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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38215/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Racca è stato accusato di aver concesso in locazione un appartamento a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno traendo un ingiusto profitto. Il ricorso mirava a censurare la sentenza per presunta mancanza di accertamento della titolarità dell'immobile e della consapevolezza dell'imputato circa l'irregolarità dei conduttori, nonché a contestare la qualificazione dell'ingiusto profitto e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di critiche specifiche ai punti decisivi della pronuncia. Ha ritenuto provata la disponibilità dell'immobile da parte dell'imputato sulla base di indagini e delle dichiarazioni del conduttore (contratto verbale e pagamento "in nero"). Ha confermato che l'omissione degli obblighi di comunicazione e la scelta di locare senza contratto registrato indicano la consapevolezza dell'irregolarità; ha inoltre ritenuto configurabile l'ingiusto profitto per la sproporzione delle prestazioni e lo sfruttamento della condizione precaria dello straniero, anche alla luce delle pessime condizioni dell'alloggio (mancanza di energia elettrica). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di contribuzione alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Tipizza il reato di locazione a stranieri privi di permesso di soggiorno con il fine di trarre un ingiusto profitto; la Corte interpreta il profitto come realizzato quando vi sia una forte alterazione dell'equilibrio delle prestazioni a favore del locatore e sfruttamento della condizione precaria dello straniero.

  • art. 12, D.L. 21 marzo 1978, n. 59, conv. L. 18 maggio 1978, n. 191

    Stabilisce obblighi di comunicazione e controllo dell'identità dei soggiornanti; l'omissione di tali obblighi è considerata indice della volontà di sottrarsi al controllo e quindi della consapevolezza dell'irregolarità.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità rispetto ai fatti decisivi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza di elementi che giustifichino l'applicazione della causa, perciò non applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; ha determinato la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 1, n. 37623 del 14/07/2023, Mohammad Afzal, Rv. 285249 – 01

    "per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, che si realizza nel caso in cui l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare"

    Giurisprudenza consolidata che definisce il concetto di "ingiusto profitto" come sproporzione delle prestazioni e sfruttamento della situazione di vulnerabilità dello straniero; la Corte si è allineata a questo principio.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile salvo mancanza di colpa; la Corte di Cassazione non ha riscontrato elementi escludenti la colpa.

Massime di principio

  • La disponibilità dell'immobile è valutata in base a elementi fattuali concreti (uso precedente, dichiarazioni del conduttore, modalità di pagamento) e non richiede necessariamente la prova della titolarità formale.
  • L'omissione degli obblighi di comunicazione e la scelta di locare senza contratto registrato con pagamento "in nero" costituiscono indizi forti della consapevolezza dell'imputato circa l'irregolarità dei conduttori.
  • L'ingiusto profitto si configura quando il prezzo o le condizioni della locazione risultano sproporzionati rispetto alla prestazione offerta e sono ottenuti sfruttando la condizione di precarietà dello straniero irregolare; non è necessario dimostrare una sofisticata quantificazione del profitto.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e rivolte ai punti decisivi della motivazione: critiche generiche alla motivazione o richieste senza prova di fatti ostativi alla punibilità sono normalmente inammissibili.
  • L'eventuale applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) richiede un accertamento fattuale puntuale e prove che giustifichino l'esclusione della punibilità; una mera invocazione formale è insufficiente.

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