Cassazione Civile, Ordinanza n. 23272/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per ottenere, da un lato, l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato in base alla collocazione utile in graduatoria permanente e alla asserita disponibilità di posti nell'organico di diritto della provincia interessata, e, dall'altro, il risarcimento per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. Il tribunale aveva accolto la domanda di assunzione, mentre la corte d'appello aveva riformato tale capo ritenendo necessaria, per il sorgere del diritto soggettivo all'immissione in ruolo, non la sola vacanza di posti, ma anche la previa autorizzazione all'assunzione e l'individuazione del contingente tramite atto di macro-organizzazione; aveva poi riconosciuto un ristoro per il danno da illegittima reiterazione dei contratti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: improcedibilità/inammissibilità dell'appello per difetto di interesse del Ministero; violazione delle regole processuali e del principio di non contestazione, sostenendo che la contestazione sulla mancanza di autorizzazione fosse nuova e tardiva; erronea interpretazione dell'art. 554 d.lgs. 297/1994 e delle norme sulla programmazione delle assunzioni, sostenendo che la mera disponibilità di posti e la posizione utile in graduatoria bastassero a fondare il diritto all'assunzione; violazione del giudicato interno sul riconoscimento dell'anzianità di servizio; infine, in via subordinata, censura sulla misura del danno comunitario, ritenuta insufficiente e non dissuasiva rispetto al lungo precariato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione apparente e inammissibile quella sull'omesso esame di fatti decisivi, perché i ricorrenti non hanno indicato in modo conforme ai requisiti di legge il fatto storico omesso e, comunque, la decisione di merito aveva escluso il presupposto costitutivo del diritto all'assunzione, cioè la previa autorizzazione ministeriale. Ha respinto il primo motivo sull'interesse ad impugnare, affermando che il Ministero aveva interesse concreto e attuale a contrastare una condanna all'immissione in ruolo. Ha poi confermato la ricostruzione della corte d'appello secondo cui, nel pubblico impiego scolastico, il diritto all'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA sorge solo se l'assunzione è stata autorizzata nei limiti dei posti individuati dall'atto di macro-organizzazione; perciò il relativo onere di allegazione e prova incombe su chi lo invoca. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla novità della contestazione ministeriale, poiché la mancanza dell'autorizzazione integra un elemento costitutivo del diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ha infine respinto il motivo sul giudicato interno, osservando che il periodo successivo al 2008 costituiva una domanda autonoma, rimasta assorbita e quindi da riproporre ex art. 346 c.p.c., e ha dichiarato inammissibile la censura sulla quantificazione del danno perché volta a una rivalutazione del merito. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte esclude il vizio motivazionale nei limiti ristretti dell'art. 360 n. 5 come riformulato.
art. 132 c.p.c.
il vizio sussiste solo in caso di mancanza assoluta o motivazione apparente/perplessa, non per insufficienza o mera incongruità rispetto alle prove.
artt. 100, 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c.
richiamati come norme processuali asseritamente violate, ma la Corte esclude la fondatezza delle censure.
art. 342 c.p.c.
l'appello deve individuare con specificità i capi e le questioni contestate; nel caso, l'impugnazione ministeriale è stata ritenuta ammissibile.
art. 346 c.p.c.
le domande o eccezioni assorbite e non accolte vanno riproposte nel grado successivo, altrimenti si intendono rinunciate.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e i fatti storici su cui fonda il vizio denunciato.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
prescrive l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 437 c.p.c.
il divieto di nova in appello non impedisce la deduzione di eccezioni rilevabili d'ufficio né la contestazione della sussistenza di un elemento costitutivo del diritto.
art. 2697 c.c.
l'autorizzazione all'assunzione è qualificata come elemento costitutivo del diritto azionato, sicché deve essere allegata e provata da chi pretende l'immissione in ruolo.
art. 554 d.lgs. n. 297/1994
le graduatorie permanenti e le nomine avvengono nei limiti dei posti disponibili, ma tale disponibilità va letta insieme alle norme che subordinano le assunzioni alla previa autorizzazione e alla individuazione del contingente.
art. 39, commi 3 e 3-bis, L. n. 449/1997
le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla determinazione del numero massimo complessivo e alla disciplina autorizzatoria annuale.
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
l'avvio delle procedure di reclutamento per talune amministrazioni è subordinato ad apposito decreto autorizzatorio.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti per negare la conversione del rapporto a termine; la Corte non fonda su di esso l'accoglimento o il rigetto del ricorso, ma lo menziona nel quadro della lite.
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
concorre, insieme alle altre norme, a definire la necessità di autorizzazione e programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego scolastico.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
direttiva 1999/70/CE
richiamata dai ricorrenti in tema di precarietà e danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte non accoglie la censura sul quantum del danno.
Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
invocato dai ricorrenti per sostenere l'insufficienza della tutela risarcitoria, ma la censura è dichiarata inammissibile o infondata.
art. 554 del d.lgs. n. 297/1994
le nomine non derivano automaticamente dalla mera vacanza di posti, ma entro i limiti dei posti disponibili e degli atti autorizzatori che li rendono effettivamente utilizzabili.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la mera vacanza di posti in organico e la posizione utile in graduatoria non sono di per sé sufficienti a fondare il diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato: occorre anche la previa autorizzazione all'immissione in ruolo e la puntuale individuazione del contingente di posti da coprire.
- Quando un elemento normativo costituisce presupposto costitutivo del diritto fatto valere, esso deve essere allegato e provato da chi agisce in giudizio; non può essere trattato come semplice fatto impeditivo o come questione rimessa all'onere della controparte.
- Nel processo del lavoro e, in generale, nel processo civile, il divieto di nova in appello non impedisce la deduzione di eccezioni rilevabili d'ufficio né la contestazione dell'assenza di un elemento costitutivo del diritto azionato.
- L'interesse all'impugnazione sussiste ogni volta che dalla rimozione della decisione sfavorevole possa derivare una utilità giuridica concreta all'appellante, e si collega alla soccombenza anche solo parziale.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è confinato alle anomalie estreme della motivazione; non consente di sindacare la mera insufficienza o non condivisione della valutazione del materiale probatorio.
- Le domande o eccezioni rimaste assorbite nel giudizio di primo grado devono essere riproposte nel grado successivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c., altrimenti si presumono rinunciate.
- La censura sul quantum del danno in cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a un nuovo apprezzamento del merito.
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