Cassazione Penale, Sentenza n. 8120/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare intramuraria per il reato di rapina aggravata in concorso. Il ricorso deduceva: 1) errata applicazione dell'art. 274, lett. b) c.p.p. e carenza/mancanza di logicità della motivazione sul pericolo di fuga, contestando la valutazione degli elementi (cambio di generalità effettuato legalmente in Albania, rientro in Italia con nuovo passaporto, identificazioni nel 2018 e 2021, e il fatto di essere stato rintracciato il giorno successivo all'ordinanza); 2) errata applicazione dell'art. 274, lett. c) c.p.p. e carenza della motivazione sul pericolo di recidiva, sostenendo che il fatto deriverebbe da specifico contesto familiare/culturale e dal tempo trascorso e che quindi non sussisterebbe un concreto rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle censure. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente la sussistenza sia del pericolo di fuga sia del pericolo di recidiva, valorizzando elementi quali l'espulsione del 2017, il cambio delle generalità e il rilascio di nuovo passaporto, l'assenza di dimora stabile fino all'ottobre 2024, la gravità del fatto, la progettazione del delitto e la personalità dell'indagato. Conseguentemente l'ordinanza impugnata resta confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 611 cod.proc.pen.
disciplina della trattazione con contraddittorio cartolare
richiamata quale base procedurale per la trattazione del ricorso in Cassazione senza discussione orale
art. 274 cod.proc.pen., lett. b)
la Corte conferma che il pericolo di fuga richiede concretezza e attualità, ma non necessariamente atti materiali di inizio allontanamento; è sufficiente un giudizio prognostico ancorato alla situazione di vita, frequentazioni, precedenti e pendenze giudiziarie
art. 274 cod.proc.pen., lett. c)
la valutazione del rischio di recidiva si fonda su elementi specifici come gravità del fatto, personalità dell'indagato, pianificazione del delitto e periodo di 'silenzio' negativo; censure generiche sono inammissibili
Legge 16 aprile 2015, n. 47
modifiche all'art. 274 cod.proc.pen.
richiamata per il testo normativo che definisce i requisiti del pericolo di fuga (concreto e attuale)
art. 616 cod.proc.pen.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
consente la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di fuga si giudica con un accertamento prognostico: non servono necessariamente atti materiali di fuga, ma elementi concreti e recenti sulla vita dell'indagato (es. espulsioni precedenti, cambi di generalità, assenza di domicilio stabile, rilascio di passaporti a generalità diverse) possono giustificarlo.
- Un cambiamento formale di generalità o il rilascio di nuovi documenti di identità non escludono di per sé il pericolo di irreperibilità se inseriti in un quadro complessivo indicativo di volontà elusiva (precedenti di espulsione, mancanza di dimora, controlli ripetuti, ecc.).
- La valutazione del pericolo di recidiva richiede argomentazioni specifiche: gravità del fatto, modalità esecutive, capacità criminale e personalità dell'indagato sono indici rilevanti; le deduzioni difensive devono contrapporsi criticamente a tali elementi per essere efficaci.
- Censure generiche, non confrontate criticamente con la motivazione del giudice cautelare, rischiano l'inammissibilità in Cassazione; la difesa deve indicare profili concreti di illogicità o violazione di legge.
- Il tempo trascorso senza condotte criminose ("tempo silente") può essere valutato negativamente se altri indici prognostici indicano una propensione alla reiterazione.
- La procedura di impugnazione in materia cautelare richiede attenzione alle valutazioni fattuali del giudice del riesame: la Suprema Corte sindaca principalmente la logicità e la coerenza della motivazione, non una diversa lettura degli stessi fatti.
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