Sentenza n. 614/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Sanremo prot. n. 34248 del 10.4.2025, recante la reiezione dell’istanza di sanatoria di una serra bioclimatica; - degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusi la nota prot. n. 30272 del 31.3.2025 di comunicazione dei motivi ostativi, il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio del 15.2.2024, il preavviso di parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 11936 del 27.11.2024 ed il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 495 del 17.1.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria per una serra bioclimatica installata sul terrazzo di un appartamento in area vincolata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, nonché gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 146, 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. 42/2004, dell’art. 17-bis e dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Secondo il ricorrente, il parere della Soprintendenza sarebbe stato reso oltre il termine perentorio di novanta giorni e si sarebbe quindi formato il silenzio-assenso, con l’obbligo del Comune di concludere positivamente il procedimento. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità della motivazione e l’eccesso di potere, contestando il recepimento acritico del parere soprintendentizio tardivo e del parere meramente consultivo della Commissione locale per il paesaggio. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 17 del d.P.R. 31/2017, poiché l’amministrazione non avrebbe individuato misure di mitigazione idonee a rendere compatibile l’intervento con il vincolo. Il ricorrente ha sottolineato la natura energetico-funzionale della serra, il miglioramento della classe energetica dell’immobile, la trasparenza e la leggerezza dei materiali, la presenza nel contesto di numerosi manufatti analoghi o più impattanti e le caratteristiche del fabbricato e della zona.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha respinto il primo motivo nella parte in cui pretendeva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda: il termine di novanta giorni previsto per il parere vincolante della Soprintendenza riguarda una fase istruttoria di cogestione del vincolo e non una decisione pluristrutturata, sicché non trova applicazione l’art. 17-bis l. 241/1990 e il silenzio non equivale a parere favorevole. Tuttavia, il decorso del termine comporta la perdita del carattere vincolante del parere tardivo; il Comune non poteva quindi recepirlo passivamente, ma avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma e motivata dell’incidenza paesaggistica. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. Il diniego riproduceva pedissequamente i pareri negativi e risultava viziato da difetto di istruttoria e motivazione. La valutazione della Commissione locale per il paesaggio era illogica e contraddittoria perché, pur richiamando la disciplina comunale che consente le serre bioclimatiche, aveva giudicato dissonante e visibile una struttura la cui conformazione trasparente e sopraelevata è funzionale al risparmio energetico. La compatibilità paesaggistica doveva essere valutata considerando la funzione tecnica della serra, la leggerezza dei materiali e la congruità delle soluzioni compositive tecnicamente necessarie. Inoltre, trattandosi di intervento di lieve entità riconducibile all’allegato B, punto B.17, del d.P.R. 31/2017, il Comune avrebbe dovuto ricercare misure mitigative, essendo la demolizione residuale; tale verifica non era stata svolta. Infine, la presenza di numerose verande, tettoie e manufatti similari nel contesto circostante smentiva l’assoluta incompatibilità paesaggistica affermata nel diniego. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato al ricorrente a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
termine perentorio di centottanta giorni per la decisione dell’autorità competente e termine perentorio di novanta giorni per il parere vincolante della Soprintendenza
Il parere soprintendentizio deve essere reso entro novanta giorni; il superamento del termine non determina silenzio-assenso né consuma il potere, ma priva il parere tardivo del carattere vincolante.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica e del parere della Soprintendenza.
art. 17-bis l. 241/1990
Non si applica alla fase istruttoria di acquisizione del parere soprintendentizio nell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica; pertanto il silenzio non forma un assenso favorevole.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Richiamato nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il parere soprintendentizio tardivo può essere inefficace; in ogni caso il Comune non può attribuirgli valore vincolante.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è illegittimo per carenza e contraddittorietà della motivazione, avendo recepito senza autonoma valutazione i pareri negativi.
art. 17, comma 1, d.P.R. 31/2017
Per gli interventi di lieve entità dell’allegato B, l’amministrazione deve individuare misure mitigative idonee a rendere l’intervento compatibile con il vincolo, nell’ottica del mantenimento dell’opera; la demolizione è residuale.
allegato B, punto B.17, d.P.R. 31/2017
La serra bioclimatica oggetto del giudizio rientra tra gli interventi di lieve entità assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato.
art. 128 regolamento edilizio comunale
lo spazio ottenuto mediante la chiusura, con struttura completamente trasparente, di una loggia o di una terrazza, quando finalizzato unicamente a incamerare la radiazione solare per coadiuvare il riscaldamento
La disciplina comunale ammette le serre solari o bioclimatiche e detta prescrizioni tecniche per la loro installazione; la compatibilità compositiva deve essere valutata tenendo conto della funzione energetica e delle soluzioni tecnicamente necessarie.
Massime di principio
- Nell’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, il termine perentorio entro il quale la Soprintendenza deve rendere il parere non comporta, in caso di inerzia, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990, poiché il parere si colloca nella fase istruttoria di cogestione del vincolo e non integra una decisione pluristrutturata.
- Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non perde necessariamente il potere dell’organo di pronunciarsi, ma non conserva carattere vincolante; l’amministrazione procedente deve quindi compiere una valutazione autonoma, specifica e motivata della compatibilità paesaggistica e non può recepire acriticamente il parere tardivo.
- La valutazione paesaggistica di una serra bioclimatica deve considerare la sua funzione tecnico-energetica: la trasparenza, la conformazione e l’eventuale sopraelevazione rispetto alla ringhiera possono essere caratteristiche necessarie al funzionamento dell’impianto e non possono essere apprezzate come elementi di dissonanza senza confrontarsi con tale funzione.
- Per gli interventi di lieve entità ricompresi nell’allegato B al d.P.R. 31/2017, l’amministrazione deve verificare concretamente la possibilità di prescrivere misure mitigative idonee a rendere l’opera compatibile con il vincolo; la demolizione costituisce una soluzione residuale.
- È viziato per difetto di istruttoria e motivazione il diniego paesaggistico che affermi l’assoluta incompatibilità dell’opera senza considerare il contesto concreto, inclusa la presenza di manufatti similari e più impattanti, le caratteristiche dei materiali e l’incidenza visiva effettiva dell’intervento.
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