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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26073 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano presentato due domande di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002, relative rispettivamente all'imposta di successione e all'INVIM, versando gli importi richiesti. Dopo il diniego dell'Amministrazione, sostenevano che la lite fosse ancora pendente e quindi condonabile per effetto dell'ampliamento previsto dalla legge n. 350/2003, art. 2, comma 49. Contestavano inoltre che l'avviso di liquidazione non potesse essere definito almeno con riferimento alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. È stato accertato che la sentenza della Commissione tributaria provinciale era passata in giudicato il 2 gennaio 2002; pertanto, alla data del 1 gennaio 2004, la lite non era più pendente né l'atto era suscettibile di impugnazione. La successiva estensione del condono prevista dalla legge n. 350/2003 non poteva quindi applicarsi. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    Definizione delle liti fiscali pendenti.

    La definizione agevolata richiede che la controversia possieda i requisiti previsti dalla legge, inclusa la pendenza della lite alla data stabilita.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 48 e 49

    La definizione agevolata si applica agli atti ancora suscettibili di impugnazione al 1 gennaio 2004.

    L'ampliamento del condono può riguardare determinati avvisi di accertamento, atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni soltanto se, alla data di entrata in vigore della legge, l'atto o la lite erano ancora impugnabili. Non opera quando la decisione era già passata in giudicato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte dalle parti; nel caso concreto, tuttavia, la censura non ha condotto all'annullamento della decisione perché la questione risultava comunque infondata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; la Corte ha ritenuto insussistente tale violazione.

Massime di principio

  • Per accedere a un condono o a una definizione agevolata è essenziale verificare la situazione processuale alla data espressamente indicata dalla legge.
  • Una controversia già definita con sentenza passata in giudicato non può normalmente essere considerata ancora pendente per effetto di una successiva estensione legislativa del condono.
  • L'ampliamento del condono relativo ad avvisi di accertamento o sanzioni si applica solo agli atti ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Il pagamento dell'importo previsto e la presentazione della domanda non garantiscono da soli l'efficacia della definizione: devono sussistere tutti i presupposti oggettivi e temporali stabiliti dalla legge.
  • In presenza di coobbligati solidali, la condanna alle spese può essere pronunciata nei confronti di tutti in solido.

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