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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/700

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/700 della Commissione del 4 maggio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Normativa europea32022R0700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/700 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008, che elenca i servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza per il luppolo importato nell’Unione. La modifica è adottata soprattutto per recepire la variazione comunicata dal Canada sul nome e indirizzo del servizio competente. Il testo entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, al fine di garantire certezza del diritto e continuità dei flussi commerciali.

Modifica l’elenco dei servizi autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza per l’importazione di luppolo da paesi terzi, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione di luppolo in provenienza da paesi terzi, in particolare ai prodotti di luppolo indicati nell’allegato I del regolamento modificato: luppolo in coni, polveri di luppolo, succhi ed estratti di luppolo. Il regolamento incide sui servizi competenti dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano tali prodotti e la cui equivalenza è riconosciuta al certificato previsto dall’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’aggiornamento riguarda i paesi elencati nell’allegato, con attenzione specifica alla modifica del servizio competente del Canada; per il Regno Unito, l’allegato precisa che il riferimento non comprende l’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Modifica dell’elenco dei servizi autorizzati per l’importazione di luppolo da paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/700 della Commissione interviene sul regime di importazione del luppolo da paesi terzi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1295/2008. La finalità è aggiornare l’elenco dei servizi nazionali autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti derivati dal luppolo importati nell’Unione, attestati riconosciuti equivalenti al certificato previsto dall’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto normativo e finalità della modifica

La Commissione richiama la base giuridica nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 190, paragrafo 4, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli. Nei considerando si chiarisce che l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 contiene l’elenco dei servizi dei paesi terzi abilitati al rilascio degli attestati di equivalenza e che tali servizi hanno l’obbligo di mantenere aggiornati i dati e di comunicarli alla Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione. La modifica è resa necessaria, tra l’altro, dalla richiesta del Canada di cambiare il nome e l’indirizzo del servizio competente autorizzato.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda l’importazione nell’Unione di:

  • luppolo in coni, codice NC ex 12 10;
  • polveri di luppolo, codice NC ex 12 10;
  • succhi ed estratti di luppolo, codice NC 1302 13 00.

L’effetto concreto è sull’elenco dei servizi autorizzati dei paesi terzi riportato nell’allegato I, che viene integralmente sostituito. Nell’allegato figurano vari paesi terzi, tra cui Argentina, Australia, Canada, Svizzera, Cina, Nuova Zelanda, Serbia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti, Sud Africa e Zimbabwe. Per il Regno Unito è inserita una nota interpretativa: ai fini dell’allegato, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord.

Contenuto sostanziale della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 con un nuovo allegato recante l’elenco aggiornato dei servizi autorizzati, con relativi indirizzi, numeri di telefono, fax ed eventuali indirizzi e-mail. La modifica è dunque di natura tecnica e amministrativa: non introduce nuovi requisiti sostanziali per il prodotto, ma aggiorna i soggetti abilitati a rilasciare la documentazione richiesta per l’importazione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici che importano luppolo o prodotti derivati dal luppolo, il testo conferma che la corretta documentazione di accompagnamento deve provenire dai servizi terzi elencati nell’allegato aggiornato. La rilevanza pratica è soprattutto per la verifica della validità del certificato/attestato presentato in dogana e per l’allineamento con i recapiti e le autorità competenti effettivamente riconosciute dalla Commissione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea la necessità di un’entrata in vigore urgente per assicurare certezza del diritto e una transizione agevole dei flussi commerciali nel settore interessato. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene l’elenco aggiornato dei servizi autorizzati a rilasciare gli attestati per il luppolo in coni, le polveri di luppolo e i succhi ed estratti di luppolo, con indicazione di paese d’origine, servizio autorizzato, indirizzo e recapiti.

Equivalenza degli attestati per il luppolo importato

Il regolamento conferma che gli attestati rilasciati dai servizi autorizzati dei paesi terzi sono riconosciuti equivalenti al certificato previsto dall’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali attestati accompagnano i prodotti ottenuti dal luppolo importati da paesi terzi.

Aggiornamento dei dati dei servizi terzi e modifica per il Canada

Nei considerando si precisa che i servizi interessati devono mantenere aggiornati i dati riportati nell’allegato I e comunicarli alla Commissione in un quadro di stretta cooperazione. La modifica del 2022 è motivata dalla richiesta del Canada di aggiornare il nome e l’indirizzo del servizio competente autorizzato a rilasciare attestati di equivalenza.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Precisazione sul Regno Unito e l’Irlanda del Nord

Nell’allegato è inserita una nota secondo cui, ai fini del regolamento, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in applicazione dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazionicommercio estero

Testo integrale

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