Sentenza n. 326/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) dell’ordinanza di demolizione n. 881 del 09/05/2024, notificata a mezzo servizio postale privato con racc. A/R, in data 24/05/2024 e ritirata dal destinatario in data 06/06/2024, emessa dal dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Sig. Maurizio Guido; b) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa al mutamento d’uso di un locale seminterrato da deposito ad abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo: violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, carenza di motivazione, difetto dei presupposti e di istruttoria; erronea presupposizione, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, invalidità derivata e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001; violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dagli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e del principio di tipicità degli atti amministrativi. La controversia riguardava un locale seminterrato autorizzato come deposito, nel quale il Comune aveva accertato la realizzazione di un bagno nel sottoscala privo di aerazione, l’allaccio alla rete del gas per uso domestico, l’installazione di una caldaia a gas e di un impianto di riscaldamento, nonché l’utilizzo dell’immobile come abitazione. Il ricorrente ha contestato anche la riferibilità delle opere, richiamato un errore formale nel contratto di locazione e invocato il legittimo affidamento derivante dal decorso del tempo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata e completa l’istruttoria comunale, fondata sui sopralluoghi e sull’acquisizione del titolo edilizio, precisando che le opere originariamente autorizzate erano rimaste estranee alla sanzione e che l’ordinanza riguardava il solo mutamento della destinazione d’uso da deposito a residenziale, realizzato anche mediante opere e impianti indicativi dell’uso abitativo. Il cambio era urbanisticamente rilevante perché comportava il passaggio dalla categoria produttiva a quella residenziale ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001. Le contestazioni sulla riferibilità delle opere e sul contratto di locazione sono state ritenute generiche e non provate; il proprietario non aveva dimostrato di avere intrapreso iniziative concrete contro gli eventuali autori dell’abuso. È stato escluso il legittimo affidamento, poiché il decorso del tempo non consolida l’abuso né impedisce all’amministrazione di ripristinare la legalità. È stata inoltre respinta la censura partecipativa: l’ordine di demolizione è un atto sanzionatorio vincolato e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo stati indicati elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Infine, la mancata esatta individuazione dell’area eventualmente acquisibile ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo essere definita con successivi atti ricognitivi. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione attraverso l’ordinanza, le relazioni dei sopralluoghi richiamate e allegate e l’individuazione delle opere indicative del mutamento d’uso.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione non sono state ritenute necessarie per l’ordine di demolizione, quale provvedimento sanzionatorio edilizio vincolato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’eventuale omissione della comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità dell’ordine di demolizione quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale
Il passaggio da deposito, riconducibile alla categoria produttiva, ad abitazione integra un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata esatta identificazione dell’area eventualmente acquisita non invalida l’ingiunzione a demolire, potendo l’individuazione essere effettuata con successivi atti dichiarativi e ricognitivi.
Massime di principio
- Il mutamento di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante quando comporta il passaggio dell’immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle previste dall’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001; in particolare, il passaggio da deposito, riconducibile alla categoria produttiva, ad abitazione integra un cambio d’uso sanzionabile.
- L’ordine di demolizione per abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto, sicché non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento; l’omissione non determina comunque l’annullabilità dell’atto quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso e il destinatario non indica elementi procedimentali concretamente decisivi.
- Il decorso del tempo non consolida la posizione del responsabile dell’abuso né fonda un legittimo affidamento contrario all’esercizio del potere repressivo edilizio; l’amministrazione può ripristinare la legalità urbanistica senza che il privato possa dolersi del ritardo.
- La mancata immediata e puntuale individuazione dell’area suscettibile di acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non invalida l’ingiunzione di demolizione, potendo tale individuazione essere compiuta successivamente mediante atti dichiarativi e ricognitivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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