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Circolare

Circolare numero 70 del 30-04-2013

Premessa 1. Inserimento dei dati nella domanda 2. Compilazione della domanda di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita da parte dell’iscritto per il decesso di un suo familiare 3. Compilazione della domanda di quantificazione del TFS ai fini della stipula di un contratto di cessione 4. Compilazione della domanda di quantificazione del TFR ai fini della stipula di un contratto di cessione 5. Compilazione della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR 6. Presentazione delle domande tramite Patronato 7. Presentazione delle domande tramite ContactCenter Integrato

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attivazione della presentazione telematica di alcune domande relative all’Assicurazione Sociale Vita, alla quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione, nonché alla dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR. È previsto un periodo transitorio fino al 31/07/2013, dopo il quale le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica; le domande presentate con modalità diverse non saranno procedibili finché non venga effettuato l’invio telematico. La circolare illustra inoltre i canali di trasmissione ammessi, le modalità di compilazione via web, il ruolo di Patronati e Contact Center e le regole tecniche di acquisizione, conservazione e decorrenza della data di presentazione.

Presentazione telematica di domande per ASV, TFS, TFR e dichiarazione eredi

Presentazione telematica di domande per ASV, TFS, TFR e dichiarazione eredi

La circolare dà attuazione al progressivo utilizzo del canale telematico per la presentazione di alcune istanze in materia di Assicurazione Sociale Vita, TFS e TFR. Definisce il periodo transitorio, i canali utilizzabili, le modalità operative dei servizi online e le condizioni necessarie per la procedibilità delle domande.

Quadro generale e decorrenza dell’obbligo telematico

In applicazione della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 95 del 30 maggio 2012 e della circolare n. 131 del 19 novembre 2012, vengono attivate le modalità telematiche per:

  • richiesta di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita;
  • domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione;
  • domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione;
  • dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR.

È previsto un periodo transitorio fino al 31/07/2013, durante il quale le domande potevano essere ancora presentate con le modalità consuete. Dal 01/08/2013 le istanze indicate devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Le domande presentate con modalità diverse non sono procedibili finché non vengano inviate telematicamente.

Procedibilità, data di presentazione e conservazione della domanda cartacea

La circolare precisa che, se l’assenza dell’invio telematico non è imputabile all’Istituto, le sedi devono informare formalmente l’interessato dell’improcedibilità della domanda fino alla regolarizzazione telematica. Le domande trasmesse via web devono essere istruite e definite senza acquisire la copia cartacea originale, che resta comunque in capo al beneficiario per la conservazione, secondo quanto già chiarito dalla circolare INPS n. 47 del 27 marzo 2012.

La data di presentazione rilevante è solo quella di ricezione telematica.

Canali di presentazione ammessi

Le domande possono essere presentate attraverso tre canali:

  • WEB, tramite i servizi telematici del portale INPS, accessibili dal cittadino con PIN;
  • Contact Center integrato, al numero 803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare, con costo a carico dell’utente;
  • Patronati, mediante i servizi telematici messi a disposizione degli stessi.

Regole generali di compilazione online

La procedura telematica prevede il prelievo automatico di alcune informazioni già presenti nelle banche dati dell’Istituto, come i dati anagrafici del richiedente. Altre informazioni devono essere inserite direttamente dal cittadino e confermate al termine dell’iter.

Durante la compilazione la domanda può essere salvata e ripresa in un momento successivo. Fino alla conferma finale la domanda è considerata in bozza. Le domande salvate ma non inviate restano consultabili nella voce di menu "Domanda in corso di compilazione" e sono conservate per 30 giorni dal primo salvataggio; decorso tale termine vengono eliminate dal sistema.

Domanda di liquidazione dell’indennità ASV

Il servizio online "Domanda liquidazione indennità ASV" è disponibile nell’area riservata del portale, nella sezione "Servizi ai cittadino". La funzionalità telematica è al momento utilizzabile solo dall’iscritto all’ASV o dal prosecutore volontario per il decesso di un familiare a carico. I richiedenti la prestazione per il decesso dell’iscritto all’ASV devono ancora utilizzare i moduli cartacei.

Il modello PDF interattivo si apre tramite il link "Compilazione domanda". La compilazione è possibile solo con codice PIN dispositivo. Una volta completata, la domanda viene inviata automaticamente alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente.

La competenza viene determinata:

  • dal CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro, se il richiedente è un iscritto ASV in servizio;
  • dalla residenza dell’iscritto, se il richiedente è un prosecutore volontario.

All’apertura del modello il richiedente deve indicare se è iscritto in servizio oppure pensionato/prosecutore volontario. Devono essere inseriti i dati anagrafici del defunto e la relazione di parentela; i dati del richiedente già presenti e associati al PIN vengono invece precompilati.

Domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione

Il servizio relativo al TFS è disponibile nell’area riservata del portale INPS, sezione Gestione Dipendenti Pubblici, e può essere ricercato per area tematica, tipologia di servizio, ordine alfabetico o tramite ricerca libera per parole chiave. Il servizio consente l’invio via web della domanda e l’ottenimento della certificazione del calcolo del TFS maturato alla data di cessazione dal servizio.

Il modello PDF interattivo si avvia con "Nuova domanda". La domanda può essere inviata solo con PIN dispositivo. I dati anagrafici del richiedente e quelli dell’amministrazione di servizio risultano precompilati.

Il cittadino deve indicare la data di cessazione dal servizio, poiché il TFS non è cedibile prima della cessazione del rapporto di lavoro e la quantificazione del credito può avvenire solo successivamente. La sede competente è individuata in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro. Per gli aspetti amministrativi in materia di cessione del TFS la circolare rinvia alla circolare INPDAP n. 12 del 28/06/2011.

Domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione

Anche il servizio per la quantificazione del TFR è collocato nell’area riservata del portale, nella sezione Servizi per il cittadino, con le stesse modalità di ricerca previste per il TFS. Il servizio consente l’invio via web della domanda e la certificazione del calcolo del TFR maturato alla data di cessazione dal servizio.

Il modello PDF interattivo è accessibile tramite "Nuova domanda". La compilazione e l’invio sono subordinati al possesso del PIN dispositivo. I dati anagrafici e quelli relativi all’amministrazione presso cui il richiedente ha prestato servizio sono precompilati.

Il cittadino deve indicare i dati relativi al periodo di servizio, compresa la data di cessazione, per il TFR di cui richiede la quantificazione. La sede competente è individuata in base al CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro. Per gli aspetti amministrativi la circolare rinvia alla nota operativa n. 17 del 06/04/2009.

Dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

Il servizio dedicato alla dichiarazione dei beneficiari/eredi è disponibile nell’area riservata del portale, sempre nella sezione Servizi per il cittadino, con le stesse opzioni di ricerca. Il modello PDF interattivo si apre con "Nuova domanda" e richiede il PIN dispositivo per la compilazione e l’invio.

La competenza territoriale viene determinata dal CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro del titolare deceduto. I dati anagrafici sono precompilati, ma il richiedente deve inserire:

  • codice fiscale e data di decesso del titolare della prestazione;
  • dati anagrafici di residenza di ciascun beneficiario/erede;
  • IBAN di ciascun beneficiario/erede.

In caso di decesso in servizio del titolare della prestazione, i beneficiari per diritto proprio devono allegare l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica, per manifestare la volontà di accettare la divisione in parti uguali della prestazione oppure di delegare uno dei beneficiari alla riscossione dell’intero importo.

Presentazione tramite Patronato e Contact Center

La circolare conferma che le domande possono essere presentate anche tramite Patronato, che utilizza i propri servizi telematici secondo le indicazioni già fornite nella circolare n. 131/2012.

È inoltre possibile utilizzare il Contact Center integrato ai numeri 803.164 e 06 164164. Se l’utente possiede un PIN dispositivo, l’operatore può compilare l’istanza sulla base delle indicazioni fornite e trasmetterla all’Istituto per la successiva lavorazione. Se l’utente non ha un PIN dispositivo, il Contact Center acquisisce comunque i dati essenziali e invita l’interessato a trasformare il PIN, precisando che la domanda non potrà essere completata finché il PIN non assumerà carattere dispositivo.

Punti principali

Avvio della modalità telematica e periodo transitorio

In attuazione della determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012 e della circolare n. 131 del 19 novembre 2012, vengono rese disponibili in via telematica le domande di liquidazione dell’indennità ASV, di quantificazione del TFS ai fini della cessione, di quantificazione del TFR ai fini della cessione e di dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR. Fino al 31/07/2013 le domande potevano ancora essere presentate con le modalità ordinarie; dal 01/08/2013 la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica. Le istanze presentate in forma diversa non sono procedibili fino alla regolarizzazione telematica.

Presentazione, procedibilità e data di domanda

Le sedi devono informare l’interessato dell’improcedibilità della domanda quando la mancata trasmissione telematica non è imputabile all’Istituto. Le domande inviate telematicamente vengono istruite e definite senza necessità di acquisire l’originale cartaceo, che resta comunque a carico del beneficiario per la conservazione. La data di presentazione rilevante è esclusivamente quella di ricezione in forma telematica.

Canali di trasmissione ammessi

Le domande possono essere presentate tramite tre canali: web, mediante i servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN attraverso il portale INPS; Contact Center integrato, ai numeri 803164 da rete fissa e 06164164 da cellulare con costo a carico dell’utente; Patronati, mediante i servizi telematici messi a disposizione degli stessi.

Regole generali di compilazione online

Il sistema recupera automaticamente alcune informazioni già in possesso dell’Istituto, come i dati anagrafici del richiedente, mentre altre informazioni devono essere inserite dal richiedente e confermate al termine della compilazione. La domanda può essere salvata in bozza e completata in un secondo momento; fino alla conferma finale non si considera inviata. Le domande salvate e non inviate restano consultabili nella voce di menu "Domanda in corso di compilazione" per 30 giorni dal primo salvataggio, trascorsi i quali vengono eliminate.

Domanda di liquidazione dell’indennità ASV

Il servizio "Domanda liquidazione indennità ASV" è disponibile nell’area riservata del portale, nella sezione "Servizi ai cittadino". Al momento l’invio telematico è disponibile solo per l’iscritto all’ASV o per il prosecutore volontario per il decesso di un familiare a carico; per il decesso dell’iscritto all’ASV, i richiedenti devono ancora utilizzare i moduli cartacei. Il modello PDF interattivo è accessibile tramite "Compilazione domanda". La compilazione è possibile solo con PIN dispositivo e, una volta completata, la domanda è inviata automaticamente alla sede INPS competente. La competenza è determinata dal CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro per l’iscritto in servizio, oppure dalla residenza dell’iscritto per il prosecutore volontario. Il modello richiede l’indicazione dello stato di iscritto in servizio o pensionato, dei dati anagrafici del defunto e della relazione di parentela; i dati del richiedente in possesso del PIN sono precompilati.

Domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione

Il servizio è disponibile nell’area riservata del portale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – tramite ricerca per area tematica, tipologia di servizio, ordine alfabetico o parole chiave. Consente la trasmissione via web della domanda e l’ottenimento della certificazione del calcolo del TFS maturato alla data di cessazione dal servizio. Il modello PDF interattivo si apre con "Nuova domanda". La compilazione e l’invio sono possibili solo con PIN dispositivo. I dati anagrafici del richiedente e dell’amministrazione di servizio sono precompilati; il richiedente deve indicare la data di cessazione dal servizio, poiché il TFS non è cedibile prima della cessazione del rapporto di lavoro. La sede competente è individuata in base al CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro. Per gli aspetti amministrativi viene richiamata la circolare INPDAP n. 12 del 28/06/2011.

Domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione

Anche il servizio "domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione" è disponibile nell’area riservata del portale, con le medesime modalità di ricerca. Permette la trasmissione via web e la certificazione del calcolo del TFR maturato alla data di cessazione dal servizio. Il modello PDF interattivo si apre con "Nuova domanda". I dati anagrafici e dell’amministrazione sono precompilati; il richiedente deve inserire i dati del periodo di servizio, compresa la data di cessazione, relativo al TFR per cui chiede la quantificazione. Anche in questo caso è necessario il PIN dispositivo e la competenza territoriale è stabilita in base al CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro. Per gli aspetti amministrativi viene richiamata la nota operativa n. 17 del 06/04/2009.

Dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

Il servizio è disponibile nell’area riservata del portale, con ricerca per area tematica, tipologia di servizio, ordine alfabetico o parole chiave, e si accede al modello PDF interattivo tramite "Nuova domanda". La compilazione e l’invio sono consentiti solo con PIN dispositivo. La sede competente è individuata in base al CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro del titolare deceduto. I dati anagrafici sono precompilati; il richiedente deve indicare codice fiscale e data di decesso del titolare, oltre ai dati anagrafici di residenza e all’IBAN di ciascun beneficiario/erede. Se il decesso avviene in servizio, i beneficiari per diritto proprio devono allegare l’apposito modulo per accettare la divisione in parti uguali della prestazione oppure per delegare uno di essi alla riscossione dell’intero importo.

Presentazione tramite Patronato e Contact Center

Le prestazioni possono essere richieste anche tramite Patronato, che utilizza i servizi telematici a propria disposizione secondo quanto indicato nella circolare n. 131/2012. È inoltre possibile rivolgersi al Contact Center integrato ai numeri 803.164 e 06 164164. Se l’utente è dotato di PIN dispositivo, il Contact Center compila e invia l’istanza all’Istituto; in assenza di PIN dispositivo acquisisce comunque i dati essenziali, ma invita l’interessato a trasformare il PIN, avvertendo che la domanda non sarà completata fino a quando il PIN non avrà carattere dispositivo.

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