Circolare numero 73 del 03-05-2013
Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l’anno 2012; criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regime di sgravio contributivo per gli importi corrisposti nel 2012 in attuazione della contrattazione aziendale e territoriale di secondo livello. Vengono riepilogate la ripartizione del fondo da 650 milioni di euro, la misura massima del beneficio, i requisiti dei contratti, le esclusioni e la procedura telematica per presentare domanda all’INPS. Sono inoltre precisati i termini per il deposito degli accordi, le modalità di ammissione e le conseguenze dell’eventuale indebito utilizzo del beneficio.
Sgravio contributivo 2012 per la contrattazione di secondo livello
Sgravio contributivo 2012 per la contrattazione di secondo livello
La circolare fornisce le prime indicazioni operative sullo sgravio contributivo riferito agli importi corrisposti nel 2012 in attuazione della contrattazione di secondo livello. Il quadro normativo trae origine dalla legge n. 247/2007, come modificata dalla legge n. 92/2012, ed è reso operativo dal decreto interministeriale 27 dicembre 2012.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’evoluzione legislativa della misura, evidenziando che la legge n. 92/2012 ha stabilizzato l’incentivo, confermato i criteri e le modalità già previsti dalla legge n. 247/2007 e razionalizzato la gestione del plafond disponibile. Viene inoltre ricordato che la legge n. 183/2011 ha esteso il beneficio anche alle intese di prossimità di cui all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, consentendo l’applicazione dello sgravio a contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da soggetti comparativamente più rappresentativi.
Ripartizione del fondo e ambito economico
Il decreto interministeriale dispone che le risorse annue destinate allo sgravio siano pari a 650 milioni di euro. Tale importo è ripartito per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% a quella territoriale; se una quota non viene utilizzata, può essere trasferita all’altra tipologia contrattuale.
Lo sgravio per il 2012 è riconosciuto entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il testo precisa che, sulla base del monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate, il limite percentuale può essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi, restando fermo il tetto della retribuzione contrattuale previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.
Retribuzione contrattuale di riferimento
Ai fini del calcolo del beneficio assume rilievo la retribuzione contrattuale, da determinarsi secondo i criteri già indicati per gli anni precedenti. Il decreto richiama la retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 797/1955 e chiarisce che la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva delle erogazioni oggetto di sgravio.
Misura dello sgravio sui contributi
Entro il tetto della retribuzione individuato, lo sgravio si articola in due componenti:
- fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative; in agricoltura, al netto anche delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore.
La circolare specifica inoltre, tramite richiamo alla nota a margine del decreto, che la riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche alle aziende che versano la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall’INPS. Restano comunque esclusi dallo sgravio il contributo dello 0,30% ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e, per la quota del lavoratore, il contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile.
Requisiti dei contratti e condizioni di accesso
Per accedere al beneficio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, se non già avvenuto, presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
- prevedere erogazioni collegate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ai risultati economici dell’impresa o ad altri elementi utili al miglioramento della competitività aziendale.
Per i contratti territoriali, quando non sia possibile rilevare indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione possono essere ancorati all’andamento delle imprese del settore sul territorio.
La circolare sottolinea che il deposito dell’accordo presso la Direzione territoriale del lavoro è condizione essenziale per l’accesso allo sgravio: in mancanza, il beneficio non può essere riconosciuto. Per le imprese di somministrazione, ai fini dell’agevolazione occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Ulteriori condizioni, esclusioni e decadenza
La fruizione dello sgravio è subordinata anche al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi al possesso del DURC e all’osservanza della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Sono escluse dal beneficio:
- le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, per il personale pubblico contrattualizzato tramite ARAN;
- le aziende che abbiano corrisposto, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla retribuzione minima imponibile prevista dal d.l. n. 338/1989.
In caso di indebita fruizione, i datori di lavoro devono restituire i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili previste, restando ferma l’eventuale responsabilità penale se il fatto costituisce reato.
Procedura telematica di richiesta
La domanda di ammissione allo sgravio deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche tramite gli intermediari autorizzati. La circolare chiarisce che ciò vale anche per i lavoratori iscritti all’INPGI e alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la tipologia di contratto e la data di sottoscrizione;
- la data di deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro competente;
- l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- ogni ulteriore elemento richiesto dall’Istituto.
Per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda. La procedura assegna a ciascuna istanza un numero di protocollo informatico. È inoltre previsto che l’INPS comunichi, con successivo messaggio, la documentazione tecnica per la trasmissione dei flussi XML e il giorno e l’ora di apertura del servizio, anche con utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.
Ammissione al beneficio e gestione delle risorse
L’ammissione allo sgravio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza unica fissata dall’INPS per l’invio delle domande. L’Istituto comunica l’esito alle aziende e agli intermediari autorizzati.
Se le risorse disponibili non consentono di accogliere integralmente le richieste, l’INPS riduce gli importi in misura percentuale proporzionale all’eccedenza rispetto al tetto di spesa. Tale eventuale rideterminazione viene comunicata ai richiedenti in sede di ammissione. La concreta fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva secondo la prassi ordinaria.
Soggetti abilitati alla trasmissione
La trasmissione telematica delle domande è consentita ai soggetti già individuati dalla circolare INPS n. 28/2011 e dai successivi messaggi, ai quali la circolare rinvia anche per le modalità di accesso al servizio online.
Disposizioni del decreto interministeriale
Il decreto del 27 dicembre 2012, richiamato in allegato, ribadisce i punti essenziali della disciplina: ripartizione del fondo, misura del beneficio, requisiti contrattuali, esclusioni, procedura di domanda e modalità di ammissione. Le risorse sono poste a carico del capitolo 4330 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto è stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La materia è disciplinata dalla legge n. 92/2012, che ha stabilizzato lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello e ha confermato i criteri della legge n. 247/2007. Per il 2012 intervengono anche la legge n. 183/2011 e il decreto interministeriale 27 dicembre 2012, che definisce le regole operative per la fruizione dell’incentivo.
Ripartizione delle risorse
Il plafond complessivo è pari a 650 milioni di euro. Le risorse sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per quella territoriale; l’eventuale quota non utilizzata da una tipologia può essere assegnata all’altra.
Misura del beneficio
Per l’anno 2012 lo sgravio è riconosciuto entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il decreto prevede che tale limite possa essere rideterminato in base al monitoraggio delle domande, fermo restando il tetto della retribuzione contrattuale previsto dalla legge n. 247/2007.
Condizioni di accesso
Possono accedere al beneficio i contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Gli accordi devono prevedere erogazioni correlate a produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e risultati economici o di competitività; per i contratti territoriali, in mancanza di indicatori aziendali, possono essere utilizzati andamenti del settore sul territorio.
Misura dello sgravio sui contributi
Lo sgravio riguarda, entro i limiti di capienza, fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali riduzioni o misure compensative, e la totalità della quota a carico del lavoratore. Restano esclusi il contributo dello 0,30% per la disoccupazione involontaria e il contributo dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia pensionabile.
Esclusioni e condizioni ulteriori
Sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 e le aziende che, nell’anno solare di riferimento, abbiano corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi alla retribuzione minima imponibile prevista dal d.l. n. 338/1989. Il beneficio è inoltre subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili.
Procedura di domanda e ammissione
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, indicando i dati aziendali, il tipo di contratto, la data di sottoscrizione e deposito, l’ente previdenziale competente e ogni ulteriore dato richiesto. L’ammissione avviene dopo il termine unico stabilito dall’INPS, entro 60 giorni, con attribuzione di un numero di protocollo e possibile riduzione proporzionale degli importi richiesti se le risorse non bastano.
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