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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1172

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comunee l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

Normativa europea32022R1172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta norme di dettaglio che integrano il quadro della nuova PAC in materia di sistema integrato di gestione e controllo, con particolare attenzione all’identificazione delle parcelle agricole, alle valutazioni annuali di qualità dei sistemi digitali e al monitoraggio delle superfici. Stabilisce inoltre definizioni, criteri e percentuali per il calcolo delle sanzioni amministrative in caso di inosservanza della condizionalità, distinguendo tra violazioni intenzionali e non intenzionali e disciplinando ipotesi di pluralità di inosservanze. Contiene infine disposizioni transitorie per agevolare il passaggio dal regime previgente e abroga il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2023, con alcune eccezioni applicative.

Disposizioni integrative sul sistema integrato di gestione e controllo della PAC e sul calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Ambito di applicazione

Si applica agli interventi della politica agricola comune disciplinati dal regolamento (UE) 2021/2116, in particolare al sistema di identificazione delle parcelle agricole, al sistema di domanda geospaziale, al sistema di monitoraggio delle superfici e alle sanzioni amministrative per la condizionalità. Riguarda gli Stati membri, gli organismi pagatori e i beneficiari dei pagamenti/sostegni PAC; include norme tecniche, di controllo e di calcolo delle riduzioni/esclusioni. Si applica dal 1° gennaio 2023 agli interventi avviati a decorrere da tale data e prevede una disciplina transitoria per alcuni controlli su superfici sostenute da programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025. Restano salve le applicazioni transitorie del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per specifiche domande e per il sistema di controllo/sanzioni relativo alla vecchia condizionalità.

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione

Il regolamento completa il quadro della nuova politica agricola comune definito dal regolamento (UE) 2021/2116, disciplinando in modo più puntuale il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative per la condizionalità. La disciplina si innesta nella riforma PAC 2023-2027 e mira a garantire controlli omogenei, dati affidabili e criteri armonizzati per il calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esigenza di integrare disposizioni non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare sugli articoli 65, 68, 69, 70 e 85, al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema integrato, la qualità dei dati e una base armonizzata per le sanzioni. Il regolamento sostituisce, in linea generale, le pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che viene poi abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023, salvo talune applicazioni transitorie.

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole funziona a livello di parcella di riferimento, intesa come superficie geograficamente delimitata e identificata univocamente. Gli Stati membri devono garantire che il sistema consenta l’interoperabilità con la domanda geospaziale e con il sistema di monitoraggio delle superfici, nonché la corretta informazione sugli indicatori di output e di risultato.

Per ciascuna parcella di riferimento, il sistema deve almeno:

  • determinare la superficie massima ammissibile, sottraendo ove possibile gli elementi non ammissibili;
  • identificare la superficie agricola e, se necessario, distinguerla tra seminativi, colture permanenti e prati permanenti;
  • registrare le informazioni rilevanti sui prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili e sugli eventuali coefficienti di riduzione fissi;
  • includere elementi caratteristici del paesaggio, impegni rilevanti per l’ammissibilità e la condizionalità, nonché informazioni su torbiere, zone umide, elementi paesaggistici, zone Natura 2000, aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli, superfici agricole autorizzate a cotone e altre aree sensibili o soggette a direttive ambientali indicate dal regolamento.

Il sistema deve essere aggiornato almeno ogni tre anni, con verifica annuale di tutte le informazioni disponibili provenienti da domanda geospaziale, monitoraggio delle superfici o altre fonti affidabili. Per gli interventi forestali, sono ammessi sistemi alternativi adeguati di identificazione univoca dei terreni coperti da foreste.

Valutazioni annuali di qualità

Il regolamento introduce un articolato sistema di valutazione annuale della qualità dei tre principali moduli del sistema integrato.

Per il sistema di identificazione delle parcelle agricole, la valutazione riguarda la correttezza della superficie massima ammissibile, la presenza di difetti critici, la classificazione della superficie agricola e la tracciabilità delle modifiche. Gli Stati membri devono basarsi su campioni di parcelle e su dati idonei a riflettere la situazione reale; ove emergano carenze, devono proporre misure correttive.

Per il sistema di domanda geospaziale, la valutazione verifica affidabilità delle informazioni precompilate, correttezza delle segnalazioni ai beneficiari, correttezza della superficie dichiarata e tracciabilità delle modifiche successive alla presentazione. Alcuni controlli si svolgono tramite test informatici e riesecuzione della procedura di domanda; la verifica della superficie dichiarata si effettua tramite visite in loco o analisi di immagini, usando un campione collegato alla valutazione del sistema di monitoraggio delle superfici.

Per il sistema di monitoraggio delle superfici, la valutazione annuale verifica l’affidabilità del monitoraggio, quantifica gli errori dovuti a decisioni errate sulle condizioni di ammissibilità e controlla la correttezza dei dati per la relazione sugli indicatori. Sono previste relazioni specifiche da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027, al fine di verificare che tutte le condizioni di ammissibilità monitorabili siano state effettivamente sottoposte a monitoraggio negli anni 2024 e 2026.

Condizionalità: definizioni e criteri generali

Nel capo dedicato alle sanzioni, il regolamento definisce le nozioni centrali di inosservanza, norme, anno dell’accertamento e settori di condizionalità. Ai fini della ripetizione si considerano anche le inosservanze già accertate nel precedente regime del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

La portata dell’inosservanza dipende dall’impatto, la gravità dalla rilevanza delle conseguenze rispetto agli obiettivi della norma, e la persistenza dalla durata dell’effetto o dalla possibilità di rimuoverlo con mezzi ragionevoli. L’inosservanza è considerata accertata quando emerge da controlli eseguiti secondo il regolamento (UE) 2021/2116 o viene comunque portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o dell’organismo pagatore.

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative

La sanzione amministrativa per condizionalità si applica solo se l’inosservanza è accertata entro un arco di tre anni civili consecutivi, computati a partire dall’anno di verificazione. Se la stessa violazione persiste per più anni, la sanzione va calcolata separatamente per ciascun anno civile interessato, sulla base dei pagamenti concessi o da concedere in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate o da presentare in quegli anni.

Se nell’anno dell’accertamento il beneficiario non ha presentato domande o la sanzione supera i pagamenti dovuti, la somma è recuperata secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Riduzioni per violazioni non intenzionali e intenzionali

Per le inosservanze non intenzionali, l’organismo pagatore può, sulla base della valutazione dell’autorità di controllo, ridurre la percentuale fino all’1%. Se la violazione ha gravi conseguenze o comporta un rischio diretto per la salute pubblica o animale, la percentuale può essere aumentata fino al 10%. Se la stessa inosservanza persiste per tre anni civili consecutivi, la riduzione si applica solo se il beneficiario è stato preventivamente informato; in mancanza di giustificazione, la violazione è trattata come intenzionale.

Le inosservanze prive di conseguenze o con conseguenze insignificanti non rilevano ai fini di ripetizione o persistenza e non sono sanzionate ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Se il sistema di monitoraggio delle superfici è usato per individuare le inosservanze, la riduzione può scendere sotto l’1% ma non sotto lo 0,5%.

Per le inosservanze intenzionali, la riduzione minima è del 15% e può essere aumentata fino al 100%.

Pluralità di inosservanze nello stesso anno

Il regolamento disciplina il cumulo delle sanzioni in caso di più inosservanze nello stesso anno civile. Se una norma è anche requisito, l’inosservanza è trattata come unica e imputata al settore del requisito. Per più inosservanze non intenzionali non ricorrenti, la somma delle percentuali non può superare il 5% o il 10%, a seconda della gravità. Per più inosservanze non intenzionali ricorrenti, il tetto massimo è il 20%; per più inosservanze intenzionali, il limite è il 100%. In caso di combinazione di violazioni non intenzionali, ricorrenti e intenzionali, le percentuali si sommano nei limiti massimi previsti.

Disposizioni transitorie e passaggio dal regime previgente

Per facilitare la transizione dal regolamento (UE) n. 1306/2013 al nuovo quadro, il regolamento prevede una disciplina transitoria per i controlli sulla condizionalità relativi a superfici che beneficiano di sostegno agroambientale o forestale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando il beneficiario riceve anche pagamenti basati sulle superfici nel piano strategico della PAC. Tali controlli si applicano fino al 31 dicembre 2025 e comprendono anche quelli previsti dall’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo emergano inosservanze delle nuove regole; in tal caso lo Stato membro deve applicare il vecchio regime per la parte rilevante.

Abrogazione, decorrenza ed efficacia

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato dal 1° gennaio 2023, ma continua ad applicarsi alle domande di aiuto presentate prima di tale data, alle domande di pagamento relative alle misure di sviluppo rurale del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al sistema di controllo e sanzioni relativo alla vecchia condizionalità. Il nuovo regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2023 in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione

Integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda: valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici; sistema di identificazione delle parcelle agricole; applicazione e calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità (art. 1).

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema opera a livello di parcella di riferimento, con identificazione univoca e scambio dati con domanda geospaziale e monitoraggio superfici. Gli Stati membri devono delimitare parcelle stabili, misurabili e localizzabili, aggiornarne le informazioni almeno ogni tre anni e utilizzare ogni anno tutte le fonti affidabili disponibili. Sono richiesti dati per la corretta informativa sugli indicatori e informazioni minime su superficie massima ammissibile, classificazione della superficie agricola, prati permanenti con elementi non ammissibili, elementi caratteristici/condizionalità, zone vulnerabili, Natura 2000 e altre aree o vincoli specifici (art. 2).

Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

La valutazione è annuale e riguarda, tra l’altro, corretta quantificazione della superficie massima ammissibile, percentuale di parcelle con superfici non ammissibili o senza superficie agricola, difetti critici, corretta classificazione della superficie agricola e variazioni intervenute nel ciclo di aggiornamento. La valutazione si basa su campioni e dati che riflettano la situazione effettiva in loco; se emergono carenze, lo Stato membro deve proporre misure correttive (art. 3).

Valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale

La verifica annuale riguarda affidabilità delle informazioni precompilate, correttezza delle segnalazioni orientative ai beneficiari, tracciabilità delle modifiche successive alla presentazione e correttezza della superficie dichiarata rispetto alle condizioni di ammissibilità. Alcuni controlli sono effettuati con test informatici e riesecuzione della procedura di domanda; la verifica della superficie dichiarata avviene su campioni collegati alla valutazione del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli interventi basati sulle superfici devono essere inclusi nei campioni; in caso di carenze sono previste misure correttive (art. 4).

Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici

La valutazione annuale verifica l’affidabilità del sistema, individua le fonti di decisioni errate e controlla la correttezza dei dati per l’informativa sugli indicatori. Può essere svolta mediante visite in loco o analisi di immagini; sono ammesse fotografie geolocalizzate come dati di valore almeno equivalente ai dati Sentinel, a determinate condizioni. La valutazione quantifica errori e parcelle non ammissibili, prevede relazioni specifiche entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 per verificare la copertura monitorata negli anni 2024 e 2026, e consente misure correttive, incluse visite in loco, per condizioni non monitorate o monitorate in modo non conclusivo (art. 5).

Definizioni e principi generali sulle inosservanze

Sono definite, tra l’altro, le nozioni di inosservanza, norme, anno dell’accertamento e settori di condizionalità. Ai fini della ripetizione si considerano anche le inosservanze accertate sotto il regime del regolamento delegato (UE) n. 640/2014; portata, gravità e persistenza sono valutate secondo criteri specifici. Un’inosservanza è "accertata" quando risulta da controlli o viene comunque portata a conoscenza dell’autorità competente (artt. 6 e 7).

Termini e criteri per l’applicazione delle sanzioni

La sanzione amministrativa per la condizionalità è irrogata solo se l’inosservanza è accertata nell’arco di tre anni civili consecutivi a partire dall’anno in cui si è verificata. Se la medesima inosservanza persiste per più anni, la sanzione si applica per ciascun anno civile e si calcola sui pagamenti concessi o da concedere in relazione alle domande presentate o da presentare negli anni di verificazione. Se la sanzione supera i pagamenti dell’anno o manca la domanda, il recupero avviene secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 (art. 8).

Riduzioni per inosservanza non intenzionale

Per le violazioni non intenzionali l’organismo pagatore può ridurre la percentuale fino all’1%; se vi sono gravi conseguenze o rischio diretto per salute pubblica o animale, può aumentarla fino al 10%. Se la medesima inosservanza persiste per tre anni civili consecutivi, la riduzione si applica solo dopo previa informazione del beneficiario; la persistenza senza giustificato motivo è trattata come inosservanza intenzionale. Le inosservanze irrilevanti, senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, non rilevano ai fini di ripetizione o persistenza. Se il monitoraggio delle superfici è utilizzato per individuare le inosservanze, la riduzione può essere inferiore ma non sotto lo 0,5% (art. 9).

Riduzioni per inosservanza intenzionale

La riduzione per inosservanza intenzionale è almeno pari al 15% dell’importo complessivo dei pagamenti e del sostegno rilevanti; sulla base della valutazione dell’autorità di controllo, l’organismo pagatore può aumentarla fino al 100% (art. 10).

Pluralità di inosservanze nello stesso anno civile

Se una norma costituisce anche requisito, l’inosservanza è trattata come unica e ricondotta al settore del requisito. In caso di più inosservanze non intenzionali non ricorrenti, le percentuali si sommano ma il totale non può superare il 5% o il 10% a seconda della gravità; per più inosservanze non intenzionali ricorrenti il tetto è 20%; per più inosservanze intenzionali il tetto è 100%. In presenza di inosservanze miste, le percentuali si sommano comunque nei limiti massimi previsti (art. 11).

Disposizioni transitorie sul controllo della condizionalità

In deroga al regime generale, i controlli sulla condizionalità per superfici che beneficiano di sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando il beneficiario riceve anche pagamenti basati sulle superfici nel piano strategico PAC, si applicano fino al 31 dicembre 2025. Tali controlli includono quelli dell’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo che emergano inosservanze; in tal caso lo Stato membro procede ai controlli secondo il vecchio regime e applica le relative regole sanzionatorie (art. 12).

Abrogazione e regime transitorio del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato dal 1° gennaio 2023, ma continua ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima di tale data, alle domande di pagamento relative al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al sistema di controllo e sanzioni relativo alle regole di condizionalità (art. 13).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 14).

Come è indicizzato

Materieagricolturafondo agricolocontrolli amministrativicondizionalitàsanzioni amministrative

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