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Ordinanza

Ordinanza n. 870/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in lavoro subordinato (P-CE/L/N/2025/100110) adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta, notificato in data 17/02/2026;

Giustizia amministrativa202601417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato dal mancato versamento di almeno 39 giornate contributive per la prima stagionalità e dalla mancata accettazione della denuncia aziendale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso presenta profili di fumus boni iuris, anzitutto perché l'Amministrazione ha ritenuto non soddisfatto il requisito della prima stagionalità sulla base del mancato raggiungimento di un minimo di 39 giornate contributive, mentre l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi. Il requisito appare riferibile alla durata del rapporto di lavoro, non al numero esatto di giornate effettivamente lavorate e coperte da contribuzione, soprattutto in un settore discontinuo quale quello agricolo. Il diniego è stato inoltre censurato nella parte in cui ha valorizzato la denuncia aziendale non accolta, prospettandosi la violazione dei principi di proporzionalità e di non imputabilità al lavoratore straniero delle irregolarità amministrative eventualmente riferibili al datore di lavoro. Tali irregolarità non possono automaticamente pregiudicare la posizione del lavoratore in assenza di elementi concreti, non emersi nel caso esaminato, indicativi della natura fittizia del rapporto di lavoro. È stato dedotto anche un pregiudizio grave e difficilmente riparabile, derivante dall'impossibilità di regolarizzare il soggiorno e proseguire l'attività lavorativa, dall'interruzione del percorso di integrazione e dal rischio di espulsione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione a entrambe le principali motivazioni dell'atto. In particolare, ha ritenuto plausibile che il requisito previsto dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 debba essere valutato con riferimento alla durata del rapporto di lavoro regolare, anziché mediante il rigido conteggio di un numero minimo di giornate contributive, specie per il lavoro agricolo caratterizzato da discontinuità. Ha inoltre ritenuto plausibile che la mancata accettazione della denuncia aziendale non possa essere automaticamente posta a carico del lavoratore, in mancanza di concreti elementi di simulazione o fittizietà del rapporto. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe compromesso la regolarizzazione del soggiorno e la prosecuzione del lavoro, con rischio di espulsione. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente alla stabilità del soggiorno e del rapporto lavorativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per la seconda udienza pubblica del gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi

    Il requisito per la conversione del permesso di soggiorno stagionale è stato ritenuto, in sede cautelare, riferibile alla durata del rapporto di lavoro regolare e non necessariamente al raggiungimento di un numero fisso di giornate lavorate e coperte da contribuzione, soprattutto nei settori caratterizzati da discontinuità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dello svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi può essere riferito alla durata del rapporto di lavoro, senza che sia automaticamente decisivo il mancato raggiungimento di un numero predeterminato di giornate contributive, soprattutto nei settori lavorativi caratterizzati da discontinuità, come quello agricolo.
  • Le irregolarità amministrative o contributive imputabili al datore di lavoro non possono automaticamente determinare il diniego della conversione del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, salvo che l'Amministrazione accerti elementi concreti idonei a dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro.
  • In sede cautelare, il rischio di mancata regolarizzazione del soggiorno, interruzione dell'attività lavorativa e possibile espulsione integra un pregiudizio grave e difficilmente riparabile rilevante ai fini del periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del lavoratore straniero alla stabilità del soggiorno e del rapporto di lavoro può prevalere sull'interesse pubblico all'esecuzione immediata del diniego quando l'atto presenti plausibili profili di illegittimità e non risultino concreti elementi di fittizietà del rapporto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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