Regolamento (UE) 2022/694
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la classificazione delle infrazioni gravi che possono incidere sull’onorabilità del trasportatore su strada, integrando il quadro del regolamento (UE) 2016/403. La modifica recepisce le novità introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e 2020/1055 e dalla direttiva (UE) 2020/1057, includendo nuove violazioni relative a tempi di guida e riposo, tachigrafi, limitatori di velocità, cabotaggio, accesso al mercato e distacco dei conducenti. Vengono inoltre aggiornati i criteri per valutare la ripetizione delle infrazioni e la loro maggiore gravità, con una soglia espressa in infrazioni per veicolo e per anno.
Modifica il regolamento (UE) 2016/403 aggiornando l’elenco delle infrazioni gravi nel trasporto su strada e i criteri per valutarne la ripetizione ai fini dell’onorabilità del trasportatore.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione in quanto regolamento direttamente applicabile, incidendo sulla classificazione delle infrazioni rilevanti per la valutazione dell’onorabilità del trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. Riguarda in particolare le imprese di trasporto su strada e i gestori dei trasporti operanti nel trasporto commerciale di merci e passeggeri, nonché i conducenti e le autorità competenti degli Stati membri di stabilimento e di controllo. L’intervento è limitato alla modifica degli allegati del regolamento (UE) 2016/403 e non istituisce ex novo un regime autonomo; include nuove infrazioni in materia di tempi di guida e riposo, tachigrafo, limitatori di velocità, accesso al mercato del trasporto internazionale di merci e passeggeri, legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e distacco dei conducenti nel trasporto su strada.
Modifica del regolamento (UE) 2016/403 per le infrazioni gravi nel trasporto su strada
Il regolamento (UE) 2022/694 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2016/403 per adeguare la classificazione delle infrazioni gravi rilevanti ai fini dell’onorabilità del trasportatore su strada. L’intervento dà seguito alle modifiche introdotte, in particolare, dai regolamenti (UE) 2020/1054 e 2020/1055 e dalla direttiva (UE) 2020/1057, ampliando l’elenco delle violazioni e aggiornando i criteri di valutazione della ripetizione delle infrazioni.
Finalità e contesto normativo
La base normativa è l’articolo 6, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1071/2009, che disciplina le condizioni per esercitare l’attività di trasportatore su strada. Il regolamento prende atto che le nuove norme dell’Unione hanno introdotto ulteriori fattispecie rilevanti per l’onorabilità, anche in relazione al rischio di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada e alla necessità di considerare il numero di veicoli, anziché quello dei conducenti, nel calcolo della frequenza delle infrazioni ripetute.
Ambito della classificazione delle infrazioni
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 viene riscritto nelle parti essenziali per includere e aggiornare i gruppi di infrazioni riferiti a:
- regolamento (CE) n. 561/2006 su tempi di guida e di riposo;
- regolamento (UE) n. 165/2014 sul tachigrafo;
- direttiva 92/6/CEE sui limitatori di velocità;
- regolamento (CE) n. 1072/2009 sul trasporto internazionale di merci;
- regolamento (CE) n. 1073/2009 sul trasporto internazionale di passeggeri con autobus;
- regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada.
La classificazione distingue tra IPG, IMG e IG, consentendo di graduare la severità dell’infrazione in funzione del rischio per la sicurezza stradale e/o per la concorrenza nel mercato.
Tempi di guida, pause e riposi
La sezione dedicata al regolamento (CE) n. 561/2006 contempla un’ampia gamma di violazioni dei limiti di guida e dei periodi di riposo. Sono considerate, tra le altre:
- il superamento dei limiti di guida giornalieri, settimanali e su due settimane consecutive;
- il mancato rispetto delle pause dopo 4,5 ore di guida ininterrotta;
- l’insufficienza del riposo giornaliero ordinario, ridotto o suddiviso;
- l’insufficienza del riposo giornaliero in caso di multipresenza;
- l’insufficienza del riposo settimanale ordinario o ridotto;
- il superamento del limite dei sei periodi di 24 ore consecutivi, con soglie aggravate se il superamento è maggiore;
- il mancato riposo compensativo per due riposi settimanali ridotti consecutivi;
- l’effettuazione del riposo settimanale regolare o superiore a 45 ore a bordo del veicolo;
- la mancata copertura da parte del datore di lavoro delle spese di alloggio fuori dal veicolo;
- le violazioni della deroga dei 12 giorni;
- l’eccesso di guida nelle fasce notturne tra le 22:00 e le 6:00 in assenza di più conducenti.
Sono inoltre ricomprese infrazioni relative all’organizzazione del lavoro, come la mancata organizzazione del rientro del conducente alla sede di attività o al luogo di residenza e il collegamento della retribuzione alla distanza percorsa, alla rapidità di consegna o al volume delle merci trasportate.
Tachigrafo, carte conducente e presentazione dei documenti
La sezione sul regolamento (UE) n. 165/2014 amplia in modo significativo le infrazioni connesse all’uso del tachigrafo. Sono coperte la mancata installazione e il mancato uso di un tachigrafo omologato, l’uso di tachigrafo non ispezionato, il possesso o l’uso di più carte del conducente, l’uso di carte falsificate o non appartenenti al conducente, i dispositivi fraudolenti che alterano i dati, la falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati, la mancata conservazione dei dati da parte dell’impresa, l’uso scorretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente, il mancato inserimento dei dati manuali, l’errato inserimento nella fessura del tachigrafo, l’uso scorretto del dispositivo di commutazione, l’omessa indicazione dei simboli richiesti nei registri e il rifiuto al controllo.
Un punto rilevante per gli operatori è il diverso termine di esibizione dei dati: fino al 30 dicembre 2024, devono essere presentate le registrazioni manuali e i tabulati del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti; dal 31 dicembre 2024 il periodo si estende al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti. È inoltre sanzionata la mancata esibizione della carta del conducente, se posseduta.
Limitatori di velocità
Per i veicoli soggetti alla direttiva 92/6/CEE, l’allegato ricomprende la mancata installazione del limitatore di velocità, l’installazione o l’uso di dispositivi che non rispettano i requisiti tecnici e l’intervento di officine non autorizzate. È inoltre considerata grave la detenzione o l’utilizzo di dispositivi fraudolenti idonei a falsare i dati del limitatore o a limitare in modo illecito la velocità.
Accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e passeggeri
Per il regolamento (CE) n. 1072/2009, le infrazioni riguardano sia la licenza comunitaria sia l’attestato del conducente, nonché il cabotaggio. In particolare, sono sanzionati:
- il trasporto senza licenza comunitaria valida o senza attestato del conducente valido;
- l’impossibilità di esibire agli ispettori i documenti validi o le copie certificate conformi;
- l’esecuzione di trasporti di cabotaggio non conformi alle norme dello Stato membro ospitante;
- l’effettuazione di cabotaggi entro quattro giorni dal termine dell’ultimo cabotaggio legittimo nello stesso Stato membro;
- l’assenza di prova del trasporto internazionale precedente e dei successivi trasporti di cabotaggio o, nel periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, dell’insieme dei trasporti effettuati.
Per il regolamento (CE) n. 1073/2009, relativo ai servizi di trasporto effettuati con autobus, sono incluse infrazioni analoghe sulla licenza comunitaria, sulle autorizzazioni ai servizi regolari, sul foglio di viaggio per i servizi occasionali e sulle norme del cabotaggio. È inoltre sanzionata la mancata disponibilità, su richiesta, dei documenti di controllo relativi ai trasporti di cabotaggio.
Roma I e distacco dei conducenti
La nuova sezione 13 introduce, quale infrazione rilevante, la violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I). Pur con formulazione sintetica, la previsione collega l’osservanza della legge applicabile al contratto alle valutazioni di onorabilità nel settore del trasporto su strada.
La sezione 14 riguarda invece la direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti. Sono considerate infrazioni, tra le altre:
- dichiarazioni di distacco incomplete;
- mancata trasmissione della dichiarazione di distacco allo Stato membro ospitante entro l’inizio del distacco;
- dichiarazioni falsificate;
- impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione valida;
- mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione valida;
- mancata trasmissione dei documenti richiesti entro otto settimane dalla richiesta;
- mancato aggiornamento delle dichiarazioni nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI.
Ripetizione delle infrazioni e soglie
L’allegato II sostituito chiarisce che le infrazioni gravi e molto gravi, se commesse ripetutamente, possono essere considerate ancora più gravi dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Il calcolo tiene conto di tre fattori: la gravità dell’infrazione, la durata di almeno un anno dalla data del controllo e il numero medio annuo di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore.
La soglia massima di frequenza è fissata nel seguente modo:
- 3 IG per veicolo per anno = 1 IMG;
- 3 IMG per veicolo per anno = avvio della procedura nazionale sull’onorabilità.
Il testo precisa che il numero di infrazioni per veicolo per anno è una media calcolata dividendo il totale delle infrazioni dello stesso livello di gravità per il numero medio di veicoli utilizzati nell’anno. Gli Stati membri possono adottare soglie più severe se ciò è previsto nella propria procedura amministrativa nazionale di valutazione dell’onorabilità.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2016/403
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la sostituzione integrale dell’allegato II con il testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento.
Nuova classificazione delle infrazioni gravi
L’allegato I riformula la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme dell’Unione nel trasporto commerciale su strada, articolandole in tre livelli di gravità: IPG, IMG e IG. La classificazione riguarda in particolare i gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, al regolamento (UE) n. 165/2014 sul tachigrafo, alla direttiva 92/6/CEE sui limitatori di velocità, al regolamento (CE) n. 1072/2009 sul trasporto internazionale di merci, al regolamento (CE) n. 1073/2009 sui servizi di trasporto con autobus, nonché le nuove sezioni relative al regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e alla direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti.
Tempi di guida, riposo e organizzazione del lavoro
Sono incluse, tra le altre, violazioni per superamento dei limiti giornalieri, settimanali e bisettimanali di guida, inosservanza delle pause, insufficienza dei periodi di riposo giornaliero e settimanale, mancato riposo compensativo, utilizzo del riposo settimanale a bordo del veicolo, mancato sostegno dei costi di alloggio fuori dal veicolo, violazioni della deroga dei 12 giorni e delle regole sul periodo notturno. Sono inoltre ricomprese infrazioni sull’organizzazione del lavoro, tra cui la mancata organizzazione del rientro del conducente alla sede o al luogo di residenza e il collegamento della retribuzione a distanza, rapidità di consegna o volume trasportato.
Tachigrafo e controlli documentali
La nuova sezione sul tachigrafo amplia le infrazioni relative a installazione, utilizzo, manipolazione, conservazione dei dati, presentazione dei documenti e controlli su strada. Sono sanzionate, tra l’altro, la mancata installazione di tachigrafo omologato, l’uso di carte conducente multiple o false, la presenza di dispositivi fraudolenti, l’alterazione o distruzione dei dati, il mancato inserimento manuale o delle informazioni richieste, nonché la mancata esibizione delle registrazioni. È specificato che la mancata esibizione dei dati manuali e dei tabulati riguarda il giorno in corso e i 28 giorni precedenti fino al 30 dicembre 2024, e il giorno in corso e i 56 giorni precedenti dal 31 dicembre 2024.
Limitatori di velocità
La sezione relativa alla direttiva 92/6/CEE include la mancata installazione del limitatore di velocità, il mancato rispetto dei requisiti tecnici, l’installazione da parte di officina non autorizzata e il possesso o uso di dispositivi fraudolenti idonei a falsificare o limitare la velocità.
Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci e autobus
Le sezioni sui regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 classificano le infrazioni relative a licenza comunitaria, attestato del conducente, cabotaggio, autorizzazioni ai servizi regolari, foglio di viaggio per servizi occasionali e documenti di controllo. Sono sanzionate, tra l’altro, l’assenza o l’invalidità dei titoli abilitativi, l’impossibilità di esibirli, la violazione delle regole sul cabotaggio e la mancata disponibilità della documentazione richiesta ai controlli.
Nuove infrazioni in materia di legge applicabile e distacco dei conducenti
È aggiunta una sezione sulle infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), con riferimento alla violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e una sezione sulle infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada, che include dichiarazioni di distacco incomplete, non trasmesse, falsificate o non disponibili, mancata trasmissione dei documenti entro otto settimane dalla richiesta e mancato aggiornamento delle dichiarazioni nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI.
Criteri per il ripetersi delle infrazioni e soglie di gravità
L’allegato II stabilisce che le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG), se commesse ripetutamente, possono essere considerate ancora più gravi dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della ripetizione si tiene conto della gravità, della durata di almeno un anno dalla data del controllo e del numero medio annuo di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore. La soglia massima è fissata in 3 IG per veicolo per anno = 1 IMG e 3 IMG per veicolo per anno = avvio della procedura nazionale sull’onorabilità; gli Stati membri possono adottare soglie più severe se previste dalla procedura amministrativa nazionale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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