Cassazione Penale, Sentenza n. 7752/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del G.I.P. di Bari del 13/07/2023. Il ricorrente contestava l'esclusione della retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., invocando i principi sulle cosiddette "contestazioni a catena": sosteneva che gli elementi indiziari relativi alla seconda ordinanza cautelare erano già desumibili dagli atti ben prima (marzo 2018), richiamando le dichiarazioni del teste maresciallo Pietro Renzullo e un'informativa del 29/12/2021; affermava che non erano emersi elementi nuovi dopo il marzo 2018 che potessero protrarre la sua permanenza associativa e che la separazione dei procedimenti fosse frutto di una scelta del P.M.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: 1) non sussisteva l'anteriorità cronologica richiesta perché il reato associativo è stato contestato con formula aperta ("da gennaio 2017 sino all'attualità"), sicché la prima ordinanza non poteva coprire fatti successivi alla sua emissione; 2) gli elementi a fondamento della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza né al momento del rinvio a giudizio, essendo parte del materiale acquisito all'ufficio requirente soltanto con informativa del 14/01/2022 e tramite acquisizioni (perquisizioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori) successive; 3) il Tribunale ha applicato correttamente i principi di giurisprudenza (Sez. 6, n. 10127/2024 e altre pronunce) sul concetto di desumibilità e sul carico probatorio a carico della parte che invoca la retrodatazione. Le dichiarazioni del teste Renzullo sono state ritenute insufficienti a superare il giudicato cautelare perché non sono state offerte valutazioni integrali e specifiche circa l'irrilevanza delle acquisizioni successive. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen., comma 3
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto ... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ...
Disciplina la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per ordinanze successive; la sua applicazione richiede che i fatti oggetto delle ordinanze successive siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza e che, nei casi di procedimenti diversi, il fatto oggetto della seconda ordinanza fosse desumibile dagli atti al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio, a seconda delle ipotesi.
art. 303 cod. proc. pen.
Norma richiamata in combinato con art. 297 per i rimedi cautelari (istanza di declaratoria di inefficacia della misura); rilevanza procedurale nella impugnazione dei provvedimenti cautelari.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nelle ipotesi di contestazione con formula aperta (indicare periodo fino all'attualità) la chiamata in causa può ricomprendere condotte anche successive alla prima ordinanza cautelare, rendendo più difficile la retrodatazione dei termini.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti determinanti).
Sentenza Cass. Sez. 6, n. 10127 del 31/01/2024
Pronuncia richiamata che ha descritto e precisato i criteri applicativi dell'istituto della retrodatazione (contestazioni a catena), distinguendo le diverse ipotesi in cui la retrodatazione opera automaticamente o subordinatamente alla desumibilità dagli atti.
Sentenze Corte Costituzionale n. 408/2005 e n. 233/2011
Decisioni che hanno ampliato l'ambito di applicazione del principio della retrodatazione, dichiarando parzialmente illegittime disposizioni che limitavano la retrodatazione anche quando gli elementi erano già desumibili dagli atti.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede: a) che i fatti oggetto delle ordinanze successive siano anteriori alla prima ordinanza; b) che, se le ordinanze sono in procedimenti diversi, il fatto oggetto della seconda ordinanza fosse già desumibile dagli atti al momento dell'adozione della prima ordinanza o, a seconda dei casi, al momento del rinvio a giudizio.
- La "desumibilità dagli atti" non equivale alla mera conoscibilità astratta: occorre un compendio documentale o dichiarativo che permetta al P.M. di esprimere un giudizio meditato circa la gravità indiziaria senza necessità di ulteriori indagini.
- In caso di contestazione 'in formula aperta' per reati associativi (periodo "fino all'attualità"), è più difficile ottenere la retrodatazione poiché la prima ordinanza non può coprire fatti successivi alla sua emissione a meno che non emerga che la permanenza si è cessata prima della prima ordinanza.
- Il gravame probatorio spetta a chi invoca la retrodatazione: la difesa deve dimostrare in modo puntuale e documentale che gli elementi relativi alla seconda ordinanza erano già nel fascicolo del primo procedimento al momento utile.
- Se si contesta un presunto ritardo o omissione della Polizia Giudiziaria nel deposito delle informative, la difesa deve offrire elementi specifici che dimostrino l'irrilevanza delle acquisizioni successive o l'ingiustificato ritardo del P.M.; osservazioni generiche non sono sufficienti.
- Per impugnare con successo occorre focalizzarsi sulla cronologia documentale (date di perquisizioni, informative, trascrizioni di intercettazioni, depositi nelle segnature) e dimostrare che le nuove acquisizioni non hanno inciso sul quadro indiziario complessivo.
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