Cassazione Penale, Sentenza n. 47325/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto in abitazione aggravato (effrazione della porta e commesso da tre persone). Sanna e Pennacchio deducono errata valutazione delle prove (suggellando la responsabilità di un terzo, Matera Nico, posto che presso la sua casa fu rinvenuta una cassa bluetooth), contestano la sussistenza delle aggravanti e chiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sbriglia sostiene che le dichiarazioni di persone informate sui fatti (Di Ionna Jasmine e Florio Alfredo) provano la sua non partecipazione e chiede riconoscimento di attenuanti e riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che le censure costituiscono una mera rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito: le imputate furono sorprese in flagranza mentre caricano su un automezzo beni sottratti dopo aver forzato la porta, i beni furono riconosciuti dalla persona offesa, e sono applicabili le aggravanti (commessa da tre persone e violenza sulle cose). Ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della particolare intensità del dolo. Ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di processo e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 c.p. (n. 2 e n. 5)
L'aggravante n.5 (commesso da tre o più persone) si applica anche senza che i soggetti siano riuniti o esecutori materiali, rilevando la pericolosità della delinquenza associata; la n.2 (violenza sulle cose) è applicabile quando l'energia sia diretta agli strumenti di protezione dell'abitazione (es. porta) e abbia prodotto danno
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse sulla base della gravità della condotta; il giudice di merito ha ritenuto ostativo il 'vero e proprio saccheggio' e l'intensità del dolo
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: utilizzati dal giudice di merito per motivare la dosimetria e il rifiuto delle attenuanti
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Limita la Corte di Cassazione, impedendo la riesamina dei fatti e la sovrapposizione di una diversa valutazione probatoria rispetto ai giudici di merito
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione
d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23, co. 8
Norma processuale sulla celebrazione dell'udienza: richiede richiesta specifica per la trattazione orale; nel procedimento è richiamata la facoltà del Procuratore generale di depositare requisitoria scritta
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito sulle prove: i motivi che si limitano a proporre una versione alternativa dei fatti sono inammissibili
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario individuare specificamente l'atto processuale omesso o travisato, dimostrare il contenuto fattuale e spiegare in che modo ciò comprometta radicalmente la motivazione della sentenza impugnata
- L'aggravante per furto commesso da tre o più persone si applica anche quando la partecipazione è morale o organizzativa e non richiede che i soggetti siano fisicamente riuniti o tutti esecutori materiali
- La circostanza aggravante della violenza sulle cose si applica anche se l'energia è diretta allo strumento di protezione (p.es. porta) producendo danno o rottura
- Le attenuanti generiche possono essere escluse sulla base della gravità della condotta; la sola gravità o l'intensità del dolo può giustificare il diniego
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende; pertanto è opportuno selezionare e articolare con precisione i motivi di cassazione prima di proporre impugnazione
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