Sentenza n. 778/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Verona, passata in giudicato e non impugnata, che aveva dichiarato il suo diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito complessivo di euro 1.000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 febbraio 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il docente ha chiesto l’ottemperanza, l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta del docente la somma di euro 1.000 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su istanza del ricorrente in caso di persistente inadempimento. Ha escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di fissare, anche d’ufficio, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, salva una successiva valutazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando contengano statuizioni rimaste ineseguite a carico della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Prevede il termine dilatorio che deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, cui si riferisce l’obbligo di accredito imposto al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale rimasto ineseguito, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le modalità e il termine dell’esecuzione, imponendo l’adozione dell’atto o dell’attività materiale necessaria a soddisfare il diritto riconosciuto nel titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza dell’interessato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuta automaticamente quando il giudice abbia già predisposto una misura commissariale idonea a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento; la sua applicazione può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario ad acta.
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