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Sentenza

Sentenza n. 3623/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - a) del prot. n.-OMISSIS-emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; - b) del PEI a.s. 2024/25; - c) del verbale GLO del 30/05/2025; - d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue patologie, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle sue concrete esigenze;

Giustizia amministrativa202504793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atto di assegnazione di un numero ritenuto insufficiente di ore di sostegno, PEI per l'anno scolastico 2024/2025 e verbale GLO del 30 maggio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'atto dell'istituto scolastico, il PEI e il verbale GLO, contestando l'assegnazione al minore di sole 9 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 29 ore e delle sue condizioni di disabilità intellettiva lieve, disturbo dell'apprendimento e disturbo dell'attenzione. Hanno dedotto l'inadeguatezza della dotazione oraria rispetto alle concrete esigenze educative del minore, richiamando un certificato del neuropsichiatra infantile dell'ASL, che indicava la necessità di 18 ore settimanali, nonché precedenti pronunce giudiziarie favorevoli. Oltre all'annullamento degli atti impugnati, hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore a ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alle patologie, da determinarsi annualmente in sede di PEI. Nella fase cautelare il TAR aveva ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e aveva ordinato il riesame della dotazione di sostegno. Prima della decisione di merito, i ricorrenti hanno dichiarato che l'ordinanza cautelare era stata ottemperata mediante l'integrazione delle ore di sostegno e l'adozione del PEI per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo la dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare mediante l'integrazione delle ore di sostegno e l'adozione del nuovo PEI, e le amministrazioni resistenti non hanno contestato tale sopravvenienza. Il giudice ha escluso di poter accertare in via generale il diritto del minore al sostegno integrale anche per gli anni successivi, poiché ciò implicherebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati e sulla futura determinazione annuale del PEI. Le spese sono state poste in solido a carico delle amministrazioni scolastiche sulla base della loro soccombenza virtuale, desunta dall'accoglimento della domanda cautelare, e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale fondamento del riconoscimento della condizione di handicap del minore.

  • art. 93 c.p.c.

    attribuzione al difensore dei ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta

    Consente l'attribuzione delle spese liquidate al difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue l'ordinanza cautelare integrando le ore di sostegno e adottando il nuovo PEI, e tale sopravvenienza non è contestata, viene meno l'interesse alla decisione di merito sugli atti originariamente impugnati e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • Il giudice amministrativo non può accertare in via generale e preventiva il diritto a un numero determinato o integralmente predeterminato di ore di sostegno per gli anni scolastici futuri, perché la relativa quantificazione deve essere effettuata annualmente in sede di PEI, sulla base di poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • La soccombenza virtuale dell'amministrazione può giustificare la condanna alle spese nonostante l'improcedibilità del ricorso, quando l'accoglimento della domanda cautelare e le ragioni poste a fondamento di essa evidenzino che l'amministrazione sarebbe risultata soccombente nella decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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