Cassazione Penale, Ordinanza n. 08958/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con rito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nel procedimento per reati in materia di stupefacenti. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Dalla sentenza impugnata emerge però che, nel concordare con il Procuratore generale il trattamento sanzionatorio, l'imputato aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quello attinente al trattamento sanzionatorio. La censura di legittimità mirava quindi a rimettere in discussione una doglianza ritenuta rinunciata nel precedente accordo processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati oppure la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre non sono proponibili censure sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sul contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato in materia di stupefacenti.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma aggravatrice richiamata insieme all'art. 73 per il reato contestato in materia di stupefacenti.
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza ricorda che, una volta raggiunto l'accordo e rinunciati i motivi ulteriori, non sono proponibili in cassazione censure su motivi rinunciati o sulla formazione del consenso nei limiti richiamati dalla giurisprudenza.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, nel perimetro del concordato in appello, sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui a tale articolo.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la parte che abbia espressamente rinunciato ad altri motivi di impugnazione non può successivamente riproporre in cassazione doglianze riferite a quei motivi rinunciati.
- La sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è utilmente censurabile in cassazione per vizi che attengono alla formazione del consenso dell'imputato o all'adesione del Procuratore generale, nei limiti in cui la giurisprudenza ritiene tali doglianze incompatibili con il rito prescelto.
- Nel perimetro del concordato in appello, è inammissibile anche la censura che prospetti la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando il motivo sia incompatibile con la struttura dell'accordo e con le rinunce effettuate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove dovuta, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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