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Sentenza

Sentenza n. 1270/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 856 del 29 luglio 2024, passata in giudicato, relativa all’attribuzione della Carta del docente e dei correlati importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I sei ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 856/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, con accredito di importi compresi tra 1.000 e 3.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del credito fino alla concreta attribuzione e oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 3 settembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero, pur costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. I ricorrenti hanno quindi lamentato l’inerzia dell’amministrazione e chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua regolare notificazione, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare ai ricorrenti la Carta del docente e di accreditare gli importi individualmente riconosciuti per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione commissariale su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 850 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter procedere in via esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione

    Gli accessori sul credito riconosciuto dal giudicato decorrono dalla maturazione del diritto fino alla sua concreta attribuzione, secondo quanto stabilito nel titolo azionato.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente

    La disciplina del processo amministrativo consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, secondo il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 93 c.p.c.

    La dichiarazione di antistatarietà legittima la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori della parte vittoriosa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta, se dovuto, sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato che contiene una condanna pecuniaria, imponendo anche gli adempimenti specifici necessari alla concreta attribuzione della prestazione riconosciuta.
  • La regolare notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non dimostra l’avvenuto pagamento né deduce fatti modificativi o estintivi del credito, la persistente mancata esecuzione del giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi.
  • Gli interessi legali o la rivalutazione riconosciuti dal titolo giudiziale devono essere corrisposti dalla data di maturazione del credito fino alla concreta attribuzione della prestazione, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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