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Sentenza

Sentenza n. 16680/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202607108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per deficit del visus naturale, adottato il 21 aprile 2026

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso nell’ambito del concorso per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, motivato dal deficit del visus naturale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del D.M. n. 198/2003. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di tale disposizione, errore nel presupposto di fatto ed eccesso di potere, anche per contraddittorietà con altri accertamenti medici effettuati presso strutture pubbliche. Ha chiesto l’annullamento dell’esclusione e l’accertamento del diritto a proseguire le prove attitudinali. Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione; questa ha rilevato che il ricorrente aveva effettuato un intervento FEMTO-LASIK il 2 giugno 2026, successivamente alla visita concorsuale. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso con atto notificato al Ministero il 5 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia, sottoscritta dai difensori muniti di mandato speciale, era stata notificata all’amministrazione almeno dieci giorni prima della camera di consiglio. Non ha deciso nel merito i motivi relativi al requisito visivo, all’errore di fatto o alla contraddittorietà degli accertamenti. Ha compensato integralmente le spese di giudizio, ponendo però a carico del ricorrente le spese di verificazione, liquidate in € 500,00.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., avendo i difensori di parte ricorrente, muniti di mandato speciale, notificato la rinuncia al Ministero dell’Interno «almeno dieci giorni prima dell’udienza»;

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando sia validamente presentata e notificata all’amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata all’amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza, da difensori muniti di mandato speciale, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia

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