Regolamento (UE) 2022/695
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione del 2 maggio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione introduce una formula comune europea per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto su strada, al fine di armonizzare i sistemi nazionali di classificazione e rendere più comparabili i controlli tra Stati membri. La formula tiene conto del numero, della gravità e della frequenza delle infrazioni, dei controlli senza violazioni e dell'eventuale uso del tachigrafo intelligente su tutti i veicoli dell'impresa. Il testo disciplina anche le fasce di rischio, i criteri di ponderazione delle infrazioni e il periodo temporale di rilevanza delle stesse.
Stabilisce la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto e le relative modalità di applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di trasporto su strada soggette ai controlli nell'ambito della direttiva 2006/22/CE, ai fini della classificazione del rischio utilizzata dalle autorità nazionali per orientare i controlli. Rileva per i controlli su strada e nei locali dell'impresa, e considera infrazioni relative al regolamento (CE) n. 561/2006, al regolamento (UE) n. 165/2014, alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE e alle infrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le misure che comportano trattamento di dati personali devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE.
Formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione attua l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE, introducendo una formula comune europea per il calcolo del fattore di rischio delle imprese di trasporto su strada. La finalità è rendere più omogenee le pratiche di controllo tra Stati membri, migliorare la comparabilità dei punteggi di rischio e favorire controlli più efficaci verso gli operatori con maggiore propensione alle infrazioni.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione evidenzia che i sistemi nazionali di classificazione del rischio, pur funzionali a orientare i controlli, si basavano su metodi di calcolo diversi, ostacolando lo scambio di informazioni e l'applicazione transfrontaliera. La formula comune deve inoltre contribuire alla sicurezza stradale, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti, alla protezione sociale e a una concorrenza leale nel settore del trasporto su strada.
Ambito delle infrazioni considerate
La formula tiene conto di tutte le infrazioni che possono incidere sul fattore di rischio, incluse quelle relative:
- al regolamento (CE) n. 561/2006;
- al regolamento (UE) n. 165/2014;
- alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE;
- alle infrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Il regolamento precisa che devono essere considerate il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, nonché i risultati dei controlli senza violazioni e l'eventuale uso del tachigrafo intelligente su tutti i veicoli dell'impresa.
Formula di calcolo e parametri
L'allegato stabilisce che il fattore di rischio complessivo dell'impresa è calcolato con una formula comune che integra:
- il numero di infrazioni per singolo controllo e per tipo di controllo;
- il punteggio ponderato collegato alla gravità dell'infrazione;
- il numero di veicoli controllati nel singolo controllo;
- il numero totale di controlli effettuati sull'impresa, inclusi quelli senza infrazioni;
- un fattore correttivo collegato all'impiego del tachigrafo intelligente.
Il punteggio ponderato del singolo controllo è determinato applicando i coefficienti:
- IM = 1;
- IG = 10;
- IMG = 30;
- IPG = 90.
I controlli senza infrazioni sono registrati con zero punti. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta e restano rilevanti per due anni dalla data in cui diventano definitive, cioè non più soggette a riesame.
Classificazione del rischio
Sulla base del punteggio complessivo, gli operatori sono classificati in quattro fasce:
- non controllati, fascia grigia;
- 0-100 punti, rischio basso, fascia verde;
- 101-200 punti, rischio medio, fascia gialla;
- 201 punti o più, rischio elevato, fascia rossa.
Questa classificazione è pensata per orientare l'intensità e la selezione dei controlli da parte delle autorità competenti.
Fattore correttivo per il tachigrafo intelligente
Se, durante un controllo presso i locali dell'impresa, viene accertato che l'intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale viene moltiplicato per 0,9. Il meccanismo premia quindi l'adozione uniforme di tale tecnologia nell'intera flotta.
Protezione dei dati e applicazione nel tempo
Qualora l'applicazione della formula comporti il trattamento di dati personali, il regolamento richiede il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, della direttiva 2002/58/CE. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Formula comune e allegato tecnico
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che stabilisce la formula comune per il calcolo del fattore di rischio complessivo dell'impresa di trasporto e le prescrizioni applicative. La formula utilizza variabili relative al numero di infrazioni per controllo, al numero di controlli, al numero di veicoli controllati e a un fattore correttivo collegato all'uso del tachigrafo intelligente.
Criteri di calcolo del rischio
La formula considera il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, oltre ai controlli senza infrazioni, che sono registrati con zero punti. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta e per un periodo di due anni; la data rilevante è quella in cui l'infrazione è divenuta definitiva, cioè non più soggetta a riesame.
Classificazione delle imprese per fasce di rischio
L'allegato prevede quattro categorie: operatori non controllati, fascia grigia; 0-100 punti, rischio basso, fascia verde; 101-200 punti, rischio medio, fascia gialla; 201 punti o più, rischio elevato, fascia rossa.
Ponderazione delle infrazioni
Il punteggio ponderato di un controllo individuale si calcola applicando coefficienti diversi secondo la gravità dell'infrazione: IM = 1, IG = 10, IMG = 30, IPG = 90. Il punteggio finale tiene conto anche di tutti i veicoli controllati nel singolo controllo.
Effetto del tachigrafo intelligente
Se in un controllo presso i locali dell'impresa si accerta che l'intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente ai sensi del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per 0,9.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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