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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30748/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare per giusta causa ottenendo in appello la dichiarazione di illegittimità del recesso, la reintegra e un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. La Corte d’appello aveva ritenuto decisivo il giudicato penale assolutorio intervenuto in un parallelo procedimento, assumendo che l’assoluzione per insussistenza del fatto precludesse una diversa valutazione in sede lavoristica. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per avere la Corte d’appello deciso in via cartolare dopo avere espunto le note scritte, senza rinvio per discussione orale; (2) violazione dell’art. 653 c.p.p., sostenendo che tale norma riguarda solo il pubblico impiego e non un rapporto di lavoro privatistico, e che comunque il giudice del lavoro avrebbe dovuto valutare autonomamente le prove del procedimento disciplinare; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, in relazione alla quantificazione dell’indennità, per avere la Corte d’appello recepito la somma indicata dal lavoratore senza adeguata considerazione delle contestazioni e delle buste paga prodotte dalla società.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto né localizzato gli atti processuali e il provvedimento contestato, rendendo impossibile il controllo sul dedotto vizio processuale. Ha accolto il secondo motivo, affermando che nel licenziamento disciplinare di rapporto privato non si applica l’art. 653 c.p.p. ma, semmai, l’art. 654 c.p.p.; pertanto il giudicato penale assolutorio non è vincolante nel giudizio civile se il datore non ha partecipato al processo penale come parte civile. Il giudice del lavoro deve poter riesaminare autonomamente i fatti e valutarne la gravità ai fini dell’art. 2119 c.c. e della l. n. 604/1966, indipendentemente dall’esito penale. Conseguentemente la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi affermati; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità processuale; la Corte ricorda che il motivo deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e localizzare compiutamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 181 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto obbligo di rinvio in caso di mancato deposito delle note scritte.

  • art. 221, comma 4, d.l. 34/2020

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina delle modalità cartolari del processo durante l’emergenza sanitaria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di violazione del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno della censura di violazione del diritto a un equo processo.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato a sostegno della censura di violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudizio imparziale.

  • art. 653 c.p.p.

    "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità"

    È norma riferita al pubblico impiego; non si applica al licenziamento disciplinare di un rapporto di lavoro privato.

  • art. 654 c.p.p.

    È la norma rilevante nei giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno; il giudicato penale è opponibile solo nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo penale e quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 2119 c.c.

    La gravità del fatto ai fini della giusta causa va valutata in relazione alla lesione del vincolo fiduciario e alle esigenze dell’organizzazione produttiva.

  • l. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamata insieme all’art. 2119 c.c. per i criteri di valutazione della legittimità del licenziamento.

  • art. 18, comma 4, l. 300/1970

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la quantificazione dell’indennità risarcitoria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera dall’onere di specificare e localizzare con precisione gli atti processuali e i provvedimenti censurati; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel licenziamento disciplinare di un rapporto di lavoro privato, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega automaticamente efficacia vincolante nel giudizio civile: non si applica l’art. 653 c.p.p., ma eventualmente l’art. 654 c.p.p., nei limiti ivi previsti.
  • Il giudice del lavoro, anche se il recesso si fonda sugli stessi fatti oggetto del processo penale, conserva il potere-dovere di accertare autonomamente i fatti materiali e di valutarne la gravità ai fini della giusta causa di licenziamento.
  • La valutazione della giusta causa deve essere compiuta avendo riguardo al rapporto fiduciario tra le parti e alle esigenze organizzative dell’impresa, senza che il giudizio penale vincoli la qualificazione civilistica del fatto.
  • Quando l’accoglimento di un motivo rende superfluo l’esame degli altri, questi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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