Circolare numero 68 del 30-04-2013
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,2233% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2013 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento del tasso degli interessi di mora applicabili al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 602/1973. A seguito del provvedimento del 4 marzo 2013, la misura passa dal 4,5504% al 5,2233% annuo, con decorrenza dal 1° maggio 2013. La stessa nuova misura si applica anche agli interessi previsti dall’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.
Nuova misura degli interessi di mora per somme iscritte a ruolo
Aggiornamento della misura degli interessi di mora
La circolare rende noto l’aggiornamento del tasso degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, previsto dall’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Il tasso, determinato annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi, viene aggiornato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 30 del DPR n. 602/1973 stabilisce che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella di pagamento fino alla data del versamento. La misura è fissata annualmente con provvedimento ministeriale, secondo il criterio della media dei tassi bancari attivi. In precedenza, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, la percentuale era stata fissata al 4,5504% annuo, con effetto dal 1° ottobre 2012.
Nuova misura e decorrenza
Con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’incremento del tasso degli interessi di mora al 5,2233% annuo. La nuova misura ha efficacia dal 1° maggio 2013 e sostituisce la precedente aliquota del 4,5504%.
Incidenza sull’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000
Il provvedimento incide anche sulla misura degli interessi richiamati dall’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma prevede che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettere a) e b), se il contribuente non ha integralmente pagato il dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella stessa misura degli interessi di mora ex art. 30 DPR n. 602/1973. Di conseguenza, anche tali interessi sono fissati al 5,2233% annuo con decorrenza 1° maggio 2013.
Nota sulla determinazione del tasso
La nota richiamata precisa che la misura del 5,2233% è stata stimata dalla Banca d’Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi riferita al periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012.
Punti principali
Aggiornamento del tasso degli interessi di mora
L’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia, ha fissato con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013 la nuova misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il tasso annuo è stabilito nel 5,2233%, in sostituzione della precedente misura del 4,5504% fissata dal provvedimento del 17 luglio 2012.
Decorrenza della nuova misura
La variazione del tasso decorre dal 1° maggio 2013. Da tale data il nuovo tasso si applica agli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Riferimento normativo dell’art. 30 DPR n. 602/1973
L’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento, con tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze in base alla media dei tassi bancari attivi. Il provvedimento richiamato dà attuazione a tale criterio annuale di aggiornamento.
Effetti sull’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
In conseguenza del nuovo tasso di mora, viene modificata anche la misura degli interessi previsti dall’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previsto dal comma 8, lettere a) e b), se il contribuente non ha ancora pagato integralmente quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973. Pertanto, anche per tale fattispecie la misura è fissata al 5,2233% annuo dal 1° maggio 2013.
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