Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'ottemperanza delle sentenze n. 619/2023 e n. 59/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche e dichiarare la nullità e/o, comunque, l’inefficacia, di ogni eventuale atto o provvedimento che dovesse essere adottato dal Comune di Porto Recanati in violazione o elusione del giudicato di cui alle richiamate sentenze del T.A.R. Marche; con istanza di fissare una somma di denaro nella misura ritenuta equa, dovuta dal Comune di Porto Recanati in favore della ricorrente, per ogni violazione o inosservanza successiva all’emanazione della sentenza conclusiva del presente procedimento, nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento.

Giustizia amministrativa202500189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Marche n. 619/2023 e n. 59/2025 relative all'obbligo di provvedere su un'istanza di variante urbanistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alle sentenze n. 619/2023 e n. 59/2025, sostenendo che l'annullamento, disposto dalla seconda sentenza, della nota comunale del 30 agosto 2024, reiettiva dell'istanza di variante urbanistica presentata il 3 agosto 2022, avesse fatto rivivere l'obbligo del Comune di provvedere. Ha dedotto che, nonostante la pubblicazione della sentenza n. 59/2025, il Comune non avesse provveduto e ha chiesto anche la dichiarazione di nullità o inefficacia degli eventuali atti elusivi o violativi del giudicato e la fissazione di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o giorno di ritardo. Il Comune si è costituito resistendo. Nel corso del giudizio sono state adottate la delibera di Giunta comunale n. 114/2025 e la successiva delibera n. 267/2025, concernenti la variante urbanistica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto alla sentenza n. 619/2023, rilevando che tale pronuncia, resa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., era definitiva e aveva imposto esclusivamente l'obbligo di provvedere sull'istanza del 3 agosto 2022. Tale obbligo era già stato adempiuto dal Comune con la nota del 30 agosto 2024, sicché, al momento della proposizione del ricorso, mancavano i presupposti dell'azione di ottemperanza rispetto a quella sentenza. Quanto alla sentenza n. 59/2025, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la sentenza aveva annullato la nota del 30 agosto 2024 lasciando impregiudicato il potere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, e il Comune, nelle more, aveva adottato le delibere n. 114/2025 e n. 267/2025, con le quali aveva modificato la destinazione urbanistica dell'area da Verde Pubblico – V4 giardini a Zona di Completamento - B – Sottozona B5, attribuendole una destinazione residenziale di completamento e una capacità edificatoria pari a quella attuale. Il giudice ha escluso che dalla sentenza n. 59/2025 emergesse un obbligo conformativo relativo alla capacità edificatoria e ha osservato che tale questione non rientrava comunque nel petitum dell'odierno giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, anche considerando il breve intervallo tra la pubblicazione della sentenza n. 59/2025 e la proposizione del ricorso, nonché la complessità dell'iter di approvazione della variante.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La sentenza resa sull'azione avverso il silenzio, quando impone all'amministrazione soltanto l'obbligo di provvedere, non è suscettibile di ottemperanza una volta che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento, anche se reiettivo; l'eventuale illegittimità di tale provvedimento deve essere fatta valere con autonoma impugnazione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza presuppone un obbligo giudiziale ancora ineseguito o violato al momento della proposizione del ricorso; essa non è ammissibile quando l'obbligo di provvedere sia già stato adempiuto.

Massime di principio

  • Una sentenza resa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. che impone all'amministrazione l'obbligo di provvedere sull'istanza del privato è definitiva e non può essere azionata in ottemperanza dopo che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, anche se di reiezione dell'istanza.
  • L'eventuale illegittimità del provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza sull'obbligo di provvedere deve essere contestata mediante autonoma azione di annullamento e non attraverso l'ottemperanza della precedente sentenza.
  • L'annullamento del provvedimento amministrativo adottato sull'istanza non comporta necessariamente l'imposizione di uno specifico contenuto conformativo alla successiva attività amministrativa, quando la sentenza lasci impregiudicato ogni potere non ancora esercitato dall'amministrazione.
  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adempia all'obbligo conformativo effettivamente derivante dal giudicato, senza che il giudice possa imporle risultati ulteriori non compresi nel comando giudiziale o nel petitum.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.