lettura del dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.