Cassazione Penale, Sentenza n. 4205/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata notifica del decreto di citazione al difensore effettivo (notifica effettuata ad un avvocato omonimo) e contestazione della sanabilità della nullità in presenza di difensore d'ufficio; 2) carenza/illogicità della motivazione della sentenza d'appello e censura sulla qualificazione come abusiva della struttura (tenda retrattile) che, secondo il ricorrente, non avrebbe carattere stabile né configurerebbe nuova costruzione; 3) intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) con momento di consumazione fissato al 31/01/2017 e maturazione della prescrizione l'8/04/2022 (con sospensione del termine per il periodo 30/09/2021-06/12/2021); 4) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione/quantificazione delle attenuanti generiche, nonché alla mancata riconduzione ad un trattamento sanzionatorio più favorevole nonostante richieste in sede di conclusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla notifica: la mancata eccezione tempestiva in appello di nullità a regime intermedio (per omesso avviso ad uno dei difensori) è sanata dalla presenza del difensore regolarmente avvisato o del difensore d'ufficio, in considerazione del principio di collegialità e dovere di leale collaborazione fra codifensori. Sul secondo motivo ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato: il rinvio "per relationem" alla motivazione del primo giudice è legittimo e la corte d'appello ha dato specifiche considerazioni sulla natura non precaria e sulle dimensioni della struttura, qualificandola ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e1) del D.P.R. 380/2001 come nuova costruzione. Sul terzo motivo ha confermato che, al momento della pubblicazione della sentenza impugnata (06/12/2021), non risultava intervenuta la prescrizione; essendo il ricorso inammissibile la Corte non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione maturata successivamente. Sul quarto motivo ha ritenuto infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio: le attenuanti generiche erano già state concesse nella massima estensione e la mancata specificazione di un motivo di gravame in ordine alla rimodulazione della pena impediva la rideterminazione d'ufficio. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (valutazione equitativa, in mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Base normativa per il motivo di cassazione dedotto (vizio di motivazione/valutazione), usata come riferimento per censurare ragioni di diritto o di fatto. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sul presunto vizio per notifica irregolare.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma sulla nullità insanabile per assenza della difesa; la Corte distingue tra nullità insanabile e nullità a regime intermedio, ritenendo che nel caso concreto si trattasse di quest'ultima, sanata per mancata tempestiva eccezione.
art. 179 c.p.p.
Richiamata nel contesto delle nullità processuali con effetti sulla validità del procedimento; la Corte ha applicato la distinzione tra tipi di nullità rispetto alla presenza/assenza della difesa.
art. 180 c.p.p.
Disciplina delle nullità a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso ad uno dei difensori costituisca nullità di tale regime e sia stata sanata per mancata eccezione.
art. 182 c.p.p., comma 2
Principio secondo cui un solo difensore tra più costituisce la 'parte'; la Corte ha applicato il principio per ritenere che la presenza di un difensore equivalga alla presenza della difesa.
art. 105 c.p.p., comma 4
Richiama il dovere di lealtà del difensore; la Corte lo usa per sostenere l'onere di collaborazione e informazione tra codifensori e la rilevanza deontologica nella cooperazione difensiva.
D.P.R. n. 380/2001 art. 3, comma 1, lett. e1
Norma urbanistica richiamata per qualificare la struttura come 'nuova costruzione' fuori terra: la Corte ha ritenuto che la struttura in alluminio ancorata al suolo e coperta da teloni comporti alterazione stabile dello spazio e rilevi ai fini del permesso di costruire.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle recidiva/attenuanti aggravanti/modulazione della pena; menzionata nel quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio, anche se la Corte ha ritenuto le attenuanti già correttamente applicate.
art. 81 c.p., comma 5
Richiamato insieme ad altri articoli sul calcolo della pena complessiva e sulla continuazione; la Corte ha confermato la correttezza della quantificazione della pena nel giudizio di merito.
art. 133 c.p.
Principi per la determinazione della pena; utilizzato nel contesto delle doglianze sulla motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
art. 597 c.p.p., comma 5
Previsione che limita la facoltà del giudice d'appello di procedere d'ufficio alla riduzione della pena: la Corte ha ricordato che il potere d'ufficio è circoscritto all'applicazione di benefici e attenuanti espressamente indicati.
art. 616 c.p.p.
Norma che pone l'onere delle spese del procedimento in capo al ricorrente se il ricorso è inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione al trattamento della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare tale riferimento per stabilire l'entità del versamento equitativo (euro 3.000) nonostante assenza di colpa del ricorrente.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (massima citata)
"... i due difensori costituiscono un unico soggetto processuale e cioè il \"difensore\" di cui al Titolo 7^ del Libro 1^ c.p.p., che si contrappone in tale unità agli altri e segnatamente al pubblico ministero. Pertanto, allorché l'avviso sia stato dato ad uno dei due difensori di fiducia nominati, questi, anche se non compaia in udienza ... La nullità a regime intermedio ... è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso ..."
Massima di legittimità citata e ripresa dalla Corte: il rinvio illustra il principio secondo cui la notifica ad uno dei codifensori è generalmente sufficiente e la mancata eccezione del difensore presente può sanare la nullità a regime intermedio.
Massime di principio
- La notifica del provvedimento ad uno dei difensori di fiducia è in molti casi sufficiente: codifensori costituiscono un'unica parte e la mancata eccezione tempestiva dell'omessa notifica può comportare la sanabilità della nullità (nullità a regime intermedio).
- Il difensore ha un dovere di leale collaborazione e informazione verso i codifensori; l'assenza di comunicazione può precludere rimedi in sede d'impugnazione.
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile se il giudice dimostra di aver preso conoscenza e valutato le ragioni del provvedimento richiamato e se l'atto di riferimento è accessibile alla parte.
- Per la qualificazione di una struttura come 'nuova costruzione' ai fini edilizi conta la stabilità dell'alterazione dello spazio e la presenza di elementi strutturali fissi (es. struttura in alluminio ancorata al suolo), non solo la presenza di teli o parti retrattili.
- La Cassazione non rileva d'ufficio la prescrizione sopravvenuta se il ricorso è dichiarato inammissibile: il termine utile per la rilevazione in sede di legittimità è condizionato alla regolarità del rapporto processuale di impugnazione.
- Richieste generiche di contenimento della pena in sede di conclusioni non sostituiscono un motivo di gravame specifico: per ottenere una rimodulazione del trattamento sanzionatorio in appello è necessario formulare deduzioni motivate e, se occorre, proporre apposito motivo di impugnazione.
- Il giudice d'appello può applicare d'ufficio solo i benefici e le attenuanti espressamente previsti dalla norma (art. 597 c.p.p.); la riduzione della pena oltre tali limiti richiede motivo di gravame specifico.
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