Ordinanza n. 47/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a - dell'ordinanza prot. n. 50258 del 06.11.2025, con la quale il Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Sarno ha ordinato la sospensione dell'attività dell'impianto di biogas esercitato dalla ricorrente nell'ambito di un immobile sito alla via Muro d'Arce di detto Comune; b - della nota prot. n. 51661 del 14.11.2025, con la quale il Dirigente S.U.A.P. del Comune di Sarno, ha riscontrato le osservazioni depositate dalla ricorrente a seguito dell'adozione del provvedimento sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 48351 del 27.10.2025, richiamata nel provvedimento sub a); d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell'attività di un impianto di biogas, unitamente agli atti connessi e alla nota di riscontro alle osservazioni della società
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'ordinanza con cui il dirigente del SUAP del Comune di Sarno ha disposto la sospensione dell'attività dell'impianto di biogas esercitato presso un immobile comunale, nonché la successiva nota di riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Dal testo dell'ordinanza cautelare non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, precisando che ogni diversa valutazione sulla fondatezza del ricorso resta impregiudicata e dovrà essere svolta nella fase di merito. Il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente o comunque non meritevole di positiva valutazione: il danno prospettato dalla società, nel bilanciamento con gli interessi contrapposti, è stato considerato recessivo rispetto al prioritario interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è dipeso dalla negativa valutazione del periculum in mora e dal bilanciamento degli interessi, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, anche quando la fondatezza del ricorso resta impregiudicata, la domanda può essere respinta qualora il danno prospettato dal ricorrente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti recessivo rispetto all'interesse pubblico prioritario alla salvaguardia dell'ambiente.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede una positiva valutazione del periculum in mora; la sua mancanza o prevalenza dell'interesse pubblico contrario è sufficiente a negare la misura, senza necessità di definire anticipatamente il merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →