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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/698

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione del 3 maggio 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva bifenazato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del bifenazato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma con una forte restrizione d’uso: sono autorizzati solo impieghi su colture non commestibili in serre permanenti. La Commissione fonda la decisione sulle valutazioni EFSA e impone condizioni specifiche per la tutela di operatori, lavoratori, api, bombi e altri organismi non bersaglio, oltre a un obbligo di conferma su possibili proprietà di interferente endocrino. Il regolamento modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e si applica dal 1° luglio 2022, con approvazione valida fino al 30 giugno 2037.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bifenazato e aggiornamento delle condizioni di inserimento nell’elenco delle sostanze attive approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva bifenazato, ai prodotti fitosanitari che la contengono e agli operatori economici coinvolti nella sua approvazione/rinnovo nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare gli usi autorizzabili del bifenazato come sostanza attiva in prodotti fitosanitari, limitandoli alle colture non commestibili in serre permanenti; restano rilevanti anche gli obblighi per il richiedente di fornire informazioni di conferma entro il 24 maggio 2024. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la precedente collocazione del bifenazato nell’elenco delle sostanze approvate. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Rinnovo dell’approvazione del bifenazato

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva bifenazato nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione prende atto dell’esito della procedura di riesame condotta con il supporto dell’EFSA e della Commissione, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili, delle osservazioni del richiedente e delle esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Esiti della valutazione scientifica e motivi della restrizione

Dalle conclusioni EFSA richiamate nel regolamento emergevano criticità rilevanti: inizialmente erano stati individuati rischi elevati per uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio, operatori e lavoratori; successivamente, con l’aggiornamento del 2021, è stato confermato un rischio elevato per gli uccelli da esposizione a lungo termine. La Commissione rileva inoltre che non è stato possibile completare la valutazione del rischio per i consumatori e, in parte, per i consumatori e gli organismi acquatici.

Ambito degli usi consentiti

Il rinnovo non è incondizionato. Il bifenazato può essere utilizzato soltanto su colture non commestibili in serre permanenti. La restrizione risponde a una logica di contenimento del rischio: evita l’esposizione alimentare dei consumatori, limita il contatto degli uccelli con la sostanza e riduce i rischi per mammiferi, api, bombi e acqua potabile.

Condizioni di impiego e tutela degli organismi non bersaglio

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II. In particolare, devono prestare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, assicurando l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, e al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione nelle serre permanenti. Le condizioni di impiego devono includere, ove necessario, misure di mitigazione del rischio.

Profili di interferenza endocrina e obbligo di conferma

La Commissione, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili e dei criteri introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, ritiene che il bifenazato non debba essere considerato una sostanza con proprietà di interferente endocrino. Tuttavia, per rafforzare questa conclusione, il richiedente deve presentare entro il 24 maggio 2024 una valutazione aggiornata e, se necessario, ulteriori informazioni di conferma ai sensi dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce del bifenazato è soppressa dalla parte A dell’allegato e inserita nella parte B con una nuova voce numerata 152. Restano riportati i dati identificativi della sostanza, la purezza minima, la specifica sul toluene e le condizioni particolari di approvazione.

Dati identificativi e specifiche tecniche

L’allegato I riporta per il bifenazato il numero CAS 149877-41-8, la denominazione IUPAC isopropil-2-(4-metossi-bifenil-3-il) idrazinoformiato e una purezza di 980 g/kg. È inoltre precisato che il toluene, rilevante dal punto di vista tossicologico, non deve superare 0,7 g/kg nel materiale tecnico.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2022. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e sostituisce, per quanto riguarda il bifenazato, la precedente disciplina dell’elenco delle sostanze attive approvate.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del bifenazato

L’approvazione della sostanza attiva bifenazato è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni e restrizioni stabilite nell’allegato I. La nuova data di approvazione è il 1° luglio 2022 e la scadenza il 30 giugno 2037.

Limitazione degli usi autorizzati

Sono autorizzati solo gli usi del bifenazato su colture non commestibili in serre permanenti. La restrizione è giustificata dall’esigenza di evitare l’esposizione alimentare dei consumatori e di contenere i rischi individuati per uccelli, mammiferi, api, bombi e acqua potabile.

Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma sulle proprietà di interferente endocrino

Entro il 24 maggio 2024 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma relative ai criteri di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, con una valutazione aggiornata delle informazioni già trasmesse e, se del caso, ulteriori elementi a conferma dell’assenza di attività endocrina.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 109 relativa al bifenazato è soppressa dalla parte A e una nuova voce 152 è inserita nella parte B con i medesimi dati identificativi e con le nuove condizioni di approvazione.

Specifiche tecniche e impurità rilevante

Per il bifenazato sono indicati il numero CAS 149877-41-8, la denominazione IUPAC isopropil-2-(4-metossi-bifenil-3-il) idrazinoformiato, la purezza di 980 g/kg e il limite per il toluene, rilevante tossicologicamente, che non deve superare 0,7 g/kg nel materiale tecnico.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute e sicurezza chimicaprotezione degli animali e degli organismi non bersaglio

Testo integrale

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