Sentenza n. 785/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 181/2024 emessa dal Tribunale di Sciacca, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2022/23, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 181/2024, che aveva condannato il Ministero all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 181/2024, passata in giudicato il 6 marzo 2025, con la quale il Ministero era stato condannato all'accreditamento in suo favore del bonus relativo alla carta del docente, per l'importo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 5 settembre 2025, dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione il 14 agosto 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rimedio per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini della proponibilità dell'azione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta del docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, assegnandogli un termine successivo per provvedere.
- La disposizione che esclude un ulteriore compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente pubblico la cui retribuzione è onnicomprensiva.
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