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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27607/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto che il subentro di Securité nell'appalto di vigilanza, accoglienza e portierato costituisse trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., condannando la società al pagamento di differenze retributive alla lavoratrice. Securité deduceva che doveva operare l'esclusione prevista dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 (come novellato), in quanto aveva introdotto elementi di discontinuità (personale, divise, cartellini, propri dipendenti) e che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la novella e omesso di valutare fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Securité. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, alla luce della novella (art. 30 L. n.122/2016) e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, il subentro nell'appalto è in linea di principio equiparato a trasferimento d'azienda salvo che il subentrante dimostri elementi di discontinuità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità tra i fattori produttivi. Nel caso concreto le modifiche introdotte da Securité (divise, cartellini, uso di locali/strumentazione forniti dalla stazione appaltante, intervento limitato di propri dipendenti) non sono state ritenute idonee a determinare la discontinuità richieste: pertanto sono applicabili le tutele ex art. 2112 c.c. e Securité è stata condannata al pagamento delle somme determinate in appello; il ricorso per cassazione è respinto e Securité condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 (come novellato)

    «L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».

    La Corte interpreta la norma come una regola-eccezione: il subentro in appalto è di regola assimilato al trasferimento d'azienda (applicabilità art. 2112), salvo che il subentrante provi l'esistenza di elementi di discontinuità che interrompano il nesso funzionale fra i fattori produttivi trasferiti. L'onere della prova della discontinuità grava sul subentrante.

  • art. 2112 cod. civ.

    Disciplina le tutele per i lavoratori in caso di trasferimento d'azienda; la sua applicazione è presunta nei casi di subentro in appalto salvo prova contraria di discontinuità dell'impresa subentrante.

  • art. 30, legge n. 122/2016

    Ha novellato l'art. 29 d.lgs. 276/2003 determinando l'attuale regime per i subentri in appalto: presunzione di trasferimento con possibilità di esclusione solo se esistono elementi di discontinuità idonei a creare una identità d'impresa diversa.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Rilevante per la ratio della novella: mira a tutelare la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di entità economiche. La giurisprudenza comunitaria individua come criterio fondamentale il mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra i fattori trasferiti.

Massime di principio

  • In caso di subentro in appalto opera, di norma, una presunzione di trasferimento d'azienda con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c.; l'esclusione opera solo se il subentrante dimostra elementi di discontinuità che interrompono il nesso funzionale fra i fattori produttivi.
  • L'onere della prova della discontinuità grava sul subentrante (imprenditore che entra nell'appalto).
  • La discontinuità va valutata concretamente sul complesso degli elementi organizzativi e produttivi: tra i fattori rilevanti vi sono cessione di beni materiali, trasferimento della clientela, riassunzione del personale, autonomia funzionale dell'entità trasferita, grado di integrazione tra fattori produttivi.
  • Modifiche meramente esecutive o formali (nuove divise, cartellini di riconoscimento, uso di locali/attrezzature fornite dal committente) non sono, di per sé, sufficienti a costituire discontinuità rilevante.
  • Si deve accertare se l'entità trasferita sia idonea a eseguire l'appalto in condizioni di autonomia operativa senza rilevanti integrazioni da parte del subentrante; se sì, l'art. 2112 è applicabile.
  • La valutazione della discontinuità è tipicamente questione di fatto riservata al giudice di merito e va svolta caso per caso, tenendo conto anche dei principi giurisprudenziali comunitari sul mantenimento del nesso funzionale tra fattori produttivi.
  • La presenza di una struttura organizzativa e operativa del subentrante non esclude automaticamente la sussistenza di trasferimento: è necessario che la nuova struttura determini effettiva rottura del precedente coordinamento funzionale.
  • In fase processuale, chi propone ricorso per cassazione deve fare emergere errori di diritto o omissioni significative del giudice di merito nella valutazione dei fatti decisivi; la mera dissociazione dalle valutazioni di merito non è sufficiente.

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