Cassazione Civile, Ordinanza n. 33179/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico con impalcatura/cantiere edilizio installata su un edificio di proprietà dell’ente ricorrente, nel periodo 21 ottobre-31 dicembre 2009. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi applicabile l’esenzione per le occupazioni effettuate da enti pubblici non commerciali per finalità di assistenza, in ragione della natura dell’ente. In appello, invece, la società concessionaria otteneva la riforma della decisione: il giudice regionale riteneva che non bastasse la natura pubblicistica o assistenziale dell’ente, poiché occorreva che la singola occupazione fosse concretamente destinata a una delle finalità tipiche indicate dalla norma esentativa. Nel ricorso per cassazione l’ente deduceva: 1) violazione dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 507/1993, dell’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR e dell’art. 2195 c.c., sostenendo che l’esenzione dovesse spettare sia per la natura non commerciale dell’ente sia per le sue finalità istituzionali di edilizia residenziale pubblica; 2) nullità della sentenza per motivazione carente sulla qualificazione dell’attività dell’ente come commerciale, contestando che esso potesse essere assimilato a un soggetto commerciale e che gli immobili fossero acquistati per essere commercializzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di esenzione TOSAP, la norma richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo: anche se l’ente può essere qualificato come ente pubblico non economico, l’occupazione deve essere effettuata in concreto per una delle specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca scientifica indicate dalla legge. Nel caso di specie, l’occupazione del suolo per installare l’impalcatura e mettere in sicurezza/manutenere l’edificio non aveva finalità assistenziale in senso immediato, restando irrilevanti le finalità istituzionali generali dell’ente. Ha inoltre osservato che l’attività di gestione e locazione degli alloggi a canone agevolato non esclude, di per sé, una connotazione economica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza d’appello era adeguatamente motivata e ben oltre il minimo costituzionale: la Corte di merito aveva spiegato perché l’attività dell’ente fosse da considerarsi commerciale/economica e perché ciò non mutasse la conclusione sull’assenza del requisito oggettivo dell’esenzione. Non sono state liquidate spese, poiché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993
le occupazioni effettuate ... da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
L’esenzione TOSAP richiede sia il requisito soggettivo dell’ente legittimato, sia il requisito oggettivo della concreta occupazione effettuata per le finalità tipiche tassativamente indicate; la norma è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
È richiamato per definire gli enti pubblici o privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; il giudizio sulla natura dell’ente non basta, da solo, a fondare l’esenzione.
art. 2195 c.c.
È utilizzato per qualificare come commerciali le attività di produzione di beni e servizi e di intermediazione nella circolazione dei beni, indipendentemente dal fine perseguito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta nullità della sentenza per carenza motivazionale.
art. 2053 c.c.
Richiamato per affermare che il proprietario risponde anche per gli obblighi di protezione verso i terzi e per la manutenzione straordinaria dell’edificio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di esenzioni tributarie, quando la norma richiede sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo, non è sufficiente la sola natura pubblica o non commerciale del soggetto: l’operazione concreta deve essere direttamente finalizzata alle attività esentate previste dalla legge.
- Le agevolazioni ed esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.
- Per valutare l’esenzione relativa all’occupazione di suolo pubblico, occorre guardare alla finalità immediata della singola occupazione e non alle finalità istituzionali generali dell’ente che la effettua.
- La gestione di immobili destinati a locazione, anche a canone agevolato e in attuazione di finalità sociali, può presentare carattere economico; tale qualificazione non viene esclusa dal solo fatto che l’ente persegua scopi pubblici o assistenziali.
- La motivazione della sentenza non è nulla quando, pur sintetica, consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 c.p.c.
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