Sentenza del 30/12/2015 n. 26073 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano presentato due domande di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002, relative rispettivamente all'imposta di successione e all'INVIM, versando gli importi richiesti. Dopo il diniego dell'Amministrazione, sostenevano che la lite fosse ancora pendente e quindi condonabile per effetto dell'ampliamento previsto dalla legge n. 350/2003, art. 2, comma 49. Contestavano inoltre che l'avviso di liquidazione non potesse essere definito almeno con riferimento alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. È stato accertato che la sentenza della Commissione tributaria provinciale era passata in giudicato il 2 gennaio 2002; pertanto, alla data del 1 gennaio 2004, la lite non era più pendente né l'atto era suscettibile di impugnazione. La successiva estensione del condono prevista dalla legge n. 350/2003 non poteva quindi applicarsi. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in 2.000 euro.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
Definizione delle liti fiscali pendenti.
La definizione agevolata richiede che la controversia possieda i requisiti previsti dalla legge, inclusa la pendenza della lite alla data stabilita.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 48 e 49
La definizione agevolata si applica agli atti ancora suscettibili di impugnazione al 1 gennaio 2004.
L'ampliamento del condono può riguardare determinati avvisi di accertamento, atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni soltanto se, alla data di entrata in vigore della legge, l'atto o la lite erano ancora impugnabili. Non opera quando la decisione era già passata in giudicato.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte dalle parti; nel caso concreto, tuttavia, la censura non ha condotto all'annullamento della decisione perché la questione risultava comunque infondata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; la Corte ha ritenuto insussistente tale violazione.
Massime di principio
- Per accedere a un condono o a una definizione agevolata è essenziale verificare la situazione processuale alla data espressamente indicata dalla legge.
- Una controversia già definita con sentenza passata in giudicato non può normalmente essere considerata ancora pendente per effetto di una successiva estensione legislativa del condono.
- L'ampliamento del condono relativo ad avvisi di accertamento o sanzioni si applica solo agli atti ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
- Il pagamento dell'importo previsto e la presentazione della domanda non garantiscono da soli l'efficacia della definizione: devono sussistere tutti i presupposti oggettivi e temporali stabiliti dalla legge.
- In presenza di coobbligati solidali, la condanna alle spese può essere pronunciata nei confronti di tutti in solido.
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