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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47325/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto in abitazione aggravato (effrazione della porta e commesso da tre persone). Sanna e Pennacchio deducono errata valutazione delle prove (suggellando la responsabilità di un terzo, Matera Nico, posto che presso la sua casa fu rinvenuta una cassa bluetooth), contestano la sussistenza delle aggravanti e chiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sbriglia sostiene che le dichiarazioni di persone informate sui fatti (Di Ionna Jasmine e Florio Alfredo) provano la sua non partecipazione e chiede riconoscimento di attenuanti e riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che le censure costituiscono una mera rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito: le imputate furono sorprese in flagranza mentre caricano su un automezzo beni sottratti dopo aver forzato la porta, i beni furono riconosciuti dalla persona offesa, e sono applicabili le aggravanti (commessa da tre persone e violenza sulle cose). Ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della particolare intensità del dolo. Ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di processo e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (n. 2 e n. 5)

    L'aggravante n.5 (commesso da tre o più persone) si applica anche senza che i soggetti siano riuniti o esecutori materiali, rilevando la pericolosità della delinquenza associata; la n.2 (violenza sulle cose) è applicabile quando l'energia sia diretta agli strumenti di protezione dell'abitazione (es. porta) e abbia prodotto danno

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse sulla base della gravità della condotta; il giudice di merito ha ritenuto ostativo il 'vero e proprio saccheggio' e l'intensità del dolo

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: utilizzati dal giudice di merito per motivare la dosimetria e il rifiuto delle attenuanti

  • art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.

    Limita la Corte di Cassazione, impedendo la riesamina dei fatti e la sovrapposizione di una diversa valutazione probatoria rispetto ai giudici di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione

  • d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23, co. 8

    Norma processuale sulla celebrazione dell'udienza: richiede richiesta specifica per la trattazione orale; nel procedimento è richiamata la facoltà del Procuratore generale di depositare requisitoria scritta

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito sulle prove: i motivi che si limitano a proporre una versione alternativa dei fatti sono inammissibili
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario individuare specificamente l'atto processuale omesso o travisato, dimostrare il contenuto fattuale e spiegare in che modo ciò comprometta radicalmente la motivazione della sentenza impugnata
  • L'aggravante per furto commesso da tre o più persone si applica anche quando la partecipazione è morale o organizzativa e non richiede che i soggetti siano fisicamente riuniti o tutti esecutori materiali
  • La circostanza aggravante della violenza sulle cose si applica anche se l'energia è diretta allo strumento di protezione (p.es. porta) producendo danno o rottura
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse sulla base della gravità della condotta; la sola gravità o l'intensità del dolo può giustificare il diniego
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende; pertanto è opportuno selezionare e articolare con precisione i motivi di cassazione prima di proporre impugnazione

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