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Circolare

Circolare numero 67 del 29-04-2013

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la SI.NA.L.P. (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con SI.NA.L.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, chiarendo chi può rilasciare la delega, come va presentata, quando produce effetti e come si gestisce la revoca. Sono indicati anche la misura percentuale del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS, il codice identificativo della convenzione e i conti contabili da utilizzare.

Convenzione INPS-SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta in data 07 marzo 2013 con SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento riepiloga i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e decorrenza della delega, la disciplina della revoca, la misura del contributo e gli aspetti finanziari e contabili collegati.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La facoltà di richiedere la trattenuta sindacale spetta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS.

Resta esclusa la possibilità di applicare l’art. 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, che contiene l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve risultare sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale SI.NA.L.P.

Ai fini della validità operativa, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere trasmessi per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali SI.NA.L.P.

Decorrenza delle deleghe

Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati e presentate alla struttura territoriale INPS competente, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio temporale si applica alle revoche.

Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato con comunicazione all’INPS, devono essere trasmesse con un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla Sede INPS alla SI.NA.L.P. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Revoca e concorso di deleghe

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, ai fini della trattenuta vale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tale ipotesi prevale la delega successiva.

La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non produce revoca implicita della precedente. Qualora l’INPS riceva direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti centralmente tra la Direzione Generale e SI.NA.L.P.

La circolare indica inoltre che i costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità

Con l’articolo 10 della convenzione, SI.NA.L.P. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale in relazione alla ritenuta. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi derivanti dalle contestazioni.

Codice convenzione e istruzioni contabili

Alla convenzione è stato assegnato il codice INPS I4.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto di SI.NA.L.P., sono istituiti i conti:

  • GPA25354, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27354, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono comunque definiti direttamente dalla Direzione generale, come richiamato anche nell’allegato contabile indicato dalla circolare.

Punti principali

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale SI.NA.L.P.; i nominativi dei soggetti abilitati a firmare e presentare le deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’organizzazione.

Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione

Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS alla SI.NA.L.P. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazione dell’avvenuta presentazione.

Revoca e deleghe concorrenti

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente, nel qual caso prevale la successiva. È escluso che una nuova delega comporti revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, costi e rimessa

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e SI.NA.L.P. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione; 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente; 0,74 euro per revoca; 1,48 euro per variazione (revoca + nuova delega); 0,04 euro per gestione delega.

Esonero da responsabilità e codice convenzione

Con l’articolo 10, SI.NA.L.P. esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale; in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi. Il codice INPS assegnato alla convenzione è I4.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i conti GPA25354, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27354, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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