Circolare numero 71 del 30-04-2013
Premessa Presentazione delle domande tramite Web, direttamente dagli interessati. 1.1 Inserimento della domanda 1.2 Modalità di compilazione della domanda di totalizzazione estera 1.3 Modalità di compilazione della domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi 1.4 Modalità di compilazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 1.5 Modalità di compilazione della domanda di riconoscimento della doppia annualità in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e del Sindaco vittima di atti criminali nell’esercizio della sua funzione 1.6 Modalità di revoca e annullamento della domanda di pensione 2.Presentazione delle domande tramite Patronato 3.Presentazione delle domande tramite Contact Center integrato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’avvio della presentazione telematica, con periodo transitorio fino al 31 luglio 2013 e obbligo esclusivo dal 1° agosto 2013, di alcune domande di prestazioni pensionistiche e connesse. Vengono indicati i canali abilitati, le regole generali di compilazione, i dati obbligatori e le modalità specifiche per ciascuna prestazione: totalizzazione estera, totalizzazione dei periodi assicurativi, accesso al trattamento anticipato per lavori particolarmente faticosi e pesanti, riconoscimento della doppia annualità e revoca/annullamento della domanda di pensione. Sono inoltre chiariti i casi in cui la domanda è improcedibile, la data che rileva ai fini della presentazione e il ruolo di Patronato e Contact Center.
Presentazione telematica delle domande di totalizzazione, lavori usuranti, doppia annualità e revoca pensione
Presentazione telematica delle domande di prestazioni pensionistiche
La circolare disciplina l’attivazione graduale del canale telematico per la presentazione di alcune domande di prestazioni pensionistiche e connesse, in attuazione della circolare n. 131 del 19 novembre 2012 e della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 95 del 30 maggio 2012. L’obiettivo è rendere progressivamente obbligatoria la trasmissione online, semplificando l’istruttoria e uniformando i flussi di acquisizione delle istanze.
È previsto un periodo transitorio fino al 31 luglio 2013, durante il quale le domande possono ancora essere presentate con le consuete modalità. Dal 1° agosto 2013, invece, le domande interessate devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica; le istanze presentate con modalità diverse non sono procedibili fino a quando non venga effettuato l’invio telematico. Qualora la mancata trasmissione telematica dipenda da eventi non imputabili all’Istituto, la Sede deve informare formalmente l’interessato dell’improcedibilità fino alla regolarizzazione.
La data di presentazione rilevante è esclusivamente quella di ricezione telematica. Per le domande inviate online non è necessaria l’acquisizione della copia cartacea originale, che resta nella disponibilità e conservazione del beneficiario.
Canali di presentazione
Le istanze possono essere presentate attraverso tre canali:
- WEB, tramite i servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN;
- Contact Center integrato, ai numeri 803164 da rete fissa e 06164164 da cellulare;
- Patronati, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.
Per l’invio via WEB è richiesto il PIN di autenticazione a carattere dispositivo. Se il richiedente non è presente nella banca dati della gestione ex Inpdap, deve essere previamente registrato; la registrazione può essere effettuata tramite Contact Center o presso la Sede territorialmente competente.
Regole comuni di compilazione
La procedura telematica prevede la visualizzazione di alcuni dati precompilati, ricavati dalle banche dati dell’Istituto, e l’inserimento da parte dell’utente delle informazioni mancanti. Durante la compilazione i dati vengono salvati, così da consentire successive modifiche e l’invio definitivo solo al momento della conferma finale. In assenza di conferma, la domanda resta "in attesa o sospesa".
In più punti la circolare richiede l’indicazione obbligatoria di un numero di telefono e di un indirizzo e-mail per le comunicazioni. In caso di difformità nei dati anagrafici o di residenza, l’interessato deve contattare tempestivamente il numero verde 803.164 o il numero 06164164; l’eventuale disallineamento in banca dati non impedisce comunque la compilazione e l’invio della domanda.
Domanda di totalizzazione estera
Per la domanda di totalizzazione estera il richiedente deve anzitutto indicare se si tratta di un titolare o di un superstite di iscritto. Nella sezione dati del richiedente sono visualizzati i dati anagrafici e di residenza; se il richiedente è superstite, occorre inserire il codice fiscale dell’iscritto deceduto e la relazione di parentela, scegliendo tra vedovo/a, orfano/a, fratello/sorella, nipote, padre/madre.
Nella sezione estratto conto l’iscritto deve dichiarare di aver preso visione del proprio estratto conto e, se necessario, di aver richiesto le variazioni attraverso il servizio dedicato. Nella sezione sede/luogo di lavoro devono essere indicati Provincia, Comune e CAP del luogo in cui è stata svolta o si svolge l’attività lavorativa; per il superstite, tali informazioni si riferiscono all’iscritto deceduto. Se la domanda è presentata dall’iscritto, deve essere dichiarato se egli sia cessato dal servizio in Italia, con indicazione dell’Amministrazione/Ente e della data di risoluzione del rapporto, oppure se sia ancora in servizio. Se la domanda è presentata dal superstite, devono essere indicati la data di cessazione dal servizio dell’iscritto, l’ultimo ente datore di lavoro, nonché data e luogo del decesso.
La sezione cittadinanza richiede l’indicazione dello Stato o degli Stati di cittadinanza; nel caso di superstite, va indicata anche la cittadinanza dell’iscritto deceduto. Nella sezione dedicata alla domanda di applicazione dei Regolamenti CEE per la totalizzazione dei periodi assicurativi devono essere riportati lo Stato estero in cui è stata prestata attività, il periodo lavorato, il tipo di attività, il datore di lavoro, la città di svolgimento e l’istituto previdenziale estero con Stato e città. Se necessario, la procedura consente di aggiungere ulteriori servizi o Stati. Restano obbligatorie la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi
Per la totalizzazione dei periodi assicurativi il richiedente deve indicare se è titolare o superstite di iscritto. Nella sezione dati del richiedente, oltre ai dati precompilati, occorre inserire, se superstite, il codice fiscale dell’iscritto deceduto, la relazione di parentela e la data del decesso. Se non sono visualizzati, devono essere inseriti anche indirizzo e-mail e numero di telefono, necessari per tutte le comunicazioni.
La domanda richiede la compilazione della sezione relativa alle modalità di riscossione della pensione, con indicazione obbligatoria dell’IBAN del conto corrente postale o bancario oppure del numero del libretto postale. Nella sezione relativa alla totalizzazione ai fini del diritto alla pensione devono essere dichiarati: ultimo ente datore di lavoro, data di inizio attività, sede/luogo di lavoro, Provincia, Comune e CAP; cittadinanza e codice fiscale; data di cessazione dal servizio o di prestazione dell’attività lavorativa, se il richiedente è titolare; rinuncia alla ricongiunzione precedentemente richiesta e non ancora accolta, con indicazione della data di presentazione; assenza di domanda di restituzione dei contributi dai Fondi di iscrizione presentata dopo il 3 marzo 2006; forme pensionistiche in cui risultano i periodi assicurativi e contributivi oggetto di totalizzazione; assenza di altri periodi assicurativi obbligatori, volontari, figurativi o riscattati presso altre forme di previdenza obbligatoria, o dichiarazione equivalente per il superstite; raggiungimento del limite di età previsto dagli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche, dato non richiesto se la domanda è presentata dal superstite.
Nel caso di domanda per pensione di inabilità è possibile indicare l’allegazione della certificazione medica in copia digitale; la funzione di allegazione documento si attiva a completamento della domanda. Anche in questa procedura sono obbligatorie la dichiarazione di responsabilità e l’informativa privacy.
Accesso al trattamento pensionistico anticipato per lavori particolarmente faticosi e pesanti
Per la domanda relativa ai lavori usuranti il richiedente, nella sezione dati, visualizza dati anagrafici e di residenza non modificabili. In presenza di errori o anomalie deve contattare il Contact Center; in attesa dell’aggiornamento in banca dati può comunque procedere all’invio. Deve inoltre indicare almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail.
Nella domanda di riconoscimento del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato deve essere indicato l’anno per il quale si chiede il riconoscimento ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67. La sezione attività lavorativa richiede la denominazione del datore di lavoro e il periodo di attività. Nella sezione dedicata alle attività considerate particolarmente faticose e pesanti il richiedente deve specificare la tipologia di lavoro svolto, scegliendo tra:
- mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999;
- lavoro notturno, nei casi definiti dal d.lgs. n. 67/2011;
- lavoro alle dipendenze di imprese per le quali operano voci di tariffa INAIL impegnate in processo produttivo in serie, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 67/2011;
- conduzione di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
La sezione relativa ai periodi di attività pesante richiede l’indicazione dei periodi interessati. Inoltre, se il richiedente ha già presentato alla Gestione dipendenti pubblici una domanda per valorizzare periodi lavorativi, titoli di studio o altri istituti giuridici a fini pensionistici, deve indicare la sede, la tipologia dell’istanza, ad esempio riscatto, ricongiunzione o computo, e la data di presentazione. Anche qui sono obbligatorie la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Riconoscimento della doppia annualità ai superstiti
La domanda di riconoscimento della doppia annualità riguarda i superstiti delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’esercizio delle funzioni. Nella sezione iniziale sono visualizzati i dati anagrafici e di residenza non modificabili; in caso di errori si deve contattare il Contact Center. È obbligatorio indicare almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail.
Il richiedente deve dichiarare di essere titolare di pensione reversibile o indiretta e riportare il numero di iscrizione. Deve inoltre indicare la tipologia di vittima da cui deriva il diritto. Nella sezione generalità della vittima vanno inseriti codice fiscale, dati anagrafici, data e luogo del decesso, nonché il numero di iscrizione della pensione diretta.
La sezione beneficiari diversi dal richiedente consente di indicare eventuali altri soggetti beneficiari, con codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza; se i beneficiari sono più di uno, la procedura permette di aggiungerli. In presenza di orfani maggiorenni è richiesta una domanda ulteriore.
Per la riscossione della doppia annualità è obbligatorio indicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale oppure il numero del libretto postale. Nella sezione documentazione della qualità di vittima il richiedente deve indicare gli estremi del certificato di riconoscimento della qualità, con Prefettura-UTG rilasciante, numero di protocollo, data di rilascio e, per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, la percentuale di inabilità. Restano obbligatorie la dichiarazione di responsabilità e l’informativa privacy.
Revoca e annullamento della domanda di pensione
La circolare disciplina anche la revoca e l’annullamento delle domande di pensione già inoltrate. Dal menù "domande web di pensioni" - domande inoltrate, il richiedente può visualizzare il modello presentato, il numero e la data di protocollo, lo stato della pratica ed eventuali allegati. Se intende revocare la domanda di pensione, ad esempio per errore di compilazione o per revoca della domanda di collocamento a riposo, deve utilizzare la funzione di revoca.
Nella domanda di annullamento vengono mostrati in precompilato numero e data di protocollo e codice AOO della domanda già presentata. Il richiedente deve specificare il motivo dell’annullamento, distinguendo tra revoca della domanda di collocamento a riposo, con indicazione della data di revoca presso il datore di lavoro, ed errore di compilazione. Anche in questo caso sono obbligatorie la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Presentazione tramite Patronato e Contact Center
Le domande possono essere presentate anche per il tramite dei Patronati, che utilizzano i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto. Il Contact Center integrato rappresenta un ulteriore canale di acquisizione: l’utente chiama i numeri dedicati e, se è dotato di PIN dispositivo, l’operatore compila l’istanza sulla base delle indicazioni ricevute e la invia per la successiva lavorazione.
Se l’utente non dispone di PIN dispositivo, il Contact Center acquisisce comunque i dati essenziali ma invita l’interessato a trasformare il PIN in dispositivo, precisando che l’istanza non sarà completata fino a tale adeguamento.
Punti principali
Obbligo progressivo di presentazione telematica
Le domande indicate possono essere presentate con le modalità ordinarie fino al 31 luglio 2013; dal 1° agosto 2013 devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Le domande presentate in forma diversa non sono procedibili fino all’invio telematico. Le istanze inviate telematicamente non richiedono l’acquisizione dell’originale cartaceo, che resta in capo al beneficiario, e la data di presentazione coincide esclusivamente con quella di ricezione telematica.
Canali di invio e assistenza
Le domande possono essere presentate tramite WEB con PIN dispositivo, Contact Center integrato ai numeri 803164 o 06164164, oppure tramite Patronati. Il Contact Center, per gli utenti dotati di PIN dispositivo, compila e trasmette l’istanza; in assenza di PIN dispositivo acquisisce i dati essenziali ma invita l’utente ad attivare il PIN in modalità dispositiva per completare la domanda.
Regole generali di compilazione
La procedura precompila alcuni dati già in possesso dell’Istituto, ma il richiedente deve integrare le informazioni mancanti e confermare la domanda solo al termine. In assenza di conferma finale, la domanda resta in stato di attesa o sospesa. Sono spesso richiesti almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail per le comunicazioni. In caso di incongruenze anagrafiche o di residenza, l’interessato deve contattare il Contact Center o la sede competente; la domanda può comunque essere inviata in attesa dell’aggiornamento della banca dati.
Totalizzazione estera
Per la domanda di totalizzazione estera il richiedente deve indicare se è titolare o superstite di iscritto. Devono essere inseriti, secondo i casi, i dati del richiedente o dell’iscritto deceduto, la relazione di parentela, la sede/luogo di lavoro, la cittadinanza, i riferimenti all’estratto conto e, per la totalizzazione secondo i regolamenti CEE, i dati relativi all’attività svolta all’estero e all’istituto previdenziale estero. Sono obbligatorie la dichiarazione di responsabilità e l’informativa privacy.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
Per la totalizzazione dei periodi assicurativi il richiedente deve indicare la categoria di appartenenza, i dati del superstite e dell’iscritto deceduto se del caso, le modalità di riscossione della pensione con IBAN o libretto postale, e tutti gli elementi necessari a ricostruire i periodi assicurativi oggetto di totalizzazione. Sono richieste dichiarazioni specifiche su rinuncia alla ricongiunzione non accolta, assenza di domande di restituzione contributi dopo il 3 marzo 2006 e altri periodi assicurativi eventualmente posseduti. Per la pensione di inabilità è possibile allegare la certificazione medica in formato digitale.
Lavori usuranti e pensione anticipata
Per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato per lavori particolarmente faticosi e pesanti il richiedente deve indicare l’anno per il quale chiede il riconoscimento del diritto, il datore di lavoro, i periodi di attività e la specifica tipologia di lavoro usurante svolta tra quelle previste dal d.lgs. n. 67/2011 e dalla disciplina richiamata. Devono essere inseriti anche i periodi di attività pesante e, se presenti, eventuali domande pregresse di valorizzazione di periodi contributivi o titoli di studio presso la Gestione dipendenti pubblici.
Doppia annualità per i superstiti delle vittime
La domanda di riconoscimento della doppia annualità riguarda i superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali. Il richiedente deve dichiarare di essere titolare di pensione reversibile o indiretta, indicare la tipologia di vittima, i dati anagrafici della vittima, eventuali altri beneficiari e le modalità di riscossione con IBAN o libretto postale. È richiesta anche la documentazione della qualità di vittima, con estremi del certificato rilasciato dalla Prefettura-UTG.
Revoca e annullamento della domanda di pensione
Dal menù delle domande web di pensione è possibile visualizzare le istanze inoltrate e utilizzare la funzione di revoca. L’annullamento della domanda di pensione può essere richiesto per revoca della domanda di collocamento a riposo, indicando la data di revoca presso il datore di lavoro, oppure per errore di compilazione. I dati di protocollo della domanda già presentata sono visualizzati in modalità precompilata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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