Cassazione Penale, Sentenza n. 33635/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, censurando la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica: il Tribunale avrebbe negato la misura per l'incertezza della prospettiva lavorativa a causa del fatto che la Casa Circondariale non aveva trasmesso al datore di lavoro la documentazione richiesta, nonostante fossero presenti dichiarazioni di disponibilità all'assunzione; inoltre si lamenta la mancata considerazione delle risultanze della detenzione (comportamento corretto, partecipazione ad attività trattamentali e formativa, avviamento di revisione critica) e la presunta inosservanza dell'art. 47 Legge n. 354/1975 che disciplina i requisiti per l'affidamento in prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del 16.1.2024 e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per un nuovo esame. La Corte ha statuìto che il diniego era basato in via principale e incongrua sulla mancanza attuale di un'attività lavorativa e non ha adeguatamente considerato le risultanze dell'osservazione del detenuto (adesione alle attività trattamentali, buona revisione critica) e la proposta dell'equipe per l'affidamento terapeutico; ha precisato che il lavoro è solo un elemento del giudizio prognostico e non costituisce di per sé condizione ostativa alla concessione dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47, Legge n. 354 del 1975
La norma è interpretata come finalizzata alla rieducazione del reo e alla prevenzione della recidiva; per l'ammissione all'affidamento in prova non è richiesta una completa revisione critica già compiuta, bensì che sia almeno avviato un processo di revisione; lo svolgimento di un'attività lavorativa è solo uno dei parametri valutabili ai fini del giudizio prognostico
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (censure sulla motivazione e su errori di diritto); posto a fondamento del controllo di legittimità sulla decisione impugnata
Massime di principio
- L'assenza di un lavoro già disponibile non costituisce di per sé ostativo all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; il lavoro è un elemento valutabile nel complesso del giudizio prognostico
- Il giudice deve ponderare unitamente più elementi: comportamento tenuto in detenzione, partecipazione ad attività trattamentali e formative, risultati dell'osservazione della personalità e impegno del condannato verso percorsi terapeutici o lavorativi
- Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che il processo di revisione sia stato almeno avviato e risulti da osservazioni e partecipazione al trattamento
- Non si devono attribuire effetti negativi al detenuto per eventi indipendenti dalla sua volontà (es. mancata trasmissione di documenti dall'istituto al datore di lavoro); tali circostanze vanno valutate in suo favore come prova di attivazione per il reinserimento
- La proposta dell'equipe trattamentale (es. per affidamento terapeutico) rappresenta elemento significativo favorevole alla concessione di misure alternative
- Se la motivazione del provvedimento di rigetto risulta contraddittoria o carente nella valutazione complessiva degli elementi, la decisione può essere annullata e il caso rinviato per nuovo esame
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