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Sentenza

Sentenza n. 109/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli era stato vietato di detenere armi e il successivo decreto della Questura con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso sportivo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta ingiustificata perché l'unica arma detenuta era già stata ritirata cautelativamente. Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha denunciato violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, abnormità e sviamento. In particolare, ha sostenuto che i provvedimenti fossero fondati soltanto su un isolato diverbio verbale con il figlio, non degenerato in condotte aggressive o violente, privo di minacce reciproche e successivamente ricomposto; ha inoltre lamentato l'omessa valutazione della propria personalità e della concordia familiare, documentata dalle dichiarazioni della moglie e del figlio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha ritenuto applicabile il consolidato principio secondo cui i provvedimenti in materia di armi, avendo natura precauzionale e preventiva e mirando a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e privata, sono connotati da un'esigenza intrinseca di celerità che consente di omettere la comunicazione prevista dall'art. 7 l. n. 241/1990. Le censure istruttorie e motivazionali sono state ritenute infondate. Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti, ma eccezioni al generale divieto di portare armi. L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità dell'interessato e del rischio di abuso, da compiere secondo un giudizio prognostico e probabilistico, non richiedente la certezza propria dell'accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non. Ai fini dell'art. 39 T.U.L.P.S. non è necessario un impiego improprio già accertato: sono sufficienti fatti anche isolati, purché significativi, e non necessariamente penalmente rilevanti, dai quali desumere un rischio di abuso. Nel caso concreto, la proposta dei Carabinieri riferiva non soltanto di un diverbio, ma di una colluttazione fisica, di minacce e della minaccia di ricorrere alla pistola, nonché di una situazione di conflittualità familiare divenuta frequente. Tali elementi sono stati ritenuti indicatori sufficienti di una spiccata conflittualità familiare e, quindi, idonei a fondare il divieto prefettizio, indipendentemente dall'individuazione della responsabilità del conflitto e dalla necessità di una condotta penalmente rilevante o particolarmente violenta. Il provvedimento questorile è stato considerato vincolato e direttamente consequenziale rispetto al divieto prefettizio: venuto meno il presupposto necessario della detenzione lecita, non può essere mantenuta la licenza di porto d'armi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando la natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi comporta un'esigenza intrinseca di celerità del provvedere.

  • artt. 8 e 10 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preavviso di rigetto, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto prefettizio ha natura cautelare e preventiva; è sufficiente una ragionevole previsione del rischio di abuso, desunta da elementi significativi, senza necessità di un uso improprio già accertato. Il divieto di detenzione costituisce inoltre il presupposto necessario della licenza di porto d'armi, sicché la revoca di quest'ultima è conseguenziale e vincolata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità, ma non oggetto di autonoma valutazione nella motivazione.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto d'armi costituiscono eccezioni al generale divieto di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per fondare l'assenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto alla detenzione e al porto d'armi.

Massime di principio

  • I provvedimenti di pubblica sicurezza in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva e sono assistiti da un'esigenza intrinseca di celerità; pertanto, l'autorità può omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990.
  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti, ma eccezioni al generale divieto di portare armi; l'autorità di pubblica sicurezza dispone quindi di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto e il rischio di abuso.
  • Il divieto di detenzione di armi può essere legittimamente adottato sulla base di una prognosi probabilistica, fondata su un attendibile grado di verosimiglianza e sul criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza propria dell'accertamento della responsabilità penale.
  • Ai fini dell'adozione del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non è necessario che sia stato già accertato un uso improprio dell'arma né che i fatti abbiano rilevanza penale; sono sufficienti anche fatti isolati, purché significativi, dai quali emerga un concreto rischio di abuso.
  • Una situazione oggettiva di conflittualità familiare, anche indipendentemente dall'individuazione del responsabile e dalla sussistenza di una condotta penalmente rilevante, può giustificare un provvedimento interdittivo in materia di armi quando evidenzi un'insufficiente affidabilità nel controllo delle reazioni e nel buon uso delle armi.
  • Il divieto prefettizio di detenere armi costituisce presupposto necessario della licenza di porto d'armi; conseguentemente, una volta adottato validamente il divieto, la revoca della licenza da parte del Questore è atto vincolato e direttamente consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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