Cassazione Penale, Ordinanza n. 32565/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Catania alla pena di tre anni di reclusione ed euro 4.667,00 di multa per il reato continuato, commesso in concorso, di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, relativo all'importazione di sostanza stupefacente. La Corte di appello di Catania aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione, la difesa deduceva, in primo luogo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 159 c.p., 178 e 420-quater c.p.p., sostenendo che il GUP, all'udienza del 7 ottobre 2020, avesse disposto illegittimamente la sospensione dei termini di prescrizione nonostante una notificazione asseritamente mancante; secondo la difesa, eliminando tale periodo di sospensione, il reato sarebbe stato prescritto prima della sentenza di appello. Con il secondo motivo venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato quale concorrente nell'attività di importazione dello stupefacente, contestando l'esistenza di un apporto organizzativo o attuativo. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque tardivo, rilevando che l'art. 420-quater c.p.p. prevede la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente e che l'art. 159 c.p. collega a tale sospensione la sospensione del corso della prescrizione entro i limiti stabiliti dall'art. 161, comma 2, c.p. La successiva cattura dell'imputato per altro reato è stata ritenuta irrilevante rispetto alla legittimità della sospensione disposta nel presente procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, poiché volto a ottenere una diversa lettura delle prove senza individuare specifici travisamenti di risultanze processuali. La Corte d'appello aveva logicamente valorizzato le intercettazioni, dalle quali emergeva quantomeno un contributo agevolativo dell'imputato all'importazione dello stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo sulla prescrizione è stato giudicato manifestamente infondato e tardivo: la sospensione del procedimento per assenza dell'imputato comportava la sospensione della prescrizione nei limiti di legge, sicché il reato non era prescritto alla data della sentenza d'appello. Il motivo sulla responsabilità è stato dichiarato non consentito perché proponeva una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, senza specifici travisamenti né vizi logici della motivazione d'appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La disposizione è richiamata quale base della contestazione del reato continuato.
art. 110 c.p.
La disposizione è richiamata quale base della contestazione del concorso di persone nel reato.
art. 159 c.p.
nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice
La sospensione del procedimento per assenza dell'imputato determina la sospensione del corso della prescrizione entro il limite previsto dall'art. 161, comma 2, c.p.
art. 161, comma 2, c.p.
È richiamato quale disposizione che individua il limite massimo della sospensione della prescrizione nei casi considerati.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
È la disposizione incriminatrice applicata per il reato relativo agli stupefacenti.
art. 178 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità della sospensione e della notificazione.
art. 420-quater c.p.p.
Prevede la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente e costituisce il presupposto della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria.
art. 186, comma 3, Cost.
La sentenza è citata dalla Corte quale riferimento per la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sospensione del procedimento disposta ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per l'assenza dell'imputato comporta la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 161, comma 2, c.p.; la successiva cattura dell'imputato per un diverso reato non incide, di per sé, sulla legittimità della sospensione già disposta nel procedimento.
- La questione relativa alla sospensione della prescrizione, se non dedotta tempestivamente con i motivi di gravame, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, oltre a essere manifestamente infondata quando il calcolo delle sospensioni rispetti la disciplina degli artt. 159 c.p. e 420-quater c.p.p.
- È estranea al giudizio di legittimità la richiesta di una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, anche se prospettata come più plausibile o dotata di maggiore capacità esplicativa, quando la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e giuridicamente corretta e il ricorrente non individui specifici travisamenti di prove decisive.
- Ai fini del concorso nel reato di importazione di stupefacenti, la responsabilità può essere fondata anche sull'accertamento di un contributo agevolativo desunto dalle intercettazioni, non essendo indispensabile che il concorrente abbia svolto un apporto direttamente organizzativo o esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →