Cassazione Penale, Ordinanza n. 20538/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado, dopo la riqualificazione del fatto nel reato di uso di atto falso, originariamente contestato come falsità materiale e/o ideologica in atto pubblico. Con il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena. Con il secondo, terzo e quarto motivo censurava il trattamento sanzionatorio: mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e asserita eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché contrastante con il principio secondo cui l'ulteriore delitto commesso nel periodo di prova è causa ostativa alla sospensione condizionale, anche se di indole diversa. Ha ritenuto gli ulteriori motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, poiché diretti a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla particolare tenuità del fatto, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, profili già adeguatamente motivati dalla Corte territoriale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato oggetto della condanna confermata in appello, quale riqualificazione dell'originaria imputazione di falsità in atto pubblico.
Norme dell'originaria contestazione, poi riqualificata nel diverso titolo di reato di cui all'art. 489 c.p.
La Corte ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, ove sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere motivata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Le circostanze attenuanti generiche non sono riconoscibili automaticamente per il solo fatto dell'assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi valutabili in favore dell'imputato.
La revoca della sospensione condizionale è stata ritenuta corretta perché la commissione di un ulteriore delitto nel periodo considerato costituisce causa ostativa, a prescindere dall'identità dell'indole del reato.
Massime di principio
- In tema di sospensione condizionale della pena, la commissione di un ulteriore delitto nel periodo rilevante integra causa ostativa alla conservazione del beneficio, senza che assuma rilievo la diversa indole rispetto al reato precedentemente considerato.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione della particolare tenuità del fatto o della quantificazione della pena sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito contenga motivazione congrua e non illogica.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato: il loro riconoscimento presuppone la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il ricorso si risolve in doglianze meramente rivalutative o contrastanti con principi giurisprudenziali consolidati, la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze sanzionatorie di legge.
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