Circolare numero 72 del 30-04-2013
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 tra INPS e SI.NA.L.P. per trattenere contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Sono indicate le prestazioni interessate, le modalità di rilascio, revoca e cessazione delle deleghe, le percentuali di contribuzione, gli obblighi di versamento e rimborso, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 tra INPS e SI.NA.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Vengono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega, le percentuali applicabili, i flussi di versamento, le ipotesi di revoca o contestazione e le relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione
La possibilità di trattenere il contributo associativo riguarda i beneficiari di specifiche prestazioni previdenziali e assistenziali, che possono aderire alla SI.NA.L.P. mediante trattenuta sulla prestazione. Le prestazioni richiamate sono:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari;
- disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Delega e requisiti formali
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La circolare precisa che la delega è priva di effetto se:
- non è contenuta nel modello di domanda INPS;
- manca la sottoscrizione del lavoratore;
- manca il timbro dell’Organizzazione o la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della SI.NA.L.P. è indicato nel numero 4801.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti e conservazione della documentazione
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991.
La documentazione relativa alle deleghe, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.
Revoca, contestazioni e cessazione degli effetti della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Se il lavoratore comunica direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
La SI.NA.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 4% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
- 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla SI.NA.L.P. entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione.
Contestualmente ai versamenti, devono essere messi a disposizione della SI.NA.L.P. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.
L’Organizzazione corrisponde all’INPS un costo del servizio pari a 0,74 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo è comunicata con raccomandata A/R o PEC; a seguito di tale comunicazione, la SI.NA.L.P. può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e durata della convenzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo associato e la SI.NA.L.P. e alle vicende connesse.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in relazione a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione sindacale, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta ferma la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Sede dell’Organizzazione e coordinate di pagamento
La sede legale della SI.NA.L.P. è indicata in Via Francesco Benaglia n. 13, Roma. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio, completo del codice IBAN.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25359, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35359, per l’accreditamento alla SI.NA.L.P. dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11359, per la rilevazione del debito verso la SI.NA.L.P.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in dare del conto GPA11359; l’eventuale saldo di fine esercizio va ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti previdenziali e assistenziali specificamente elencati di versare contributi associativi alla SI.NA.L.P. mediante trattenuta sulle prestazioni. Rientrano tra le prestazioni interessate i trattamenti di mobilità, di disoccupazione ordinaria, ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, di disoccupazione speciale, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e i sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, validità ed elementi formali
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega è inefficace se non è inserita nel modello INPS o se manca la sottoscrizione del lavoratore oppure il timbro e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della SI.NA.L.P. è 4801.
Gestione delle deleghe, revoche e contestazioni
Per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute, conservando la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Organizzazione restituisce le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione. Per prestazioni con domanda efficace oltre l’anno, revoca o nuova delega sono possibili entro il 20 ottobre precedente all’anno di riferimento. Se il lavoratore comunica la revoca, la struttura INPS deve acquisirla tempestivamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione restituisce le somme già trattenute.
Misura del contributo e percentuali applicate
La percentuale del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, deve essere uguale per tutti gli iscritti e rapportata alla prestazione previdenziale. La SI.NA.L.P. ha comunicato le seguenti misure: 4% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012; 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, comprensivi di CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme alla SI.NA.L.P. entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese previste dalla convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con dati anagrafici e importi. Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,74 euro per singola delega; l’eventuale variazione annuale sarà comunicata via raccomandata A/R o PEC e la SI.NA.L.P. potrà recedere entro 60 giorni.
Durata della convenzione, recesso e responsabilità
La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione e viene esonerato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione. L’Organizzazione deve rimborsare al lavoratore la ritenuta in caso di soccombenza in giudizi sulla validità della delega e rifondere all’INPS le spese legali sostenute in controversie derivanti dall’applicazione della convenzione.
Sede dell’Organizzazione e coordinate di pagamento
La sede legale della SI.NA.L.P. è indicata in Via Francesco Benaglia n. 13, Roma. I versamenti devono essere effettuati su un conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio, comprensivo del codice IBAN.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25359 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni temporanee, GPA35359 per l’accreditamento alla SI.NA.L.P. dei contributi associativi e GPA11359 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11359, il cui saldo di fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Per gli ulteriori profili procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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